Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Aprile 2005

Regio decreto 27 ottobre 1932, n.1422

Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1422: “Esecuzione del Protocollo stipulato in Roma il 6 settembre 1932 fra la Santa Sede e il [Governo del Regno] d’Italia per l’esecuzione dell’art. 10 del Trattato Lateranense”.

(da “Gazzetta Ufficiale” n. 261 del 12 novembre 1932)

PROTOCOLLO FRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO [DEL REGNO] D’ITALIA PER L’ESECUZIONE DELL’ART. X DEL TRATTATO LATERANENSE

Articolo 1

L’esenzione dal servizio militare di cui all’articolo 10 del Trattato Lateranense non comprende gli obblighi costrizionali e di leva (iscrizione sulle liste di leva, esame personale e arruolamento), ai quali tutti indistintamente i cittadini italiani sono tenuti.

Articolo 2

Alle persone rivestite di Dignità e Cariche di cui al primo elenco (allegato A), fino al n. 42 compreso, è concessa, in ogni caso, esenzione dalla prestazione del servizio militare, indipendentemente dalla loro età.
Per il Corpo della Guardia Nobile (n. 43 dell’allegato A), l’esecuzione è completa per lo Stato Maggiore nelle otto persone che attualmente lo compongono.
D’ora innanzi l’esenzione per l’intero Corpo – escluso il Comandante (n. 35 dell’allegato A) – è subordinata alla prestazione del solo servizio militare di leva nelle forze armate della Repubblica italiana.
A tale effetto la Santa Sede dichiara che per l’avvenire non assumerà nel Corpo delle Guardie Nobili cittadini italiani che non abbiano prestato il servizio militare di leva, in quanto vi siano soggetti.
Per la Guardia Palatina d’Onore (n. 44 dell’allegato A), l’esecuzione è subordinata alla prestazione del servizio militare di leva. È indipendente dall’età per i componenti lo Stato Maggiore, mentre è condizionata al compimento del 39° anno di età per gli ufficiali non appartenenti allo Stato Maggiore e per le guardie.
L’esenzione così stabilita non può estendersi rispettivamente oltre il numero di cinque per gli ufficiali dello Stato Maggiore, di quindici per gli altri ufficiali e di centocinquanta per le guardie.

Articolo 3

Alle persone di cui al secondo elenco (allegato B) è concessa l’esenzione dal servizio militare come segue:
a) per i funzionari ecclesiastici di ruolo con stipendio fisso, dichiarati dalla Santa Sede indispensabili (n. 1 dell’allegato B), l’esenzione è completa ed è indipendente dalla età, sempreché costituiti in sacris;
b) per i funzionari laici di ruolo con stipendio fisso, dichiarati dalla Santa Sede indispensabili (n. 2 dell’allegato B), l’esenzione è subordinata alle condizioni di avere prestato servizio militare di leva e di avere compiuto il 32° anno di età;
c) per il personale subalterno di ruolo con stipendio fisso, dichiarato dalla Santa Sede indispensabile (n. 3 dell’allegato B), l’esenzione è subordinata alle condizioni di avere prestato il servizio militare di leva e di avere compiuto il 39° anno di età.

Articolo 4

Tanto i funzionari laici di ruolo con stipendio fisso, quanto il personale subalterno di ruolo con stipendio fisso non ammessi all’esenzione per non aver compiuto rispettivamente il 32° e il 39° anno di età, otterranno, dietro richiesta della Santa Sede, di ritardare, in caso di mobilitazione delle forze armate della Repubblica italiana la presentazione alle armi per un periodo di tempo da indicarsi nella richiesta, ma non superiore ai tre mesi.
Qualora il richiamo alle armi del personale anzidetto abbia luogo almeno un mese dopo la data in cui è indetta la mobilitazione, il ritardo, se di tre mesi, verrà ridotto a due, e, se di due mesi, verrà ridotto a uno.

Articolo 5

Le persone esenti dal servizio militare di cui ai precedenti artt. II e III sono anche esenti dalle prestazioni indicate dagli artt. 2 lettera a) , 5 ultimo comma 7 primo comma e 9 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra, anche se in età superiore ai 55 anni. Tale esenzione, peraltro, non è consentita per coloro che appartengano o dipendano anche da Amministrazioni statali italiane o da qualcuno degli Enti menzionati nel citato art. 9.

Articolo 6

La Santa Sede comunicherà al Governo entro il 31 agosto 1932 i nomi delle persone da esentare in base all’allegato A. Successivamente, ogni anno, non oltre il 30 settembre, comunicherà le eventuali sostituzioni di persone ai riguardi dell’allegato A, nonché le variazioni per l’aggiornamento dell’allegato B.
A tale effetto la Santa Sede, nei casi in cui l’esecuzione è subordinata al compimento del 32° o 39° anno di età, comunicherà anche i nomi di coloro che compiranno tale età entro il 31 dicembre successivo.
Il Governo farà pervenire alla Santa Sede entro il 31 dicembre 1932, e negli anni successivi, per le variazioni, entro il 31 dicembre, tanto per le persone dell’allegato A quanto per quelle dell’allegato B, i documenti comprovanti l’esenzione.
Tali documenti conserveranno la loro validità fino a quando non vengano a cessare le ragioni della esenzione; in questo caso la Santa Sede restituirà al Governo i documenti anzidetti.

Articolo 7

Per un periodo di due anni, dalla data nella quale andrà in vigore l’accordo di cui al presente Protocollo, è concessa, in ogni caso, la esenzione dai richiami alle armi ai funzionari e al personale di cui alle lettere b) e c) dell’art. III, che non abbiano compiuto l’età ivi indicata.

Articolo 8

Tre mesi prima dello scadere del periodo di cui al precedente art. VII, la Santa Sede comunicherà al Governo i nomi delle persone, per le quali intenda chiedere il ritardo ai sensi dell’art. IV.
Il Governo, prima dello scadere del periodo anzidetto, farà pervenire alla Santa Sede i documenti comprovanti il consentito ritardo.

Articolo 9

Non è ammesso a fruire della esenzione di cui al presente Protocollo chi fino al momento in cui sorga legittimo titolo alla esenzione stessa abbia omesso di ottemperare, senza giusto motivo di dispensa, ritardo od altro contemplato dalle leggi vigenti, a qualcuno fra gli obblighi militari cui sarebbe stato tenuto.

Articolo 10

Sono esenti, senza limiti di età, dal servizio di Assessori presso le Corti di assise nella Repubblica italiana, istituito con Regio decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull’ordinamento delle Corti di assise nella Repubblica italiana, i Dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, di cui all’allegato A, fino al n. 43 compreso, sempre in quanto possano venire assunti a tale ufficio per essere in possesso dei requisiti contemplati dall’art. 4 del decreto stesso.
Sono del pari esenti dall’ufficio anzidetto, senza limiti di età, quelli fra i componenti lo Stato Maggiore della Guardia Palatina d’Onore che si trovino nelle condizioni previste dal citato art. 4 del Regio decreto 23 marzo 1931, n. 249. Gli ufficiali e le guardie di questo Corpo, in quanto in possesso dei requisiti su riferiti, sono esenti alle stesse condizioni e negli stessi limiti di cui al 5° e al 6° comma dell’art. II del presente Protocollo.
Sono, altresì, esenti dal servizio di Assessore, come sopra e senza limiti di età, oltre che i funzionari ecclesiastici costituiti in sacris, quelli laici di ruolo con stipendio fisso dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, di cui all’allegato B, sempre quando si trovino in una delle categorie contemplate dall’art. 4 del Regio decreto sopra citato.

Articolo 11

Le Dignità, Cariche e persone comprese negli allegati A e B sono pure esenti da ogni altra prestazione di carattere personale.

Articolo 12

La Santa Sede, poiché ritiene necessario uno sviluppo tanto dei propri Uffici quanto di quelli delle Sacre Congregazioni, si riserva di prospettare a suo tempo il conseguente maggiore fabbisogno di personale indispensabile; ed a questo solo effetto sono stati compresi nell’allegato B anche gli attuali funzionari di cittadinanza vaticana o di altri Stati.

(Omissis).

ALLEGATO A – DIGNITARI DELLA CHIESA E PERSONE APPARTENENTI ALLA CORTE PONTIFICIA

1. Gli Em.mi Sigg. Cardinali;
2. I Patriarchi (da tre a cinque);
3. Gli Arcivescovi o i Vescovi titolari (circa centoquaranta, ivi compresi i Nunzi, gli Internunzi, gli Incaricati d’Affari permanenti e i Delegati Apostolici), i Vescovi residenziali di Diocesi estere (circa dieci), i Vicari e i Prefetti Apostolici (circa sessanta);
4. Il Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa;
5. I Principi Assistenti al Soglio (due, laici);
6. L’Uditore Generale della Rev.ma Camera Apostolica;
7. Il Tesoriere Generale della Rev.ma Camera Apostolica;
8. Il Maresciallo di Santa Romana Chiesa, Custode del Conclave (laico);
9. Il Maggiordomo di Sua Santità (di regola cittadino Vaticano);
10. I Prelati Protonotari Apostolici di numero (sette);
11. Il Commendatore di Santo Spirito;
12. Il Reggente della Cancelleria;
13. Il Maestro del Sacro Ospizio (laico);
14. Il Maestro del Sacro Palazzo (di regola cittadino Vaticano);
15. I prelati Chierici della Rev.ma Camera Apostolica (otto);
16. I Camerieri Segreti componenti il Collegio delle Cerimonie Pontificie (undici);
17. I Camerieri Segreti partecipanti di Sua Santità (dieci);
18. I componenti il Collegio degli Avvocati del Sacro Concistoro (dodici, di cui dieci laici);
19. I Cappellani Segreti (quattro);
20. I Chierici Segreti di Sua Santità (due, di regola cittadini Vaticani);
21. Il Predicatore Apostolico;
22. Il Confessore della Famiglia Pontificia;
23. I componenti il Collegio dei Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici (sei, laici, con riserva da parte della Santa Sede di riportarli a dodici);
24. Il Sacrista di Sua Santità (di regola cittadino Vaticano);
25. I Canonici delle tre Patriarcali Basiliche, Ministri Sacri della Cappella Pontificia (tre);
26. Il Maestro e il Vice Maestro della Cappella musicale Pontificia;
27. I Cappellani comuni di Sua Santità partecipanti (sei);
28. I Chierici della Cappella (quattro);
29. I Maestri Ostiari di Virga Rubea (due);
30. Il Maestro di Camera di Sua Santità (di regola cittadino Vaticano);
31. L’Uditore di Sua Santità;
32. Il Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici (laico);
33. Il Cavallerizzo Maggiore di Sua Santità (laico);
34. Il Sopraintendente Generale delle Poste (laico);
35. Il Comandante la Guardia Nobile;
36. Il Vessillifero ereditario di Santa Romana Chiesa (laico);
37. I Camerieri Segreti di Spada e Cappa di Sua Santità (quattro, laici);
38. I Camerieri d’Onore di Spada e Cappa di Sua Santità (cinque, laici);
39. L’Aiutante di Camera di Sua Santità (laico, di regola cittadino Vaticano);
40. Il Decano e il Sottodecano di Sala (laici, di regola cittadini Vaticani);
41. I Bussolanti partecipanti (dodici, laici);
42. Il Medico di Sua Santità;
43. Le Guardie Nobili del Corpo di Sua Santità, in numero di settantacinque, compreso lo Stato Maggiore, escluso il Comandante;
44. La Guardia Palatina d’Onore.

ALLEGATO B
(Omissis)