Regolamento 01 settembre 2004
Consiglio Episcopale Permante.
“Regolamento del Comitato per gli studi superiori di Teologia e di Religione cattolica”, 1 settembre 2004.
(Omissis)
ART. 1
È costituito presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, a norma degli artt. 29, § 3 e 23, lett. t) dello statuto della CEI, il “Comitato per gli studi superiori di Teologia e di Religione cattolica”, che sostituisce il “Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose”.
ART. 2
Il Comitato è composto da un Vescovo Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente, e da altri quattro membri, nominati dalla Presidenza della CEI.
Il Comitato è affiancato da un Consiglio Scientifico, composto dai Presidi delle Facoltà Teologiche italiane.
ART. 3
Il Comitato si avvale della collaborazione degli Uffici e Servizi della Segreteria Generale della CEI; può inoltre avvalersi dell’ausilio di esperti, ai sensi dell’art. 41 dello statuto e dell’art. 118 del regolamento
della CEI.
ART. 4
È compito del Comitato:
a) stabilire i requisiti per il riconoscimento degli istituti abilitati a rilasciare i titoli di qualificazione ai sensi dell’Intesa del 14 dicembre 1985 tra la Conferenza Episcopale Italiana e l’Autorità scolastica della
Repubblica italiana e approvare la richiesta dei medesimi di inserimento nell’apposito elenco;
b) fissare i criteri per la pianificazione degli Istituti e delle Facoltà in Italia con particolare attenzione alla distribuzione delle specializzazioni, verificare i requisiti strutturali e programmatici in ordine alla
loro istituzione, e promuoverne il coordinamento, trasmettendo alla Presidenza della CEI il proprio parere motivato;
c) verificare al compimento di ogni quinquennio il regolare funzionamento
degli Istituti e delle Facoltà, trasmettendo alla Presidenza della CEI osservazioni e conclusioni al riguardo;
d) esaminare le richieste di finanziamento dei progetti di ricerca presentati dalle Facoltà, sui quali presentare alla Presidenza della CEI il proprio parere motivato, e verificarne l’attuazione;
e) promuovere iniziative di studio idonee ad approfondire l’identità degli Istituti e delle Facoltà, a incrementarne lo sviluppo e a favorirne l’inserimento nella vita delle Chiese particolari;
f) svolgere, su mandato della Presidenza della CEI, altri compiti in ordine ai fini per i quali il Comitato è costituito.
ART. 5
Il Comitato dura in carica cinque anni. I membri possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio consecutivamente.
ART. 6
Il Comitato presenta ogni anno alla Presidenza della CEI documentata richiesta di copertura finanziaria.
Autore:
Consiglio Episcopale Permanente
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Riconoscimento, Insegnamento religioso, Facoltà teologiche, Comitato, Titoli accademici, Istituti, Scienze religiose, Studi superiori
Natura:
Regolamento