Regolamento 22 marzo 2004, n.723
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 723/2004 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
[…]
considerando quanto segue:
(1) Dal 1962, anno in cui sono stati adottati per la prima volta lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, vi sono stati nella società progressi e innovazioni sostanziali. È opportuno che il quadro normativo applicabile alla funzione pubblica europea sia adattato a tali progressi e innovazioni, per andare incontro alle mutate esigenze delle istituzioni e del loro personale, nel rispetto di una cultura e di una tradizione amministrative della Comunità basate sul principio del servizio ai cittadini.
(omissis)
(7) È importante vegliare al rispetto del principio della non discriminazione sancito dal trattato CE e, di conseguenza, proseguire l’ulteriore sviluppo della politica del personale nel senso della garanzia di pari opportunità per tutti, indipendentemente da sesso, abilità fisica, età, identità razziale o etnica, orientamento sessuale e stato civile.
(8) I funzionari che vivono in unioni di fatto riconosciute da uno Stato membro come unioni stabili e che non hanno accesso giuridico al matrimonio devono beneficiare degli stessi vantaggi delle unioni matrimoniali.
(omissis)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee sono modificati secondo quanto indicato all’allegato I, per quanto concerne lo statuto dei funzionari, e all’allegato II per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004.
ALLEGATO I
MODIFICA DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:
(omissis)
3. L’articolo 1 bis diventa l’articolo 1 quinquies ed è modificato come segue:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale.
Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII.»
[…]
c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:
[…]
«5. Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all’istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari».
«6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un’età pensionabile obbligatoria e di un’età minima per beneficiare di una pensione di anzianità».
(omissis)
30. L’articolo 26 è modificato come segue.
[…]
b) Il quarto comma è sostituito dal testo seguente:
«Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose del funzionario, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.
Il comma precedente non vieta tuttavia l’inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti al funzionario che risultano necessari all’applicazione del presente statuto.»
(omissis)
45. Il titolo IV diventa titolo V ed è inserito il seguente titolo IV:
«[…]
CAPITOLO 3 – CONDIZIONI DI ASSUNZIONE
Articolo 82
1. Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di disabilità, di sesso o di orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.»
(omissis)