Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Gennaio 2008

Regio decreto 30 giugno 1889, n.6133

Codice penale Zanardelli
approvato con Regio Decreto 30 giugno 1889 n. 6133 (pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, Stamperia Reale, Roma, 1889 n. 6133). Entrato in vigore il 1 gennaio 1890. Abrogato con Regio Decreto 1930 n. 1398 (pubblicato in G.U. 26 ottobre 1930 n. 251), con effetto dal 1 luglio 1931.

Libro II,

(omissis)

Titolo II “Dei delitti contro la libertà”

(omissis)

Capo II “Dei delitti contro la libertà dei culti”

Articolo 140

Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisce o turba l’esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.
Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Articolo 141

Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a lire tremila.

Articolo 142

Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.
Qualora si tratti di altro delitto commesso contro il ministro di un culto nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, la pena stabilita per tale delitto è aumentata di un sesto.

Articolo 143

Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue e dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire cinquecento.