Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Agosto 2009

Regio decreto 19 ottobre 1934, n.1725

R.D. 19 ottobre 1934, n. 1725: ” Approvazione della Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l’Italia”.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l’Italia stipulata il 4 ottobre 1934.
2. Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1934.

Convenzione ospedaliera tra la Santa Sede e il Governo Italiano

La S. Sede e il Governo Italiano, allo scopo di regolare il ricovero dei cittadini vaticani negli ospedali del Regno, convengono quanto segue:

Art. 1. Il Governo italiano si impegna ad assicurare ai cittadini vaticani colpiti da malattia fisica o mentale nel territorio del Regno, gli stessi soccorsi ospedalieri o manicomiali che sono dovuti ai nazionali.
Eccettuati i casi di urgenza, l’ammissione di un ammalato, qualora non venga chiesta a pagamento, non sarà consentita dalla direzione dell’ospedale se non su richiesta scritta dal Governatore della Città del Vaticano: sarà data notizia alla Santa Sede, nel più breve termine, del ricovero di qualsiasi cittadino vaticano in un ospedale o manicomio del Regno.

Art. 2. Il ricovero nell’ospedale o manicomio sarà protratto sino a quando l’infermo sia riconosciuto, dalla direzione medica, dimissibile senza pericolo per la sua salute e per quella di altri.

Art 3. Qualora il ricovero non sia stato chiesto a pagamento, le spese di degenza saranno dalla Santa Sede rimborsate al Governo italiano alla fine di ogni anno.
Il conto generale delle spese, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, sarà trasmesso alla Santa Sede, in via diplomatica, entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

Art. 4. Il trattamento dovuto agli ammalati o dementi cittadini vaticani,assititi a carico della S. Sede, è quello stabilito per i nazionali poveri, ricoverati d’autorità.
Per l’assistenza e cura dei cittadini vaticani saranno applicate le tariffe in vigore presso ciascun istituto per i nazionali poveri.

Art. 5. La S. Sede ha facoltà di chiedere il ricovero in ospedale pubblico o in un maniconio del Regno di qualsiasi persona dimorante nel territorio della città del Vaticano ritenuta bisognosa di assistenza ospedaliera o manicomiale.

Art. 6. Le richieste, di cui al precedente art. 5, saranno rivolte per iscritto al direttore dell’ospedale o del manicomio dal Governatore della Città del Vaticano, salvo i casi di urgenza, nei quali il malato sarà accolto senza indugio.
Il direttore dell’ospedale o del manicomio dovrà dare sollecita comunicazione dei ricoveri comunque effettuati al Prefetto della Provincia e, per il ricovero d’urgenza, anche al Governatore della Città del Vaticano.
Il Prefetto, se si tratti di ricovero di un demente, promuoverà in base all’apposito certificato medico la prescritta ordinanza dell’Autorità di pubblica sicurezza competente.

Art. 7. I rimborsi delle ospedalità di cui nei precedenti art. 5 e 6, saranno disposti dalla S. Sede, in seguito alla presentazione delle relative contabilità periodiche da parte degli istituti ricoveranti.
La presentazione delle contabilità ed i conseguenti pagamenti avranno luogo per tramite del R. Ministero degli Affari Esteri.
Le tariffe da applicare agli infermi accolti su richiesta della S.Sede, saranno quelle stabilite nei regolamenti di ciascun ospedale, o manicomio, per i ricoverati a pagamento, o per i nazionali poveri, a seconda della richiesta del Governatore della Città del Vaticano.
Quando si tratti di ricoverato avente il domicilio di soccorso in Italia ed accolto in ospedale in via di urgenza, il pagamento sarà chiesto al comune a ciò tenuto.

Art. 8. La S.Sede disporrà entro due mesi dalla presentazione delle relativite contabilità, il rimborso, a norma dell’art. 3 del presente accordo, delle spese sostenute dal Governo italiano sino al giorno dell’entrata in vigore dell’accordo stesso, in dipendenza dei ricoveri di cittadini vaticani negli ospedali e manicomi del Regno.

Art. 9.La presente Convenzione andrà in vigore dal 1° ottobre 1934.

Fatto in Vaticano addì 4 ottobre 1934.

Per la Santa Sede
L. + S. Camillo Serafini
Per l’Italia
L. + S. Cesare M. de Vecchi di Val Cismon