Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Aprile 2009

Regolamento 15 novembre 2008, n.4

REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 4: “Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: “Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise”.

(in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 7 febbario 2009, III Serie Speciale)

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento contiene norme di attuazione
della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: “Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise” di seguito denominata legge.

Art. 2
(Istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro)
1. Gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro trasmettono, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento, copia della deliberazione e del nuovo statuto al Comune in cui l’ente ha sede legale, per l’espressione del parere di cui all’articolo 3, comma 2, della legge, e ne danno contestuale comunicazione alla competente Direzione generale della Giunta regionale allo scopo di consentire il tempestivo avvio della procedura di trasformazione.
2. Acquisito il parere del Comune ovvero decorso inutilmente il termine per l’espressione dello stesso, le II.PP.A.B. trasmettono l’istanza di trasformazione dell’istituzione in persona giuridica di diritto privato alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia ed al Comune in cui l’I.P.A.B. ha sede legale.
3. L’istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme all’originale della deliberazione di
trasformazione corredata da dichiarazione di avvenuta pubblicazione;
b) copia delle tavole di fondazione ovvero degli atti
istitutivi;
c) copia conforme del nuovo statuto e del relativo
provvedimento di approvazione;
d) relazione sulle attività dell’ente;
e) inventario del patrimonio immobiliare;
f) inventario del patrimonio mobiliare;
g) inventario dei beni di interesse storico-artistico;
h) certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa ed ai titoli di proprietà dell’ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente
alla presentazione dell’istanza;
i) parere del Comune del luogo in cui l’istituzione ha la sede legale ovvero dichiarazione di infruttuosa scadenza del termine per l’espressione del parere.
Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente, devono essere approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’istituzione. La perizia relativa agli immobili di proprietà dell’I.P.A.B. deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.

Art. 3
(Parere del Comune e conferenza interistituzionale)
1. Il parere di cui all’articolo 3, comma 2, della Legge è trasmesso dal Comune interessato all’I.P.A.B. istante e alla competente Direzione generale della Giunta regionale entro cinque giorni dall’adozione dello stesso. In assenza del parere, la Giunta regionale assume il provvedimento relativo alla trasformazione sulla base dei documenti acquisiti.
2. È a carico dell’I.P.A.B. istante l’onere di documentare l’avvenuta presentazione al Comune della delibera di trasformazione per l’espressione del parere nonché di attestare, con propria dichiarazione, l’infruttuosa scadenza del termine previsto per l’espressione dello stesso.
3. Nel caso in cui il Comune esprima parere contrario alla trasformazione, il direttore generale della competente Direzione della Giunta regionale convoca, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge, una conferenza interistituzionale.
4. La conferenza interistituzionale è composta:
a) dal sindaco del Comune presso cui l’I.P.A.B. ha sede legale ovvero da un assessore da lui delegato;
b) dal legale rappresentante dell’I.P.A.B. interessata;
c) dal direttore generale della Direzione generale della Giunta regionale competente per materia ovvero da un dirigente delegato dallo stesso.
Ciascun componente della conferenza può avvalersi
della collaborazione di un funzionario o di un consulente. Le determinazioni finali della conferenza sono trasmesse immediatamente alla Giunta regionale per l’adozione della relativa deliberazione. Anche in assenza di determinazioni finali della conferenza interistituzionale, la Giunta regionale, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, assume il provvedimento conclusivo.

Art. 4
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private)
1. La trasformazione in persone giuridiche private senza scopo di lucro è deliberata dalla Giunta regionale su proposta della Direzione generale competente per materia in base alla documentazione acquisita ovvero in base all’esito della conferenza di cui all’articolo 3. L’iscrizione dell’istituzione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato è disposta in conformità alle norme stabilite nel regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 12.

Art. 5
(Istanza di trasformazione in Azienda di servizi alla persona – ASP)
1. L’istanza di trasformazione dell’istituzione in ASP è trasmessa, entro cinque giorni dall’adozione della relativa deliberazione, alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia.
2. L’istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla documentazione indicata all’articolo 2.
3. Lo statuto del nuovo ente deve essere trasmesso in originale recante in ogni pagina scritta il timbro dell’ente e la sottoscrizione del presidente e del segretario dell’ente.
4. La trasformazione in ASP è disposta con provvedimento del direttore della competente Direzione generale della Giunta regionale.

Art. 6
(Compiti di verifica dei Comuni)
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni e l’A.S.Re.M. verificano l’eventuale esistenza, sul territorio di rispettiva competenza, di II.PP.A.B. che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge. Qualora l’I.P.A.B., che si trovi nelle predette condizioni, risulti priva dell’organo di amministrazione, il Comune propone alla competente Direzione generale della Giunta regionale il nominativo del soggetto cui affidare l’incarico di commissario per l’attuazione della legge.
2. I Comuni accertano che le II.PP.A.B. presenti sul proprio territorio adottino gli atti di trasformazione entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine, il sindaco del Comune in cui l’I.P.A.B. ha sede legale trasmette alla competente Direzione generale della Giunta regionale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato, il nominativo della persona ritenuta idonea a svolgere l’incarico di commissario con il compito di procedere alla trasformazione.
3. Qualora l’amministrazione comunale non provveda alla designazione del commissario entro il termine stabilito, la Giunta regionale, previa diffida al Comune a provvedere nel termine di dieci giorni, nomina un commissario incaricato di provvedere alla trasformazione dell’I.P.A.B. inadempiente. Il commissario designato trasmette alla competente Direzione generale della Giunta regionale il proprio curriculum professionale e la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico.
4. Per la nomina del commissario si applicano le cause d’incompatibilità previste dall’articolo 8 della legge.

Art. 7
(Compiti del commissario)
1. Entro 60 giorni dalla nomina, il commissario trasmette alla Giunta regionale gli atti relativi alla trasformazione dell’I.P.A.B. per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza della Giunta medesima.
2. In caso di intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 4 della legge, il nuovo statuto dell’ente deve essere adottato entro sei mesi dall’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 8
(Fusione delle II.PP.A.B.)
1. Le deliberazioni degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. relative alla fusione degli enti interessati sono trasmesse alla competente Direzione generale della Giunta regionale unitamente all’istanza di trasformazione. L’istanza di fusione deve essere prodotta unitamente ad apposita deliberazione che contenga i seguenti elementi e documenti:
a) dichiarazione della volontà di procedere alla fusione, assunta dagli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. interessate competenti ad assumere gli atti di straordinaria amministrazione;
b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alle istituzioni che hanno deliberato di fondersi;
c) inventario, costituente parte integrante della deliberazione, relativo ai beni patrimoniali mobili ed immobili di proprietà di ogni singola I.P.A.B. interessata;
d) elenco del personale, dipendente da ognuna delle istituzioni interessate alla fusione, con indicazione delle singole qualifiche funzionali e dell’eventuale scadenza del rapporto di lavoro per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
e) copia dell’ultimo conto consuntivo approvato;
f) nel caso di fusione per incorporazione, dichiarazione della volontà di recepire il patrimonio, il personale ed i rapporti giuridici dell’ente incorporato, assunta dall’organo di amministrazione dell’ente incorporante.
2. Gli organi che amministrano contemporaneamente più II.PP.A.B. devono disporre, entro tre mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento e contestualmente alla trasformazione dell’istituzione, anche la fusione degli enti amministrati in una unica persona giuridica di diritto privato ovvero in una unica ASP.
3. In assenza di una esplicita manifestazione di volontà dell’organo di amministrazione, la fusione è disposta
d’ufficio dall’organo regionale competente ad adottare il provvedimento di trasformazione. Il provvedimento è trasmesso agli enti interessati.
4. Lo statuto dell’ente derivante dalla fusione di più II.PP.A.B. deve prevedere, per quanto possibile, il rag-
giungimento degli scopi previsti dagli statuti delle II.PP.A.B. assoggettate a fusione.

Art. 9
(Estinzione delle II.PP.A.B.)
1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge per l’estinzione di una I.P.A.B.,
il consiglio di amministrazione dell’istituzione, ovvero il commissario nominato in via sostitutiva, effettua
la ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali dell’I.P.A.B. da estinguere.
2. L’organo di amministrazione competente per gli adempimenti di cui al comma 1, rassegna alla competente
Direzione generale della Giunta regionale, unitamente alla richiesta di estinzione, gli esiti della ricognizione
giuridico-patrimoniale dell’I.P.A.B..
3. L’organo di amministrazione trasmette altresì alla Giunta regionale una relazione sulle finalità statutarie del-
l’ente e formula proposte in ordine al soggetto cui attribuire il patrimonio residuo individuato ai sensi del-
l’articolo 6 comma 5, della legge, nonché, ove presente, il personale dell’I.P.A.B. soggetta ad estinzione, se-
condo quanto previsto dallo stesso articolo.
4. La Giunta regionale delibera, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, della legge, l’estinzio-
ne dell’istituzione.
5. L’estinzione dell’ente comporta l’attribuzione del relativo patrimonio e del relativo personale agli enti di cui
all’articolo 6, comma 5, della legge esistenti nel Comune sede dell’Istituzione o nello stesso ambito territo-
riale di riferimento per il quale è stato elaborato il piano di zona di cui all’articolo 8, comma 3, della legge
8 novembre 2000, n. 328.

Art. 10
(Attività delle ASP)
1. Le ASP determinano nel proprio statuto le tipologie di attività che intendono svolgere. Le ASP devono preve-
dere nei propri statuti di svolgere attività sociali, socio-sanitarie o educative nei settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) assistenza sanitaria integrata;
c) beneficenza;
d) istruzione;
e) formazione.

Art. 11
(Contenuti dello statuto)
1. Oltre a quanto previsto dalla legge e dall’articolo 10,lo statuto prevede:
a) l’istituzione degli organi di controllo interno e l’eventuale affidamento dell’attività di revisione a so-
cietà esterne;
b) l’istituzione e i compiti dell’ufficio relazioni con il pubblico;
c) la periodicità delle adunanze ordinarie del consiglio di amministrazione e le modalità della loro con-
vocazione.

Art. 12
(Modalità di controllo dello statuto – Modifiche statutarie)
1. Lo statuto delle ASP e le successive modifiche devono essere trasmesse, previa pubblicazione all’albo del-
l’Azienda per un periodo consecutivo di otto giorni, alla Direzione generale della Giunta regionale compe-
tente per materia entro dieci giorni dall’approvazione da parte dell’organo competente.
2. L’istanza con cui si chiede alla Giunta regionale l’apposizione del visto sullo statuto deve essere accom-
pagnata dalla seguente documentazione:
a) copia del nuovo statuto, unitamente al provvedimento di approvazione;
b) attestazione dell’avvenuta pubblicazione all’albo
dell’Azienda;
c) dichiarazione di inesistenza di osservazioni ovvero copia delle stesse, qualora presentate;
d) copia del provvedimento o dei provvedimenti di
insediamento e di eventuali surrogazioni di componenti l’organo di amministrazione. Su ogni pagina dello statuto deve essere apposta la sottoscrizione del presidente dell’Azienda ed il timbro dell’ente.
3. La Direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, verifica che lo statuto dell’Azienda sia conforme alle norme di legge e di regolamento che disciplinano il funzionamento delle ASP;
in caso di conformità vista lo statuto in ogni sua pagina e lo restituisce a mezzo lettera raccomandata all’Azienda istante. La nota raccomandata costituisce parte integrante dello statuto e deve sempre essere allegata allo stesso.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la competente Direzione generale della Giunta regionale può chiedere
l’integrazione della documentazione prodotta dall’Azienda in ordine ai contenuti dello statuto approvato ovvero il riesame dello stesso sotto il profilo della legittimità, formulando specifiche osservazioni; la richiesta
di documentazione integrativa o di riesame comporta la sospensione del termine per l’apposizione del visto, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta o dello statuto mo-
dificato.
. Nel caso in cui lo statuto, anche a seguito della richiesta di integrazione o di riesame, presenti vizi di legittimità o aspetti di incompatibilità con la programmazione regionale o di zona, la competente Direzione generale della Giunta regionale nega il visto e restituisce gli atti all’ente istante.
. Lo statuto restituito privo del visto non produce effetti.
. Lo statuto vistato è pubblicato all’albo dell’Azienda per
un periodo consecutivo di otto giorni.
. Lo statuto dell’ASP può essere modificato esclusivamente dall’organo di amministrazione dell’Azienda; l’autorità di controllo può proporre al consiglio di Amministrazione dell’ASP l’adozione di modifiche allo statuto che si rendano necessarie per adeguare gli scopi dell’Azienda ai fabbisogni individuati nei piani di zona.

Art. 13
(Consiglio di amministrazione delle ASP)
. La durata in carica dell’organo di amministrazione delle ASP è stabilita dallo statuto in un numero di anni non
inferiore a tre e non superiore a cinque.
. Le modifiche dello statuto che determinano variazioni nella durata in carica degli amministratori dell’Azienda producono i propri effetti a decorrere dall’insediamento del consiglio di amministrazione successivo a quello che ha deliberato le modifiche.

Art. 14
(Candidature ad amministratore di ASP)
. In sede di prima applicazione della legge e del presente regolamento, la nomina degli organi delle ASP
avviene entro 90 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento regionale di trasformazione.
. Non oltre il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del consiglio di amministrazione dell’Azienda,
il presidente della stessa espone all’albo dell’ente la comunicazione con la quale vengono resi noti la data di
scadenza dell’organo di amministrazione ed i termini per la presentazione delle candidature ad amministratore dell’ASP; con la stessa comunicazione si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura ai
soggetti competenti alla nomina. È cura dell’Azienda provvedere alla pubblicità di cui al presente comma,
anche attraverso gli strumenti di comunicazione dei soggetti competenti alla nomina.
. Il direttore dell’ASP assicura agli interessati la visione dello statuto e del regolamento di organizzazione e con-
tabilità dell’Azienda.
. Gli interessati alla nomina ad amministratore delle ASP presentano la propria candidatura ai soggetti compe-
tenti alla nomina non oltre il novantesimo giorno antecedente alla scadenza dell’organo di amministrazio-
ne per il quale è presentata la candidatura.
. La candidatura alla carica di amministratore deve essere integrata da una autocertificazione attestante l’i-
nesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 15
(Requisiti degli amministratori)
1. Possono presentare domanda per la nomina ad amministratore di ASP i soggetti con comprovata esperienza
nei settori rispondenti alle attività svolte dall’Azienda.
2. Non sono accolte le candidature proposte da coloro che risultano:
a) aver subìto una condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all’articolo 58, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) essere stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti alla scadenza del termine
per la presentazione della candidatura ad amministratore;
c) avere rapporti di lavoro dipendente con gli enti individuati, dalla normativa vigente, quali soggetti
preposti alla nomina dei componenti l’autorità di controllo sulle ASP;
d) trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell’Azienda presso la quale si dovrà ricoprire la carica
di amministratore.
3. In caso di assenza dei fondatori o di loro discendenti ovvero in mancanza di soggetti rappresentativi degli
originari interessi dei fondatori, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all’arti-
colo 8, comma 3, lettera b), è demandata, dallo statuto dell’Azienda ad organizzazioni della società civile o-
peranti nell’ambito territoriale di riferimento dell’ASP.

Art. 16
(Nomina ed insediamento degli amministratori)
1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 3, lettere a) e b)
della legge, cui compete la nomina degli amministratori delle ASP, assumono i provvedimenti di nomina
prima del sessantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del consiglio di amministrazione da rinnovare e li trasmettono entro cinque giorni dalla loro adozione alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia. La Giunta regionale, entro quaranta giorni dall’acquisizione degli atti, assume i provvedimenti di nomina e li trasmette entro cinque
giorni dalla loro adozione agli altri soggetti competenti alla nomina.
2. Il presidente uscente, ovvero l’amministratore più anziano d’età in caso di primo insediamento dell’organo di amministrazione, previa acquisizione di tutti i provvedimenti di nomina, provvede alla convocazione della seduta di insediamento non oltre i dieci giorni seguenti all’acquisizione dell’ultimo provvedimento di nomina.
3. La durata in carica del consiglio di amministrazione
decorre dalla data di insediamento. Per data di insediamento si intende il giorno in cui ha luogo la prima
seduta, regolarmente verbalizzata, dell’organo di amministrazione completo di tutti i suoi componenti.

Art. 17
(Dimissioni degli amministratori)
1. Le dimissioni degli amministratori devono essere presentate contestualmente all’ASP interessata nonché al
soggetto che ha disposto la nomina e protocollate, immediatamente all’atto della presentazione.
2. In caso di dimissioni di più amministratori nominati da uno stesso ente, il soggetto competente alla nomina dispone la surrogazione degli amministratori dimissionari seguendo l’ordine cronologico delle dimissioni pervenute.
3. Il provvedimento di nomina dell’amministratore nominato in surroga deve esplicitare il nominativo dell’am-
ministratore sostituito.

Art. 18
(Revoca degli amministratori)
1. La revoca degli amministratori delle ASP, di cui all’articolo 8 della legge, può essere disposta unicamente
dal soggetto che ha provveduto alla nomina.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti, da comunicare all’interessato con nota raccomandata e, per conoscenza, all’ASP ed all’autorità di controllo. Nella nota contenente la contestazione degli addebiti deve essere assegnato un congruo termine entro cui l’interessato può far pervenire le proprie controdeduzioni.
3. Il provvedimento dell’ente che dispone la revoca di un componente dell’organo di amministrazione deve
contenere:
a) l’indicazione degli addebiti contestati in forma scritta;
b) l’indicazione dell’avvenuto contraddittorio e delle
eventuali controdeduzioni pervenute in forma scritta;
c) l’esito del contraddittorio in forma scritta.

Art. 19
(Surroga degli amministratori)
1. I consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica devono essere sostituiti dall’ente o dal sog-
getto che li ha nominati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
2. A tal fine, il giorno successivo alle dimissioni, all’intervenuta decadenza o al verificarsi di altra causa di
cessazione dalla carica, il presidente dell’Azienda comunica all’ente ovvero al soggetto competente alla nomina l’intervenuta cessazione e chiede la surroga del consigliere o dei consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica.
3. Gli amministratori revocati sono sostituiti dall’ente competente alla nomina entro trenta giorni dal provvedi-
mento di revoca.
4. La surrogazione dell’amministratore dimessosi, revocato, decaduto o altrimenti cessato dalla carica diven-
ta efficace con il provvedimento del consiglio di amministrazione che ne prende atto.
5. Il presidente dell’ASP trasmette copia del provvedimento di presa d’atto all’autorità di controllo ed al sog-
getto che ha effettuato la nomina entro cinque giorni dall’adozione dello stesso.

Art. 20
(Validità delle deliberazioni)
1. Le sedute degli organi di amministrazione delle ASP sono valide con la partecipazione della maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.
2. Le modifiche dello statuto delle ASP, l’approvazione del bilancio di esercizio e le deliberazioni aventi per
oggetto atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’organo di amministrazione dell’Azienda.
3. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei due
terzi dei componenti l’organo di amministrazione.
4. Le deliberazioni delle ASP aventi oggetto diverso da quanto indicato ai due commi precedenti sono assun-
te con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
5. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o,
in caso di assenza, dal consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano d’età.
7. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.
8. Deve astenersi dalla votazione ed allontanarsi dalla sala dell’adunanza l’amministratore che, a qualsiasi tito-
lo, abbia interesse nell’argomento in votazione. L’interesse può essere diretto o riguardare parenti ed affini
dell’amministratore fino al quarto grado. Della dichiarazione di interesse e dell’avvenuto allontanamento deve essere fatta menzione nel verbale dell’adunanza.

Art. 21
(Pareri e pubblicazione delle deliberazioni)
1. Tutte le proposte di deliberazione devono essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica e/o conta-
bile resi dalle figure poste al vertice delle ripartizioni in cui si articola la struttura organizzativa dell’Azien-
da. In assenza di figure cui lo statuto dell’Azienda attribuisce la responsabilità delle ripartizioni organizza-
tive, i pareri sono resi dal direttore dell’ASP.
2. Tutte le deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione devono essere pubblicate, a partire dal quin-
to giorno successivo all’adozione delle stesse, per quindici giorni consecutivi mediante affissione nell’albo del-
l’Azienda in modo da garantire la visione integrale del testo.
3. Dell’avvenuta pubblicazione deve farsi garante il direttore dell’Azienda mediante apposita certificazione
da apporre su ogni singolo atto deliberativo una volta effettuata la pubblicazione.
4. Tutte le deliberazioni diventano esecutive dopo otto giorni dall’avvenuta pubblicazione salvo i casi in cui,
per motivate esigenze esplicitamente indicate nel dispositivo dello stesso atto deliberativo, i provvedimen-
ti vengano dichiarati immediatamente esecutivi.

Art. 22
(Processi verbali)
1. Tutte le proposte di deliberazione devono essere motivate.
2. Delle adunanze dell’organo di amministrazione è redatto apposito processo verbale.
3. Nel processo verbale deve essere fatta risultare la relazione illustrativa della proposta di deliberazione, gli
eventuali interventi, le osservazioni e le dichiarazioni che gli intervenuti chiedono di inserire nel processo
verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto dal verbalizzante e da tutti gli intervenuti; chi rifiuti di sottoscrivere il processo verbale può far allegare allo stesso una propria dichiarazione; detta dichiarazione è trasmessa all’ente con nota di accompagnamento entro il terzo giorno successivo all’adunanza dell’organo di amministrazione.
5. Le deliberazioni sono raccolte nell’apposito registro delle deliberazioni.

Art. 23
(Regolamento di organizzazione e contabilità)
1. L’organizzazione dell’ASP è stabilita dallo statuto e dal regolamento di organizzazione e contabilità dell’Azienda e deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza necessari a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali.
2. L’organo di amministrazione di ogni ASP può adottare le modifiche di statuto e di regolamento ritenute necessarie per consentire il miglioramento dell’amministrazione e l’ampliamento delle attività istituzionali.
3. È facoltà per gli amministratori di rinunciare all’indennità determinata dalla Giunta regionale.
4. Il regolamento di organizzazione e contabilità di cui
all’art. 7, comma 6, della legge è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione ed è trasmesso alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia entro dieci giorni dall’approvazione.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto, la Direzione generale competente per materia, qualora rilevi violazioni di legge o di regolamento, invita l’Azienda a riesaminare il provvedimento formulando specifiche osservazioni riferite ai singoli articoli. L’organo di amministrazione dell’Azienda provvede successivamente a trasmettere alla competente Direzione generale il nuovo regolamento modificato secondo le indicazioni regionali ovvero comunica le motivazioni che inducono a confermare il regolamento già deliberato.

Art. 24
(Il direttore)
1. L’organo di amministrazione dell’Azienda nomina il direttore dell’Azienda e ne determina gli obiettivi e le
modalità di controllo dei risultati.
2. I compiti e le attribuzioni specifiche nonché l’orario di servizio del direttore sono stabiliti nel contratto di
lavoro stipulato tra il direttore e l’Azienda; il contratto è sottoscritto dal direttore e dal presidente dell’ente.
3. Il direttore pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell’Azienda.
4. Il direttore risponde del proprio operato all’organo di
amministrazione dell’Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati; entro il 31 dicembre
di ogni anno il direttore presenta all’organo di amministrazione una relazione sulle attività poste in essere dall’istituzione formulando le proposte ritenute necessarie allo sviluppo dell’ASP.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’organo di amministrazione dell’Azienda, con propria deliberazione, assegna al direttore gli obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno ed attribuisce allo stesso le risorse necessarie.
6. Alla cessazione del proprio incarico il direttore predispone una relazione contenente, oltre agli elementi di
conoscenza relativi a quanto realizzato nel corso della propria gestione, un dettagliato resoconto in ordine alla situazione dei rapporti giuridici esistenti con particolare riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, allo stato di eventuali lavori in corso ed al personale impiegato presso l’Azienda con relativo organigramma; la relazione deve contenere inoltre la descrizione dello stato della documentazione obbligatoria da custodire ed aggiornare presso la sede dell’istituzione.

Art. 25
(Incompatibilità e decadenza del direttore)
1. Nel caso in cui, successivamente alla nomina, il direttore venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al-
l’articolo 9, comma 5, della legge, l’organo di amministrazione dell’Azienda ne delibera, su proposta del
presidente, la decadenza dall’incarico.
2. Contemporaneamente alla decadenza del direttore, l’organo di amministrazione dell’Azienda dispone, in via
provvisoria e sino alla nomina del nuovo direttore, l’assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell’Azienda; nello stesso atto deliberativo sono determinate le indennità da corrispondere in via provvisoria al sostituto del direttore.
3. Il mandato del sostituto cessa con l’assunzione dell’incarico da parte del nuovo direttore.

Art. 26
(Archivio gestionale)
1. Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, un archivio gestionale nel quale sono raccolti i seguenti registri:
a) registro dei verbali delle adunanze dell’organo di amministrazione;
b) registro delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
c) registro delle determinazioni assunte dal direttore
generale;
d) registro inventario dei beni mobili ed immobili suddivisi tra beni inclusi nel patrimonio indisponibi-
le e beni inclusi nel patrimonio disponibile;
e) registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito;
f) registro protocollo della corrispondenza in entrata ed in uscita;
g) registro di raccolta dei bilanci annuali e dei rispettivi allegati;
h) registro del personale dipendente dell’Azienda;
i) registro dei benefattori e dei sostenitori;
j) rubrica alfabetica, suddivisa per materie, strutturata in modo da facilitare la ricerca degli atti;
k) registro del personale appartenente ad altre organizzazioni ma operante a vario titolo presso l’A-
zienda con l’indicazione dell’organizzazione di appartenenza e del tipo di collaborazione vigente con
l’Azienda.
2. I registri di cui al comma 1 devono essere conservati presso l’Azienda per un periodo di almeno trenta
anni salvo che il regolamento di organizzazione e contabilità dell’Azienda prescriva un periodo maggiore.
3. Il regolamento di organizzazione e contabilità dell’Azienda deve indicare il funzionario cui è affidata la te-
nuta dell’archivio; responsabile della tenuta dell’archivio è, in ogni caso, il direttore dell’ASP.
4. Il registro inventario dei beni mobili e dei beni immobili, conformemente a quanto previsto nel regolamen-
to dell’Azienda, può essere strutturato in due o più parti per meglio rispondere alle esigenze gestionali del-
l’ente. Il registro deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale.

Art. 27
(Archivio storico)
1. Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, un archivio storico de-
stinato a raccogliere tutta la documentazione acquisita o prodotta dall’Azienda; l’archivio deve essere infor-
mato a criteri che consentano la raccolta della documentazione suddivisa per:
a) elementi di interesse storico-istituzionale;
b) elementi inerenti la contabilità;
c) elementi inerenti l’attività di gestione del personale;
d) elementi relativi ai rapporti con le autorità di controllo.

Art. 28
(Documento di programmazione)
1. Il documento di programmazione economica di cui all’art. 11, comma 5, della legge contiene, in relazione
ai ricavi stimati, la programmazione dei costi per la gestione ordinaria e la pianificazione degli interventi economici straordinari da realizzare in conformità ai principi stabiliti dalla legge ed agli scopi sociali indicati dallo statuto dell’Azienda.
2. Il documento di programmazione economica è approvato dall’organo di amministrazione dell’Azienda entro
il 31 dicembre dell’anno di scadenza dell’ultimo piano precedentemente approvato ed ha efficacia dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione.

Art. 29
(Il bilancio di esercizio)
1. Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e
deve essere redatto secondo le disposizioni di cui all’art. 2423 e seguenti del codice civile.
2. Al bilancio di esercizio può essere allegato il bilancio sociale redatto secondo le indicazioni vigenti.

Art. 30
(Criteri di valutazione delle voci del bilancio di esercizio)
1. Nelle valutazioni delle voci di bilancio devono essere osservati i criteri elencati nell’art. 2426 del codice
civile.

Art. 31
(Contenuto della nota integrativa)
1. La nota integrativa deve contenere, oltre le previsioni dell’art. 2427 del codice civile, anche esplicite indi-
cazioni in ordine:
a) ai criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore, specificando in
questo caso la motivazione;
b) alle operazioni gestionali straordinarie;
c) al numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo ed al numero dei dipendenti che prestano servizio presso gli enti partecipati dall’Azienda alla stessa data, ripartiti per categoria;
d) alla formazione ed all’utilizzo futuro dei fondi di riserva specificando i motivi dell’accantonamento
e le previsioni di costo in ordine agli investimenti patrimoniali, ai costi di ristrutturazione e di conservazione del patrimonio, nonché allo sviluppo delle attività socio-assistenziali;
e) alle motivazioni delle variazioni rispetto ai valori indicati nel bilancio d’esercizio dell’anno precedente.
2. La rendicontazione della situazione patrimoniale, sia nella nota integrativa che nello stato patrimoniale deve evidenziare quali interventi siano stati effettuati in ordine alla conservazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al recupero degli immobili di proprietà dell’Azienda.

Art. 32
(Relazione sulla gestione)
1. Il bilancio d’esercizio deve essere corredato da una relazione relativa alla situazione dell’Azienda ed all’andamento della gestione. Essa deve fornire indicazioni anche in ordine al soggetto che ha effettuato la revisione di bilancio qualora l’organo di revisione contabile interno sia stato affiancato ovvero sostituito da società di revisione o agenzie specializzate esterne.
2. La relazione sulla gestione deve consentire la conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità
della gestione. A tal fine essa deve indicare almeno i seguenti elementi:
a) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
b) evoluzione prevedibile della gestione, individuando programmi e prospettive per l’esercizio successivo;
c) fonti di finanziamento, loro natura e relativi impieghi;
d) donazioni, contributi e liberalità ricevute nel corso dell’esercizio comprese le donazioni di beni in
natura, valorizzate ai prezzi di mercato;
e) rendiconto dei contributi erogati nel corso dell’esercizio;
f) cambiamenti strutturali prevedibili o ritenuti proficui per l’ente.
3. Al fine di consentire una valutazione completa dell’attività dell’Azienda, la relazione sulla gestione deve contenere anche indicazioni ed approfondimenti in ordine ai rapporti con la comunità locale di appartenenza, con particolare attenzione ai benefici prodotti per gli utenti e per l’intera collettività, soprattutto in termini di servizi forniti e di sensibilizzazione su gravi problemi sociali.
4. La relazione che accompagna il bilancio d’esercizio evidenzia le attività dell’URP e formula proposte per il
suo sviluppo funzionale nonché per il miglioramento della gestione.

Art. 33
(Obbligo di trasmissione del bilancio)
1. Copia del bilancio d’esercizio e della documentazione allo steso allegata deve essere trasmessa agli enti ed ai
soggetti che hanno effettuato le nomine degli amministratori dell’Azienda.

Art. 34
(Modalità del controllo di gestione)
1. L’azione amministrativa dell’Azienda deve essere rivolta ad una corretta ed economica gestione dei servizi offerti.
2. L’azione delle ASP, oltre a garantire il costante equilibrio finanziario tra risorse ed impieghi, deve tendere
a migliorare l’efficienza, la produttività e l’economicità della gestione attraverso forme di controllo per i sin-
goli settori di attività e l’analisi dei costi e dei benefici da essi derivanti.
3. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna ASP definisce analiticamente nei documenti che accompagnano
il bilancio d’esercizio:
a) centri di responsabilità operativa: generali e specifici;
b) centri di ricavo;
c) centri di costo: generali, comuni e analitici;
d) criteri di riparto dei costi di cui al punto c);
e) individuazione dei correlativi responsabili del servizio;
f) attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
4. La verifica sull’andamento dei ricavi conseguiti e dei
costi sostenuti di natura monetaria nonché sul raggiungimento degli obiettivi deve essere effettuata a scaden-
ze prefissate con cadenza almeno trimestrale. Le rilevazioni devono riguardare tutti i costi di competenza del-
l’esercizio.
5. Delle risultanze della contabilità analitica devono essere predisposti resoconti sommari per i centri di re-
sponsabilità comprendenti l’indicazione della previsione iniziale, l’ammontare dei ricavi e dei costi matura-
ti sino al periodo di riferimento e lo scostamento dalla previsione.

Art. 35
(Bilancio pluriennale)
1. In coerenza con il documento programmatico di cui all’art. 11, comma 5, della legge le ASP possono predisporre un bilancio che deve coprire un periodo non inferiore ai tre anni.
2. Il bilancio deve esporre separatamente:
a) l’andamento dei ricavi e dei costi previsti sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;
b) le previsioni sull’andamento dei ricavi e dei costi tenendo conto degli effetti degli interventi straordinari programmati;
c) la situazione patrimoniale previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;
d) il prospetto dei flussi di cassa previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali opera-
zioni di natura straordinaria programmate.

Art. 36
(Gestione del patrimonio)
1. In caso di alienazione o di acquisto di immobili da parte dell’Azienda, copia dell’atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell’immobile devono essere allegate quale parte integrante del bilancio dell’esercizio relativo all’anno in cui è stata deliberata l’alienazione o l’acquisto dell’immobile.
2. I contratti di locazione degli immobili da reddito ovvero degli immobili che non siano destinati all’esercizio delle attività istituzionali dell’Azienda, devono essere stipulati tenendo conto delle condizioni di mercato e comunque secondo il principio della maggiore convenienza economica per l’Azienda medesima.
3. Gli investimenti in titoli o in obbligazioni devono avvenire secondo i principi della diversificazione degli
investimenti e del contenimento del rischio di investimento valutato sull’insieme complessivo delle somme investite.

Art. 37
(Istituzione e compiti dell’URP)
1. Entro dodici mesi dall’avvenuta trasformazione in ASP, l’organo di amministrazione dell’Azienda delibera l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, determinando le risorse umane e strumentali da assegnare
al medesimo in relazione ai compiti assegnati.
2. Le attribuzioni funzionali dell’ufficio sono determinate nel regolamento di organizzazione e contabilità del-
l’Azienda e devono assicurare l’espletamento dei seguenti compiti:
a) garantire la divulgazione delle informazioni relative al funzionamento dell’Azienda ed alle presta-
zioni erogate;
b) raccogliere istanze e suggerimenti da parte degli utenti o dei loro parenti;
c) curare le relazioni esterne dell’Azienda anche con lo scopo di analizzare i fabbisogni assistenziali nel-
l’ambito territoriale di riferimento;
d) formulare proposte agli organi di amministrazione e di gestione dell’Azienda;
e) assicurare agli utenti, che si trovino nell’impossibilità di provvedervi autonomamente, la possibilità di svolgere le proprie operazioni amministrative mediante delega al responsabile dell’ufficio;
f) promuovere l’attività istituzionale dell’Azienda;
g) verificare ipotesi di costituzione di forme di collaborazione con altri soggetti.

Art. 38
(Responsabile dell’URP)
1. Con provvedimento dell’organo di amministrazione viene individuato, all’interno della struttura organizzativa dell’Azienda, il funzionario responsabile della gestione dell’ufficio e delle relative attribuzioni indicate
dal regolamento.
2. Il responsabile dell’ufficio relaziona annualmente l’organo di amministrazione ed il direttore dell’Azienda
sulle attività dell’URP e formula le proposte ritenute utili allo sviluppo della struttura.
3. L’organo di amministrazione dell’Azienda determina annualmente un importo destinato a garantire la copertura dei costi necessari ad assicurare il funzionamento dell’ufficio ed il perseguimento degli obiettivi allo stesso assegnati.

Art. 39
(Concorso alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative)
1. Ai lavori degli organismi di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 partecipano i presidenti delle ASP e delle persone giuridiche di diritto privato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge, operanti sul territorio; gli stessi formulano proposte e osservazioni in ordine alla programmazione degli interventi ed alla redazione dei piani di zona di cui all’articolo 19 della legge n. 328/2000.

Art. 40
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla legge ed
al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
2. Le istituzioni che si sono trasformate anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento devono comunque uniformarsi alle disposizioni contenute nel regolamento attuativo.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.