Regolamento 22 dicembre 2004, n.13
Regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13:
“Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”.
Il Presidente della Giunta regionale
Vista la legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 concernente: “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”;
Su conforme deliberazione del Consiglio regionale del 14 dicembre 2004 n. 159
Visto l’art. 51 dello Statuto della Regione;
emana
Il seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto)
1. In attuazione della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della l.r. 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”), di seguito denominata “legge”, il presente regolamento definisce i requisiti e le modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, nonché i titoli di studio, del personale addetto ai servizi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge.
2. I servizi e gli interventi previsti dalla legge devono essere orientati a favorire l’integrazione sociale ed educativa dei minori disabili tenendo conto delle norme e degli atti emanati dalla Regione.
TITOLO I – Requisiti per l’autorizzazione
CAPO I – Requisiti strutturali
Art. 2
(Requisiti strutturali generali)
1. Le strutture dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), della legge sono localizzate su un unico piano fuori terra, in modo da favorire l’accesso, il movimento e la sicurezza dei bambini e delle bambine.
2. Qualora non sia possibile adeguare la struttura secondo quanto previsto al comma 1, gli ambienti possono essere posizionati su più piani, purché quelli destinati ai bambini e alle bambine siano comunque accorpati per sezione o gruppi omogenei su un unico piano.
3. I locali destinati ai bambini e alle bambine non devono essere interessati da elementi strutturali che possono costituire un pericolo per l’incolumità degli utenti.
4. Le strutture realizzate in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono derogare a quanto previsto al comma 1, purché siano comunque garantite la sicurezza e la salubrità dei locali.
5. Qualora i servizi educativi di cui al comma 1 siano ubicati in una struttura che ospita anche servizi scolastici, previsti per la fascia di età da tre a undici anni, i servizi generali e gli spazi esterni possono essere utilizzati in comune in maniera regolamentata e programmata.
6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nella realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nella scelta dei materiali di costruzione, di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere adottate tutte le cautele, le norme e le tecniche atte a garantire la sicurezza fisica, ambientale, l’igiene dei bambini e delle bambine. In materia di barriere architettoniche va garantita la visitabilità condizionata di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 3
(Requisiti strutturali dei nidi d’infanzia)
1. I nidi d’infanzia di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), della legge, compresi quelli realizzati nei luoghi di lavoro, sono articolati in spazi intemi ed estemi, ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima.
2. Gli spazi intemi sono strutturati in modo da permettere ai bambini e alle bambine l’agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché da garantire un facile accesso all’area esterna. La superficie utile dell’area destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a sette metri quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate all’ingresso ed ai servizi igienici.
3. L’ingresso deve permettere un’idonea accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l’accesso sia direttamente dall’esterno, deve essere prevista una zona filtro per l’isolamento termico.
4. I locali per l’igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi. Ove sia prevista la sezione lattanti, il locale deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio.
5.1 nidi d’infanzia devono prevedere una cucina con vani accessori adibiti e zone idonee per il pasto, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene degli alimenti. In caso di somministrazione di pasti forniti dall’esterno a bambini e bambine di età superiore a dodici mesi, è previsto un terminale di cucina attrezzato atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e l’idonea distribuzione dello stesso. I pasti fomiti dall’esterno sono preparati in strutture autorizzate dai servizi sanitari competenti in base ad una dieta approvata dai medesimi servizi.
6. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto ai commi 2 e 5, sono altresì individuati i seguenti servizi generali:
a) un ufficio;
b) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
c) una lavanderia opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
d) idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali di cui alla lettera b).
7. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine e devono essere organizzati come ambiente educativo, con arredi e attrezzature adeguate. L’area destinata alla zona ludica non può essere inferiore a sei metri quadrati per bambino o bambina. Nei nidi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.
8. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini e bambine non utenti.
9. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione.
10. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall’area di pertinenza dei bambini e delle bambine.
Art. 4
(Requisiti strutturali dei centri per l’infanzia)
1. I centri per l’infanzia di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima.
2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da garantire che i bambini e le bambine possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché di un facile accesso all’area esterna. La superficie utile dell’area interna destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a quattro metri quadrati per bambino o bambina, comprensivi anche delle superfici destinate all’ingresso e ai servizi igienici.
3. L’ingresso deve permettere un’idonea accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l’accesso avvenga direttamente dall’esterno, deve essere prevista una zona filtro per l’isolamento termico.
4. I locali per l’igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi. Ove sia prevista la sezione lattanti il locale per l’igiene deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio.
5. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono individuati:
a) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
b) la lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
c) idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali di cui alla lettera a).
6. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine, essere organizzati come ambiente educativo con arredi e attrezzature idonei ed avere una superficie minima di cinque metri quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche. Nei centri già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.
7. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini e bambine non utenti.
8. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione.
9. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall’area di pertinenza dei bambini.
10. I centri per l’infanzia che prevedono il pasto e il sonno applicano le stesse norme previste dall’articolo 3.
Art. 5
(Requisiti strutturali degli spazi per bambini, bambine e per famiglie)
1. Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e), della legge sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima.
2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da garantire che i bambini e le bambine possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché di un facile accesso all’area esterna. La superficie utile degli spazi interni destinati ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a cinque metri quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate all’ingresso e ai servizi igienici.
3. L’ingresso deve permettere un’idonea accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l’accesso avvenga direttamente dall’esterno, deve essere prevista una zona filtro per l’isolamento termico.
4. I locali per l’igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni otto bambini o bambine divezzi e, se previsti i lattanti, una vaschetta da bagno fissa e un fasciatoio.
5. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono individuati:
a) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
b) zone idonee per il deposito e lo sgombero anche ricavati nei locali di cui alla lettera a).
6. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine, devono essere organizzati come ambiente educativo con arredi e attrezzature idonei a rispondere alle esigenze delle diverse età e devono avere una superficie minima dì cinque metri quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche. Per gli spazi per bambini e bambine e per famiglie, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.
7. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione.
8. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall’area di pertinenza dei bambini e delle bambine.
Art. 6
(Requisiti strutturali dei centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti)
1. I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), della legge accolgono soggetti di età superiore ai tre anni e inferiori a diciotto e devono essere articolati in spazi igienicamente idonei e funzionali allo svolgimento di differenti attività, in relazione alle diverse età degli utenti.
2. I centri di cui al comma 1 devono possedere un numero adeguato di servizi igienici, con le caratteristiche indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica), ivi compreso un servizio attrezzato per soggetti in situazione di disabilità e, laddove esistano anche impianti sportivi, deve essere previsto un adeguato numero di docce.
Art. 7
(Requisiti strutturali dei servizi itineranti, dei servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali)
1. I servizi itineranti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e), della legge utilizzano attrezzature e spazi di uso collettivo, senza disporre di una specifica struttura. Per le attrezzature e per gli spazi è rispettata la specifica normativa vigente.
2. I servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), della legge possono essere attivati presso il domicilio dei soggetti individuati dall’articolo 7, comma 6, della legge medesima in base ad un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. Le abitazioni che ospitano i servizi devono rispettare i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione ed avere la possibilità di dedicare una porzione dell’abitazione all’attività con i bambini e le bambine.
3. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali di cui all’articolo 6, comma 2, lettera g), della legge realizzano iniziative all’interno di spazi di uso collettivo, in regola con le normative vigenti.
CAPO II – Organizzazione e ricettività
Art. 8
(Nidi d’infanzia)
1. I nidi d’infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di bambini e bambine, con l’educatore come figura stabile di riferimento per i bambini e le bambine e per le famiglie e sono organizzati in sezioni.
2. La sezione rappresenta l’unità minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi all’omogeneità dell’età e allo sviluppo globale dei bambini e delle bambine o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche e la specifica progettazione educativa.
3. Gli spazi dei nidi destinati ai bambini e alle bambine devono essere distribuiti in idonei locali unici o separati, adibiti a:
a) attività educative e ludiche individuali e di gruppo;
b) pranzo;
c) riposo, ove previsto.
4. L’organizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera a), deve rispondere a criteri di flessibilità, nel rispetto dei diritti dell’infanzia.
5. La ricettività dei nidi d’infanzia varia da un minimo di diciotto ad un massimo di sessanta posti. Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze dal programma di attuazione dei servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge. Il rapporto educatore/bambini è di una unità ogni sette posto bambino.
Art. 9
(Centri per l’infanzia)
1. I centri per l’infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di bambini, con l’educatore come figura stabile di riferimento per i bambini, le bambine e le famiglie. Le attività sono organizzate in maniera flessibile, tenendo conto dei bisogni dell’utenza, dei diritti dei bambini e delle bambine.
2. La ricettività dei centri per l’infanzia varia da un minimo di cinque ad un massimo di quaranta posti. Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze previste dal programma di attuazione dei servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge. Il rapporto educatore/bambini è di una unità ogni otto posti bambino; ove previsti il pasto e il riposo, il rapporto educatore/bambini è di uno ogni sette posto bambino.
Art. 10
(Spazi per bambini, bambine e per famiglie)
1. Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie privilegiano un lavoro rivolto ai bambini e alle bambine con famiglie, figure parentali e loro sostituti, con l’educatore come figura stabile di riferimento. Gli spazi possono essere utilizzati anche in maniera autogestita dalle famiglie.
2. L’organizzazione delle attività è impostata su criteri di flessibilità sulla base delle esigenze dell’utenza e delle finalità prevalentemente ludiche, relazionali e sociali del servizio.
3. L’organizzazione e la ricettività degli spazi di cui al comma 1 e le modalità di autogestione delle famiglie sono definiti dal programma di attuazione dei servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge.
Art. 11
(Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti)
1. I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti svolgono attività extrascolastiche con finalità sociali, educative e formative, in continuità e coerenza con l’azione della scuola e della famiglia.
2. I centri di cui al comma 1 operano attraverso una organizzazione flessibile, aperta alle altre agenzie educative territoriali, secondo quanto stabilito dal programma di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge.
Art. 12
(Servizi itineranti, servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali)
1. I servizi itineranti, i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali appartengono all’area dei servizi socio-educativi, realizzano interventi di promozione e sensibilizzazione, ma anche di prevenzione e recupero di condizioni di disagio. Alla loro progettazione e attuazione partecipano i servizi territoriali delle zone territoriali dell’ASUR con competenza in materia di età evolutiva.
2. I servizi itineranti realizzano iniziative ricreative per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza privilegiando le realtà territoriali disagiate.
3. I servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari realizzano prevalentemente progetti di aiuto ai bambini, alle bambine e alle famiglie in difficoltà. Hanno come destinatario il nucleo familiare nel suo insieme, con l’obiettivo di costruire o ricostruire relazioni positive, nella prospettiva dell’autonomizzazione del nucleo stesso.
4. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono iniziative rivolte a sostenere le famiglie, offrendo ai genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano l’esercizio delle funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza.
CAPO III – Personale
Art. 13
(Figure professionali)
1. Il personale dei servizi di cui all’articolo 6 della legge persegue nel proprio lavoro l’obiettivo di promuovere e sostenere il benessere dei bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie, avendo presente l’unitarietà dei loro percorsi di vita. In questa prospettiva, tutti i servizi e tutti gli operatori collaborano al benessere delle persone, in una dimensione di trasversabilità. In particolare, nei servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e di sostegno alle funzioni genitoriali, per garantire l’unitarietà degli interventi, i Comuni si avvalgono anche delle prestazioni del personale delle Aziende sanitarie locali.
2. Ferma restando l’applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro e degli eventuali accordi integrativi, il personale di cui al comma 1 opera secondo il metodo del lavoro di gruppo in stretta collaborazione con le famiglie, segue percorsi di formazione e cura la documentazione del proprio lavoro. Il personale impegnato nei servizi per l’infanzia e l’adolescenza deve possedere i titoli di studio indicati negli articoli 14, 15 e 16.
Art. 14
(Educatori)
1. Gli educatori devono essere in possesso della laurea nella “classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione”, così come previsto dal decreto del Ministro dell’università della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie). Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
2. In via transitoria e fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono validi per l’accesso al ruolo di educatore i seguenti titoli di studio:
a) diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
b) diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall’istituto tecnico femminile;
c) diploma di maturità magistrale;
d) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;
e) diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili;
f) altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l’area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.
3, In deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, può svolgere le funzioni di educatore il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza; può, altresì, svolgere le funzioni di educatore il personale che abbia prestato servizio, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per almeno centottanta giorni maturati, anche in modo non continuativo, nel ruolo specifico presso servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza.
Art. 15
(Coordinatori)
1. I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative di cui all’articolo 12, comma 3, della legge, devono essere in possesso della laurea nella “classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”, così come previsto dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche) o delle lauree in pedagogia, psicologia e discipline umanistiche ad indirizzo psico-socio-pedagogico del vecchio ordinamento universitario.
2. Per il personale già in servizio, in deroga a quanto stabilito nel comma 1, è considerato titolo valido per l’esercizio della professione di coordinatore pedagogico-organizzativo il possesso di una laurea non specifica, o di un diploma di scuola media superiore, uniti all’attività prestata nei servizi per l’infanzia comunali o privati convenzionati rispettivamente almeno di un anno e di quattro anni consecutivi, precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e praticati nel ruolo specifico.
3. È compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione. Il coordinatore collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge.
4. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Art. 16
(Addetti ai servizi)
1. Gli addetti ai servizi devono essere provvisti del diploma di scuola dell’obbligo.
2. Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso di diploma di qualifica professionale rilasciato dall’istituto alberghiero per l’indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, può svolgere l’attività di preparazione pasti il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni in tale specifica funzione.
Art. 17
(Requisiti generali)
1. Il personale di cui al presente capo:
a) non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
b) deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.
TITOLO II – Requisiti per l’accreditamento
Art. 18
(Requisiti aggiuntivi di qualità)
1. Secondo quanto previsto dall’articolo 15 della legge, ai fini dell’accreditamento il titolare del servizio oltre all’autorizzazione deve garantire i seguenti requisiti aggiuntivi di qualità:
a) attuazione o partecipazione ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi della rete dell’ambito territoriale di riferimento, al fine della realizzazione di un sistema educativo integrato;
b) previsione di momenti di formazione comune tra il personale dei servizi pubblici, privati e scolastici;
c) predisposizione della carta dei servizi che dovrà anche contenere: il progetto organizzativo del servizio, modalità adeguate per consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo;
d) documentazione dell’attività.
TITOLO III – Gestione dei servizi
Art. 19
(Comitato territoriale)
1. Allo scopo di garantire una gestione trasparente e partecipata, il Comitato dei Sindaci si avvale del supporto del Comitato territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge.
2. Il Comitato dei Sindaci determina la composizione del Comitato territoriale assicurando che in esso siano rappresentati:
a) i Comuni dell’ambito territoriale;
b) il distretto sanitario;
c) gli enti, le associazioni, le organizzazioni sociali di volontariato e imprenditoriali che operano nel territorio nell’area dei servizi all’infanzia e all’adolescenza;
d) gli operatori dei servizi educativi, socio-educativi e sociali;
e) le famiglie;
f) gli adolescenti;
g) i comitati dei singoli servizi, ove presenti, ovvero rappresentanti dei genitori e responsabili della struttura, per i servizi sprovvisti di comitato.
Art. 20
(Attuazione dei servizi)
1. Il Comitato dei Sindaci nel predisporre il programma di attuazione dei servizi, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge si avvale della collaborazione del coordinatore di ambito, del coordinatore di cui all’articolo 15 e del direttore del distretto sanitario di riferimento affinchè portino il proprio contributo per una progettazione integrata e coerente, che dia unitarietà a tutto il sistema dei servizi sociali ed educativi anche attraverso adeguate forme di coinvolgimento e di sensibilizzazione degli attori sociali ed educativi presenti sul territorio.
2. Il Comitato dei Sindaci, per garantire il costante adeguamento dei servizi e delle prestazioni alle esigenze dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie, definisce specifiche forme di consultazione per valutare le prestazioni fornite e gli eventuali disservizi.
Art. 21
(Autorizzazione)
1. I soggetti, titolari del servizio, chiedono l’autorizzazione inoltrando al Comune competente per territorio:
a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel Titolo I;
c) progetto educativo;
d) planimetria dei locali;
e) regolamento di funzionamento del servizio, contenente in particolare le modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti, predisposto in base alle disposizioni adottate dal Comitato dei Sindaci ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge.
2. I Comuni trasmettono al coordinatore d’ambito e al dirigente della struttura regionale competente copia delle comunicazioni di cui all’articolo 14, comma 4, della legge.
3. Il soggetto titolare del servizio autorizzato presenta annualmente al Comune dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione o l’aggiornamento dei medesimi ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge.
4. Nel caso di servizi itineranti l’autorizzazione è rilasciata da uno dei comuni coinvolti nel progetto.
5. Nel caso di servizi gestiti in forma associata l’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui ha sede il servizio o da quello indicato dai comuni interessati.
Art. 22
(Sospensione, decadenza e
revoca dell’autorizzazione)
1. Fatte salve le competenze in materia di vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente, il Comune effettua verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l’autorizzazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, della legge.
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune, diffida il soggetto autorizzato a provvedere, entro un congruo termine, alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Il Comune qualora ritenga insufficienti le giustificazioni o le controdeduzioni o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine stabilito, ordina la sospensione dell’autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che ne hanno determinato il provvedimento.
3. L’autorizzazione decade qualora:
a) al termine del periodo di cui al comma 2, i requisiti mancanti non siano stati reintegrati;
b) vi sia estinzione della persona giuridica autorizzata;
c) vi sia rinuncia del soggetto autorizzato.
4. L’autorizzazione è revocata in caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della legge o del presente regolamento.
5. Il Comune trasmette al coordinatore d’ambito e al dirigente della struttura regionale competente copia dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione entro trenta giorni dall’adozione.
Art. 23
(Accreditamento)
1. Il soggetto titolare del servizio autorizzato inoltra al Comune competente per territorio:
a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale nella quale sono indicati, in particolare, gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità precisati nel Titolo II.
2. L’accreditamento ha durata triennale ed è rinnovato previa presentazione al Comune, novanta giorni prima della scadenza, di:
a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali modifiche intervenute.
Art. 24
(Adeguamento delle strutture esistenti)
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge, i soggetti già operanti presentano domanda di autorizzazione secondo le modalità stabilite dall’articolo 21, comma 1, del presente regolamento, indicando i requisiti eventualmente mancanti, che devono essere reintegrati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Il regolamento regionale 2 ottobre 2003, n. 10 è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.
Ancona, lì 22/12/2004
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(dr. Vito D’Ambrosio)
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DEL REGOLAMENTO VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.
IN APPENDICE AL REGOLAMENTO, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L’UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all’art. 1, comma 1
Per il testo del comma 2, dell’articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all’articolo 13, comma 1.
Nota all’art. 2, comma 1
Per il testo delle lettere a), b) e c), del comma 2, dell’articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all’articolo 13, comma 1.
Nota all’art. 2, comma 6
Il testo del comma 7, dell’articolo 5, del DM lavori pubblici 236/1989 – Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145, S.O. , è il seguente:
“Articolo 5 – (Criteri di progettazione per la visitabilità) – Omissis
5.7. VISITABILITÀ CONDIZIONATA
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l’accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell’ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978.”
Note all’art. 3, comma 1
Per il testo della lettera a), del comma 2, dell’articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all’art. 13, comma 1.
Il testo dell’articolo 10 della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 10 – (Articolazione degli spazi interni ed esterni) – 1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.
2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all’accesso e alla frequenza.”
Note all’art. 4, comma 1
Per il testo della lettera b), del comma 2, dell’articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all’art. 13, comma 1.
Per il testo dell’articolo 10 della l.r. 9/2003 vedi nelle note all’art. 3, comma 1.
Note all’art. 5, comma 1
Per il testo della lettera c), del comma 2, dell’articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all’art. 13, comma 1.
Per il testo dell’articolo 10 della l.r. 9/2003 vedi nelle note all’art. 3, comma 1.
Nota all’art. 6, comma 1
Per il testo della lettera d), del comma 2, dell’articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all’art. 13, comma 1.
Note all’art. 7, commi 1, 2 e 3
Per il testo delle lettere e), f) e g), del comma 2, dell’articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all’art. 13, comma 1.
Il testo del comma 6, dell’articolo 7, della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 7 – (Definizione dei servizi) – Omissis
6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all’interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:
a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall’ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 13;
b) da persone o da famiglie individuate dall’ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.
Omissis.”
Nota agli artt. 8, comma 5; art. 9, comma 2; art. 10, comma 3; 11, comma 2
Per il testo della lettera a), del comma 1, dell’art. 3, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all’art. 15, comma 3.
Nota all’art. 13, comma 1
Il testo dell’articolo 6 della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 6 – (Individuazione dei servizi) – 1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:
a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;
b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
c) la promozione dell’ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l’aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.
2. I servizi sono costituiti in particolare da:
a) nidi d’infanzia;
b) centri per l’infanzia;
c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
e) servizi itineranti;
f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.
3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all’articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali”.
Note all’art. 15, comma 1
Il testo del comma 3, dell’articolo 12 della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 12 – (Figure professionali) – Omissis.
3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all’articolo 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.
Omissis.”
Nota all’art. 15, comma 3
Il testo delle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 3 della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 3 – (Attività degli ambiti territoriali) – 1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a:
a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona cui all’articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili;
b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l’accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.
Omissis.”
Nota all’art. 15, comma 4
Il testo della lettera a), del comma 3, dell’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 – pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O. – è il seguente:
“Art. 8 – (Funzioni delle regioni) – Omissis.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
Omissis”.
Nota all’art. 18, comma 1
Il testo dell’articolo 15 della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 15 – (Accreditamento) – 1. L’accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell’articolo 13.
2. L’accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 328/2000.
3. La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all’articolo 13.
4. I Comuni provvedono all’accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 2.”.
Nota all’art. 19, comma 1
Il testo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 3 – (Attività degli ambiti territoriali) – Omissis
2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell’utenza.
Omissis.”
Note all’art. 20, comma 1
Per il testo della lettera a), del comma 1, dell’art. 3 della l.r. 9/2003 vedi nella nota all’art. 15, comma 3.
Nota all’art. 21, comma 1, lett. e)
Per il testo del comma 1, dell’art. 3 della l.r. 9/2003 vedi nella nota all’art. 15, comma 3.
Nota all’art. 21, comma 2
Il testo del comma 4, dell’articolo 14 della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 14 – (Autorizzazione) – Omissis.
4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:
a) l’inizio dell’attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;
b) la cessazione dell’attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.”.
Nota all’art. 21, comma 3
Il testo del comma 3, dell’art. 13 della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 13 – (Regolamento di attuazione) – Omissis.
3. I requisiti per l’autorizzazione e per l’accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell’ipotesi in cui l’evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.
Omissis”.
Nota all’art. 22, comma 1
Il testo del comma 1, dell’articolo 17 della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 17 – (Vigilanza e controllo) – 1. La vigilanza ed il controllo dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dell’Azienda USL competente per territorio.
Omissis.”
Nota all’art. 24, comma 1
Il testo del comma 1, dell’articolo 20 della l.r. 9/2003 è il seguente:
“Art. 20 – (Norme transitorie) – 1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.
Omissis.”
Nota all’art. 24, comma 2
Il regolamento regionale 2 ottobre 2003, n. 10 reca: “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9.”
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 261 del 16 marzo 2004;
* Deliberazione n. 159 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 2004, n. 212.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.
Autore:
Regione Marche
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Disabilità, Educatori, Servizi di sostegno, Centri per l'infanzia, Asili nido, Servizi scolastici, Funzioni genitoriali, Aggregazione, Adolescenza, Infanzia, Famiglia, Educazione, Formazione professionale, Volontariato
Natura:
Regolamento