Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Agosto 2009

Regio decreto 05 luglio 1934, n.1350

R.D. 5 luglio 1934, n. 1350: “Esecutorietà della convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l’Italia il 20 dicembre 1933”.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l’Italia il 20 dicembre 1933.
2. Il Presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 10 della Convenzione sopraindicata.

Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo d’Italia

Premesso
Che in esecuzione dell’art. 6 del Trattato firmato in Roma fra la Santa Sede e il Regno d’Italia l’undici febbraio 1929 lo Stato Italiano ha provveduto a proprie spese alla costruzione della stazione ferroviaria nella località stabilita ed alla esecuzione delle opere necessarie per raccordare la stazione stessa alla rete ferroviaria italiana;

Considerato
Che occorre regolare i rapporti derivanti dalla costruzione dei nuovi Enti ferroviari e dal relativo esercizio, nonchè quelli riferentisi alla circolazione sulle Ferrovie Italiane dei treni e del materiale rotabile della Santa Sede, ovvero dei treni e del materiale che comunque per il servizio della Santa Sede fossero richiesti alla Ferrovie Italiane;

la Santa Sede, rappresentata da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Eugenio Pacelli, Segretario di Stato di Sua Santità ,
e
Il Regio Governo, rappresentato da Sua Eccellenza il Cav. di Gran Croce nobile Cesare Maria De Vecchi, Conde di Val Cismon, Ambasciatore di S. M. il Re d’Italia presso la S. Sede, Ministro di Stato, Governatore onorario di Colonia, Senatore del Regno,

hanno convenuto quanto segue

Art. 1.

Il cancello di chiusura situato sulla linea di confine fra la Città del Vaticano ed il Regno d’Italia ed indicato con la lettera X sull’unita planimetria nella scala 1:2000 (allegato A) separa gli impianti che passano in proprietà della Santa Sede da quelli di proprietà del Regno d’Italia.

Art. 2.

A rimborso delle spese che il Regio Governo Italiano dovrà sostenere per la manutenzione degli impianti diretti a garantire il regolare funzionamento degli apparecchi della Stazione della Città del Vaticano, in corrispondenza con altre installazioni della rete italiana, la Santa Sede gli corrisponderà un canone annuo nella misura fissata nel Regolamento di cui all’art. 10 della presente Convenzione. Tale canone decorrerà dalla data di attivazione del servizio.

Art. 3.

Per quanto ha attinenza all’esercizio, la Stazione della Città del Vaticano, fino a quando il traffico non avrà raggiunto una notevole entità ed a carattere continuativo, resterà abilitata solo per i periodi di tempo necessari al servizio specificato nel Regolamento anzidetto.
Intanto la stazione suddetta resta riservata alla partenza ed al ricevimento dei treni al servizio del Sommo Pontefice o di eventuali convogli viaggiatori che per particolari esigenze dovessero effettuarsi da e per la stazione stessa.
A richiesta della Santa Sede e secondo le norme determinate nel Regolamento, la stazione della Città del Vaticano potrà spedire e ricevere, a mezzo di speciali tradotte, dalla stazione di Roma San Pietro, trasporti a carro completo.

Art. 4.

La circolazione dei treni al servizio del Sommo Pontefice sarà regolata con le norme seguite nei viaggi delle personalità Capi di Stato. |
Le modalità relative alla circolazione degli altri treni, che venissero richiesti dalla Santa Sede, sono contemplate nel Regolamento.

Art. 5.

Per le prestazioni rese dall’Amministrazione delle Ferrovie, quali sono specificate nel Regolamento, la Santa Sede corrisponderà i compensi stabiliti dal Regolamento stesso.

Art. 6.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti risponderà dei danni di ogni specie comunque determinati, imputabili all’operato dei dipendenti agenti addetti ai servizi. La Santa Sede risponderà altresì dell’operato degli agenti dell’Amministrazione delle Ferrovie in quanto eseguano operazioni di qualsiasi natura per conto della Santa Sede.
Nei casi dubbi o di concorso di colpe, l’equivalente dei danni sarà ripartito a metà tra le due Alte Parti Contraenti.

Art. 7.

Le inchieste e gli accertamenti delle responsabilità per sinistri, anormalità di esercizio od irregolarità nel servizio saranno esperiti da una commissione mista di tecnici nominati dalla Santa Sede e dal Governo Italiano.

Art. 8.

Qualora la Santa Sede desiderasse che veicoli di sua proprietà circolino sulla rete delle Ferrovie Italiane dello Stato per trasporti che la interessano e che, per tali trasporti, il materiale sia passato su linee secondarie italiane o su reti estere, il Governo Italiano vi acconsentirà per la propria rete, nei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore, e farà, se richiesto, tutte le pratiche del caso con le Amministrazioni delle altre Ferrovie Italiane od Estere.

Art. 9.

Il Governo Italiano, si impegna a fornire il materiale ordinario e quello speciale occorrente alla composizione dei treni che si effettuano per conto della Santa Sede e ad introdurre nella stazione della Città del Vaticano i veicoli adibiti al trasporto di merci da e per la stazione stessa.

Art. 10.

La presente Convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo quello della ratifica alla quale sarà sottoposta; alla stessa data entrerà in vigore il Regolamento annesso (allegato B) che, all’occorrenza, potrà essere modificato con accordi di carattere tecnico e amministrativo fra le competenti autorità della Santa Sede e l’Amministrazione delle Ferrovie Italiane dello Stato, restando peraltro sempre salve le questioni di principio.

Fatta in Roma, in doppio originale, addì 20 dicembre 1933
L + S E. Card. Pacelli
L + S Cesare M. de Vecchi di Val Cismon

Allegato A (omissis)
Allegato B (“Regolamento per l’esercizio della Stazione della Città del Vaticano e per la disciplina della circolazione dei treni e dei veicoli della Santa Sede sulle ferrovie italiane”)(omissis)