Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Marzo 2005

Regolamento 15 gennaio 1971

Congregazione per la dottrina della fede: “Nova agendi ratio in doctrinarum examine”, 15 gennaio 1971.

(da “Acta Apostolicae Sedis” 63/1971, pp. 234 ss)

La Sacra Congregazione per la dottrina della fede, a norma del n. 12 del motu proprio Integrae servandae del 7 dicembre 1965, stabilisce e pubblica la seguente procedura per l’esame delle dottrine.

1. I libri e le altre pubblicazioni o conferenze, il cui contenuto è di competenza della Sacra Congregazione per la dottrina della fede, vengono trasmessi al Congresso, composto dai superiori e dagli officiali e che si riunisce ogni sabato. Se l’opinione presa in esame è chiaramente e sicuramente erronea e nello stesso tempo si prevede che dalla sua divulgazione ne possa derivare o già ne derivi un danno reale ai fedeli, il Congresso può decidere che si adotti la procedura straordinaria, che cioè il caso venga portato subito a conoscenza dell’ordinario o degli ordinari interessati e l’autore sia invitato attraverso il proprio ordinario a correggere l’errore. Avuta la risposta dell’ordinario o degli ordinari, la Congregazione ordinaria prenderà gli opportuni provvedimenti a norma dei susseguenti articoli 16, 17, 18.

2. Ugualmente il Congresso decide se certe pubblicazioni o conferenze debbano essere più attentamente esaminate secondo la procedura ordinaria; se deciderà in tal senso, lo stesso Congresso nominerà due esperti, che preparino i «voti», e il relatore «pro auctore». Il Congresso stabilisce anche se occorra avvertire subito l’ordinario o gli ordinari interessati oppure solo dopo finito l‘esame.

3. Gli incaricati del voto esaminano il testo autentico dell’autore per vedere se è in conformità con la rivelazione e il magistero della chiesa ed esprimono un giudizio sulla dottrina ivi contenuta, suggerendo eventuali provvedimenti.

4. Il cardinale prefetto, il segretario e, in loro assenza, il sottosegretario, hanno la facoltà di affidare, in caso di urgenza, il «voto» a qualcuno dei consultori, mentre la designazione di un esperto «ex commissione speciali» viene fatta sempre dal congresso.

5. I «voti» vengono stampati insieme alla relazione dell’ufficio, nella quale sono contenute tutte le notizie utili per il giudizio del caso proposto e riportati i precedenti; infine vengono stampati i documenti atti ad approfondire l’esame, soprattutto nel contesto teologico della questione trattata.

6. La relazione insieme ai «voti» di cui sopra, sarà consegnata al relatore «pro auctore». Costui ha il diritto di prendere in esame tutti i documenti, riguardanti il caso, che si trovano presso la S. Congregazione. Il compito del relatore «pro auctore» è di mostrare con spirito di verità gli aspetti positivi della dottrina e i meriti dell’autore, di cooperare all’interpretazione genuina del pensiero dell’autore nel contesto teologico anche generale, di esprimere un giudizio riguardo all’influsso delle opinioni dell’autore.

7. La stessa relazione con i voti e con altri documenti viene distribuita ai consultori almeno una settimana prima di essere discussa in Consulta.

8. La discussione in Consulta ha inizio con l’esposizione del relatore «pro auctore». Dopo di lui ogni consultore esprime, a voce o per iscritto, il proprio parere sul contenuto del testo esaminato; quindi il relatore «pro auctore» può chiedere la parola per rispondere alle osservazioni o per eventuali chiarimenti. Quando i consultori formulano i loro «voti» il relatore esce dall’aula. Tali «voti» infine, al termine della discussione, saranno letti ed approvati dagli stessi consultori.

9. Tutta la relazione con i voti dei consultori, con la relazione «pro auctore», e con il sunto della discussione è poi distribuita alla Congregazione ordinaria dei cardinali, almeno una settimana prima che venga discussa dai membri della stessa; alla Congregazione ordinaria possono partecipare di pieno diritto i sette vescovi membri che abitano fuori Roma.

10. La Congregazione ordinaria è presieduta dal cardinale prefetto, che presenta la questione ed esprime il suo parere; seguono gli altri per ordine. I pareri di tutti vengono raccolti per iscritto dal Sottosegretario per essere letti ed approvati alla fine della discussione.

11. Il cardinale prefetto o il segretario, nella udienza settimanale che l’uno dei due avrà, propone tali decisioni all’approvazione del santo padre.

12. Se durante l’esame non vengono riscontrate opinioni erronee o pericolose ai sensi dell’articolo 2, ne viene data notizia all’ordinario, nel caso che sia stato precedentemente informato dell’esame. Se invece, durante l’esame saranno rinvenute opinioni false o pericolose, se ne avverte l’ordinario dell’autore o gli ordinari interessati.

13. Le proposizioni ritenute erronee o pericolose sono comunicate all’autore, perché possa presentare per iscritto, entro un mese utile, la sua risposta. Dopodiché, se sarà ritenuto necessario un colloquio, l’autore sarà invitato ad un incontro personale con incaricati della S.C. per la dottrina della fede.

14. Gli incaricati devono stendere per iscritto un verbale almeno riassuntivo del colloquio e firmarlo insieme all’autore.

15. Sia la risposta scritta dell’autore che il sunto dell’eventuale colloquio, saranno presentati alla Congregazione ordinaria, per la decisione. Se però dalla risposta scritta dell’autore o dal colloquio risultino elementi dottrinali nuovi, che richiedano una valutazione approfondita, tale risposta scritta o il sunto del colloquio vengono prima ripresentati alla Consulta.

16. Nel caso che l’autore non invii la sua risposta o che non si presenti al colloquio, se invitato, la Congregazione ordinaria prenderà le opportune decisioni.

17. La Congregazione ordinaria decide anche se e come deve essere pubblicato l’esito dell’esame.

18. Le decisioni della Congregazione ordinaria sono sottomesse all’approvazione del sommo pontefice e in seguito comunicate all’ordinario dell’autore.

Roma, 15-1-71.
F. card. SEPER, prefetto
P. PHILIPPE, segretario