Regolamento 16 febbraio 2009
COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER IL DIALOGO CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE DEL COMUNE DI FIRENZE
(Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 16.02.2009)
Art. 1 Istituzione
1. E’ istituita presso il Comune di Firenze la Consulta per il Dialogo con le Confessioni Religiose, in sostituzione della Conferenza Permanente per il dialogo tra le Confessioni Religiose.
Art. 2 Composizione e Durata
1. La Consulta per il Dialogo con le Confessioni Religiose è composta dai rappresentanti sia delle confessioni religiose presenti sul territorio del Comune di Firenze e aventi rapporti con lo Stato italiano ai sensi della vigente legislazione in materia, sia di altre confessioni che, indipendentemente dal requisito di cui sopra, possano comunque dimostrare una presenza significativa e radicata nel territorio del Comune e che hanno espresso la volontà di far parte di questo organismo, mediante la partecipazione di un proprio rappresentante, in occasione dell’elaborazione, discussione ed approvazione del presente regolamento. Oltre a questi, sono membri di diritto della Consulta: il Presidente della V Commissione Consiliare o un suo delegato, scelto tra i componenti della Commissione ed il Direttore/Responsabile del Centro di In-Formazione Religiosa; in prima istanza fanno parte della Consulta i rappresentanti delle Confessioni religiose già partecipi della Conferenza Permanente.
2. Altre confessioni religiose presenti sul territorio del Comune di Firenze e aventi rapporti con lo Stato italiano ai sensi della vigente legislazione in materia, così come altre confessioni che, indipendentemente dal requisito di cui sopra, possano comunque dimostrare una presenza significativa e radicata nel territorio del Comune, possono presentare domanda per entrare a far parte della Consulta per il Dialogo con le Confessioni Religiose, mediante la partecipazione di un proprio rappresentante ai lavori della stessa. L’accoglimento della domanda è disposto dal Presidente della V Commissione Consiliare, sentita la Consulta e previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
3. I membri della Consulta per il Dialogo con le Confessioni Religiose restano in carica tre anni.
Art. 3 Struttura
1.Per favorire il regolare corso delle sue attività, la Consulta si avvale del seguente organigramma:
a) L’Assemblea dei delegati delle confessioni religiose;
b) La Commissione direttiva.
Art. 4 L’Assemblea dei delegati delle Confessioni Religiose
1. L’assemblea è composta da un rappresentante per ogni confessione religiosa, con diritto di voto.
2. I lavori dell’Assemblea sono coordinati e diretti dalla Commissione direttiva.
Art. 5 La Commissione direttiva
1. La Commissione programma e coordina le riunioni della Consulta. In relazione a quanto stabilito nel corso delle sedute ordinarie e straordinarie, si occupa della realizzazione dei progetti e delle iniziative promosse dalla Consulta, scegliendo a propria discrezione gli strumenti e le forme più idonee, in accordo con l’Amministrazione Comunale e in base alle risorse umane, economiche e strutturali a sua disposizione.
2. La Commissione è composta da due membri elettivi e due membri di diritto.
I membri di diritto sono:
a) il Presidente, che è, di diritto, il Presidente della V Commissione Consiliare o suo delegato. Egli è garante della laicità e del carattere istituzionale di questo organismo;
b) il Direttore/Responsabile del Centro di In-Formazione Religiosa, così come definito nel Regolamento del Centro di In-Formazione Religiosa, è membro di diritto e responsabile della sede della Consulta e come membro della Commissione direttiva, lavora in sinergia con il Presidente ed il Segretario della Consulta per la progettazione e la realizzazione delle iniziative promosse e non necessariamente legate alla struttura del Centro.
I membri eletti sono:
c) il Segretario, che viene eletto a maggioranza dall’Assemblea. Il suo mandato ha la durata di tre anni, rinnovabile non più di una volta. Il Presidente ed il Segretario, nell’ultimo semestre del proprio mandato, provvedono alle consultazioni tra i membri dell’Assemblea per l’individuazione dei candidati per il rinnovo delle due cariche e l’indizione delle elezioni;
d) il Coordinatore che viene eletto a maggioranza dall’Assemblea, svolge un ruolo di moderatore, richiamandosi ai principi di rispetto delle diversità confessionali e valorizzazione del contributo umano, sociale e culturale che ogni comunità religiosa può apportare. Come membro della Commissione direttiva si occupa di armonizzare le attività del Centro nel quadro più organico delle attività culturali, sociali e formative del Comune di Firenze.
Art. 6 Rappresentanza
1.Ogni confessione religiosa interessata a far parte della Consulta deve indicare, con lettera formale di accreditamento, il nominativo di 1 rappresentante. Ogni rappresentante è chiamato, attraverso una partecipazione costante e responsabile, a contribuire con i valori culturali della propria fede allo studio e sviluppo di proposte e progetti della Consulta. La durata di ogni mandato di rappresentanza è a discrezione della propria confessione.
2.Qualora il rappresentante si rendesse responsabile di una condotta non consona ai principi operativi della Consulta, la Commissione direttiva è tenuta ad informarne la direzione o i responsabili territoriali della confessione rappresentata perché possano procedere ad adeguati richiami o provvedimenti, compresa la possibilità di una sua sostituzione.
Art. 7 Diritto di Voto
1. Hanno diritto di voto i membri della Commissione direttiva e un rappresentante per ogni confessione religiosa.
2. Considerata la pluralità delle denominazioni confessionali, specialmente in ambito cristiano, al fine di perseguire un principio di equilibrio e proporzionalità in sede di voto tra le fedi facenti parte della Consulta, si stabilisce che vi sia un rappresentante con diritto di voto per le seguenti
aree confessionali: 1) Chiesa Cattolica; 2) Chiese Evangelico-Protestanti; 3) Chiese Ortodosse; 4) Chiese Anglicano-Episcopali; 5) Comunità Ebraica; 6) Comunità Islamica; 7) Comunità Buddista; 8) Comunità Baha’i, indicato dai membri della Consulta afferenti alla stessa area confessionale.
Art. 8 Sede
1. La Consulta riconosce come propria naturale sede il Centro di In-Formazione Religiosa. Oltre ad ospitarne le riunioni, il Centro rappresenta il luogo preferenziale dove promuovere ed eventualmente realizzare le sue attività. In attesa dell’allestimento del Centro di In-Formazione Religiosa, la sede temporanea della Consulta è fissata presso la V Commissione Consiliare (Cultura-Istruzione-Sport) del Comune di Firenze.
Art. 9 Scopi e attività
1. Gli scopi della Consulta sono:
-promuovere le relazioni, nell’ambito delle istituzioni laiche cittadine, tra le differenti confessioni religiose presenti sul territorio comunale, al fine di favorirne la reciproca conoscenza ed il dialogo tra le comunità religiose e la società civile;
-diffondere la conoscenza del pensiero di ogni confessione religiosa circa i temi etici e morali posti dai continui sviluppi della scienza e della società contemporanea;
-organizzare, nel rispetto della libertà religiosa, incontri ed attività finalizzate al superamento dei pregiudizi e delle incomprensioni culturali che spesso rappresentano l’origine di tensioni e conflitti nella cittadinanza;
-suggerire all’Amministrazione locale, secondo quanto espresso sopra, interventi e strumenti idonei alla promozione di un clima di pacifica convivenza e solidarietà tra i cittadini;
-contribuire alla promozione sociale e culturale della città di Firenze e della sua popolazione, sostenendo iniziative di carattere informativo e formativo rivolte in particolar modo alle scuole (primarie e secondarie), attraverso lo strumento del Centro di In-Formazione Religiosa.
Art. 10 Modalità di riunione
1.Le sedute ordinarie della Consulta hanno periodicità mensile. Vengono convocate dal Presidente e concordate con il Coordinatore, il Segretario ed il Direttore/Responsabile del Centro, nel rispetto delle diverse tradizioni religiose.
2.La Consulta può riunirsi in seduta straordinaria qualora la Commissione direttiva lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne sia fatta richiesta formale al Presidente dalla metà dei suoi componenti.
Art. 11 Relazioni con enti, istituzioni o associazioni affini
1. La Consulta promuove le relazioni e la collaborazione con enti, istituzioni o associazioni affini ai suoi principi fondatori e scopi istituzionali, siano essi di natura pubblica, privata o confessionale. Eventuali relazioni e collaborazioni dovranno comunque essere oggetto di discussione ed approvazione (a maggioranza assoluta) da parte dei membri della Consulta
Dossier:
Laicità dello Stato
Nazione:
Italia
Natura:
Regolamento
File PDF:
5444-regolamento-16-febbraio-2009.pdf