Regolamento 04 maggio 2012
Regolamento regionale, 22 marzo 2012, n. 6, Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n.17/2011
(B.U.R. Puglia 28/03/2012 , n.45)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la L.R. n.15 del 7 luglio 2011,n.17
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.451 del 13/03/2012 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art.1. (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettività diffusa di cui all’art. 2 della legge regionale 15 luglio 2011, n.17 ( “Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo diffuso”) e di cui all’art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
2. Il centro storico (zona A) è da intendersi, ai sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n.1444 che definisce le Z.T.O. (Zone Territoriali Omogenee). Ai fini del presente regolamento è da intendersi quale borgo rurale un aggregato di più unità dalla tipologia simile, che costituisce la modalità di insediamento nel territorio fuori dalla città storica di una comunità più numerosa rispetto alla famiglia contadina. Esso è caratterizzato dalla presenza sia di edifici per la residenza che di rustici, a volte raggruppati separatamente nonchè dalla presenza di un impianto urbanistico ben delimitato in cui i fabbricati siano in massima parte antecedenti all’anno 1900 e nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità. In particolare devono essere presentI fattori caratterizzanti per quanto riguarda elementi architettonici, sia per quanto riguarda la struttura, sia per i materiali, le decorazioni e gli ornamenti. La presenza di elementi incoerenti al contesto suddetto (ristrutturazioni e nuove costruzioni) non dovrà superare il 20% in volume dell’intero impianto urbanistico preso in considerazione. Vanno inoltre considerate la presenza di emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all’artigianato tipico, ad itinerari culturali, religiosi o percorsi enologici – gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione geografica protetta o garantita o “DOP”.
(Omissis)
Autore:
Regione Puglia
Dossier:
Enti religiosi, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Turismo, Itinerari culturali, Attività ricettive, Itinerari relgiosi, Borghi rurali
Natura:
Regolamento