Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Gennaio 2005

Regolamento 20 gennaio 2003

Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.: “Regolamento del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici”, sessione del 20-22 gennaio 2003

(Notiziario CEI/2003, p. 59)

Art.1

È costituito, ai sensi dell’art. 29, § 3, dello Statuto della C.E.I., un Comitato della Conferenza Episcopale Italiana avente lo scopo di seguire gli sviluppi della legislazione vigente sugli enti e sui beni ecclesiastici e le questioni relative al sostentamento del clero italiano.
Il Comitato si denomina “Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici” e ha sede presso la C.E.I.

Art. 2

Il Comitato è presieduto da un Vescovo e può essere composto di Vescovi, di ecclesiastici e di laici. Il Vescovo presidente e gli eventuali altri Vescovi sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente; gli altri membri sono nominati dalla Presidenza della C.E.I.

Art. 3

Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) elaborare gli opportuni indirizzi per l’ordinata attuazione della normativa concordataria relativa agli enti e ai beni ecclesiastici, provvedendo a diffonderli, d’intesa con la Presidenza della C.E.I., anche mediante circolari;
b) studiare l’evoluzione della legislazione canonica e civile in materia, offrendo ai Vescovi indicazioni e suggerimenti utili per la corretta interpretazione e applicazione;
c) mantenere i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate all’attuazione della normativa concordataria e civile in tema di enti e di beni ecclesiastici;
d) predisporre schemi e proposte da sottoporre ai Vescovi o alle Conferenze Episcopali Regionali in vista delle deliberazioni che, in materia, dovranno essere adottate nelle Assemblee Generali della C.E.I. o nelle sessioni del Consiglio Episcopale Permanente;
e) rendere un servizio di consulenza ai Vescovi, alle diocesi e agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero relativamente ai problemi emergenti dalla normativa sugli enti e sui beni ecclesiastici;
f) prestare ogni forma di consulenza richiesta dalla Presidenza della C.E.I., anche in riferimento all’attività degli Istituti per il sostenta-mento del clero.

Art. 4

Per coordinare l’attività del Comitato la Presidenza della C.E.I. può designare un segretario, sentito il Presidente del Comitato stesso.

Art. 5

Il Comitato si avvale dell’apporto dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici, dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero e dell’Osservatorio giuridico-legislativo.

Art. 6

Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti a norma dell’art. 118 del Regolamento della C.E.I. e alle condizioni ivi previste.

Art. 7

Per le spese necessarie sarà presentata documentata richiesta all’Amministrazione della C.E.I.

Art. 8

Il Comitato svolge la sua funzione sino all’esaurimento, dichiarato dal Consiglio Episcopale Permanente, dei compiti affidatigli.
I membri del Comitato durano nell’incarico per un quinquennio e possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio consecutivamente.