Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Giugno 2007

Raccomandazione 20 giugno 2007

Parlamento europeo. Raccomandazione 21 giugno 2007: “Evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia” (2007/2067(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Martine Roure a nome del gruppo PSE, sull’evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (B6-0076/2007),

– vista la sua posizione del 4 luglio 2002 sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (1),

– vista l’azione comune 96/443/GAI del 15 luglio 1996 adottata dal Consiglio a norma dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, nell’ambito dell’azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia (2) (in prosieguo: “l’azione comune”),

– vista la proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, presentata dalla Commissione (COM(2001)0664) (3),

– vista la proposta di decisione quadro del Consiglio del 2005 definita “Compromesso di Lussemburgo” (4),

– vista la proposta di decisione quadro del Consiglio del gennaio 2007 (5),

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, e in particolare il suo articolo 20, paragrafo 2,

– vista la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965,

– visto il protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità del 28 gennaio 2003, sulla criminalizzazione degli atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso le reti informatiche (6),

– visti l’articolo 114, paragrafo 3, e l’articolo 94 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0151/2007),

A. considerando che le relazioni annuali dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, le sue relazioni comparative sui crimini razzisti e le sue due recenti relazioni sull’antisemitismo e l’islamofobia hanno evidenziato il fatto che i crimini razzisti costituiscono un problema persistente e costante in tutti gli Stati membri; considerando che, stando alle stime, oltre 9 milioni di persone sono state vittima di un atto razzista nel 2004,

B. considerando che l’anno 2007 è stato proclamato “Anno europeo delle pari opportunità per tutti” e che è opportuno nel corso di quest’anno porre un accento particolare sulla lotta contro ogni forma di discriminazione,

C. considerando che è necessario mantenere un equilibrio tra il rispetto della libertà di espressione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia,

D. considerando che, pur se è opportuna una politica criminale in materia, questa deve però tener conto del fatto che in una cultura di libertà e di diritti, il diritto penale costituisce sempre l’ultimo ricorso, da utilizzare il minimo indispensabile; sottolineando inoltre che la politica legislativa in materia deve essere ponderata alla luce di tutti i valori in questione, in particolare alla luce del conflitto tra libertà di espressione e diritto di ogni essere umano a pari considerazione e rispetto;

E. considerando che occorre tutelare la libertà di espressione e di associazione, a meno che non sia esercitata per sostenere l’utilizzo della forza, della violenza o dell’odio, sia intesa ad incitare o a provocare atti illeciti e possa dare origine a tali atti,

F. considerando che, sebbene tutti gli Stati membri dispongano di una legislazione per combattere il razzismo e la xenofobia, esistono significative divergenze tra tali legislazioni; considerando altresì che tale diversità evidenzia la necessità di un certo grado di armonizzazione a livello europeo al fine di garantire una lotta efficace contro il razzismo e la xenofobia transfrontalieri e in Europa in generale,

G. considerando che occorre combattere energicamente il razzismo e la xenofobia in tutta l’Unione europea, soprattutto attraverso l’istruzione e un incessante discorso di tipo sociale e politico che smascheri le argomentazioni a favore degli stessi e ne isoli i fautori,

H. considerando che, dopo sei anni di negoziati, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su un progetto di decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia durante il Consiglio giustizia e affari interni del 19 aprile 2007,

I. considerando che tale accordo politico è il frutto di diversi anni di negoziati e deve costituire il punto di partenza per l’attuazione di una legislazione europea più solida in questo settore,

J. ricordando che ha approvato la sua posizione il 4 luglio 2002, che tale posizione si fondava tuttavia sulla proposta iniziale della Commissione del 2001 e che l’accordo politico del 19 aprile 2007 è il frutto di laboriosi negoziati ed ha di conseguenza modificato in maniera sostanziale il testo iniziale della Commissione; ritenendo pertanto di dover essere consultato nuovamente sulla base di tale nuovo testo,

K. ricordando che l’adozione di tale decisione quadro comporterà quindi l’abrogazione dell’azione comune e che pertanto è opportuno che la sua portata non sia inferiore a quella di quest’ultima,

1. a fronte della proposta di decisione quadro che ha formato oggetto di un accordo politico durante il Consiglio giustizia e affari interni del 19 aprile 2007, trasmette al Consiglio le raccomandazioni seguenti:

a) lanciare un messaggio politico forte a favore di un’Europa dei cittadini e garantire la massima tutela dei diritti fondamentali, finalizzando il testo in tempi brevi e garantendone la pubblicità;

b) garantire che la lotta contro il razzismo e la xenofobia sia condotta soprattutto con l’educazione alla pace, alla non-violenza e al rispetto dei diritti fondamentali e del dialogo tra religioni e culture a livello dell’Unione europea,

c) assicurare che la decisione quadro apporti un valore aggiunto europeo rispetto all’azione comune,

d) insieme alla Commissione, applicare più attivamente le attuali disposizioni del trattato contro la discriminazione e il razzismo, nonché attivare uno stretto monitoraggio della futura trasposizione ed attuazione della decisione quadro in ogni Stato membro e riferire al Parlamento europeo; vigilare affinché la Commissione avvii procedure di violazione nei confronti degli Stati membri che non attuano la legislazione,

e) riconoscere che alcuni Stati membri hanno criminalizzato la negazione o la palese banalizzazione del genocidio, dei crimini contro l’umanità o dei crimini di guerra;

f) adottare nel testo finale della decisione quadro la fattispecie di reato a sfondo razzista e xenofobo già inclusa nella suddetta proposta della Commissione di decisione quadro che rendeva perseguibile il “dirigere, sostenere o partecipare alle attività di un gruppo razzista o xenofobo, nell’intento di contribuire alle attività criminali dell’organizzazione”,

g) escludere la nozione di turbativa dell’ordine pubblico, in quanto questa non si basa su una definizione esatta di tale concetto e definire il comportamento minaccioso, ingiurioso o insultante in merito al quale gli Stati membri possono decidere se sia punibile o meno,

h) integrare una clausola di non-regresso analoga a quelle di cui all’articolo 6 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (7), e vigilare a tal fine affinché l’attuazione della decisione quadro non comporti un indebolimento delle protezioni esistenti,

i) prevedere che l’attuazione della decisione quadro non pregiudichi alcun obbligo imposto in virtù della già citata Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,

j) istituire in capo all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali un’unità al fine di monitorare simili reati negli Stati membri, con il compito di reperire, conservare e classificare i dati,

k) assicurare un’efficace attuazione della decisione quadro, facendo in modo che la relazione della Commissione tenga conto del parere dell’Agenzia per i diritti fondamentali e delle organizzazioni non governative interessate, conformemente al modello che figura nella direttiva 2000/43/CE,

l) predisporre un quadro giuridico completo che consenta di combattere la discriminazione in tutte le sue forme con l’ausilio della rapida approvazione di una direttiva globale sulla lotta contro la discriminazione (conformemente all’articolo 13 del trattato), che preveda sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per tutte le forme di discriminazione nonché sanzioni amministrative e di riabilitazione quali l’obbligo di istruzione e il servizio alla comunità, o ammende che in caso di personalità pubbliche e di rappresentanti delle autorità dovrebbero essere più severe a motivo del fatto che il loro status dovrebbe essere considerato una circostanza aggravante,

m) tener conto del fatto che non dovrebbe esistere alcuna gerarchia tra i motivi di discriminazione di cui all’articolo 13 del trattato e che, di conseguenza, tali forme di discriminazione richiedono pari attenzione da parte del Consiglio; includere nell’ambito della responsabilità penale i reati di odio e di violenza basati su motivi di discriminazione ovvero su una combinazione di motivi di questo tipo (discriminazione multipla),

n) impegnarsi a procedere entro tre anni al massimo dal termine ultimo per la trasposizione della decisione quadro a una revisione delle disposizioni di detta decisione quadro sulla base di una relazione di valutazione che gli sarà trasmessa dai vari Stati membri riguardo all’attuazione soprattutto dell’articolo 1 al fine di ridurre la portata delle deroghe,

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1) GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 558.
(2) GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.
(3) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 269.
(4) Documenti 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
(5) Documento 5118/07 DROIPEN 1.
(6) Serie dei trattati del Consiglio d’Europa, STCE n. 189.
(7) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.