Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Giugno 2004

Protocollo di intesa 31 marzo 2004

Regione Puglia – Conferenza Episcopale Pugliese: “Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese al fine di concordare opportune disposizioni per armonizzare ed ottimizzare gli interventi sul patrimonio storico, artistico e culturale appartenente ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche”, 31 marzo 2004.

(Da “Bollettino Ufficiale Regione Puglia” n. 72 del 10 giugno 2004)

L’anno duemilaquattro, il giorno 31 del mese di marzo, nella Sede della Conferenza Episcopale Pugliese, tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On.le Raffaele FITTO, e la Conferenza Episcopale Pugliese, rappresentata da S.E. Mons. Cosmo Francesco RUPPI, in conformità alla autorizzazione, espressa all’unanimità nella sessione del 28 gennaio 2004 da parte della Conferenza Episcopale Pugliese, costituita dagli Ordinari Diocesani di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, Andria, Bari-Bitonto, Brindisi-Ostuni, Castellaneta, Cerignola-Ascoli Satriano, ConversanoMonopoli, Foggia-Bovino, Lecce, Lucera-Troia, Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo, Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, NardòGallipoli, Oria, Otranto, San Severo, Taranto, Trani-Barletta-Bisceglie, Ugento-S.Maria di Leuca, al fine di sottoscrivere il presente Protocollo di Intesa e di assumere espressamente l’impegno di adempiere a quanto di sua competenza;

PREMESSO

– che tra i fini istituzionali della Regione Puglia è prevista la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale;
– che il patrimonio culturale di proprietà degli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e operanti nel territorio regionale pugliese riveste un considerevole interesse nell’ambito dell’esercizio delle citate competenze regionali statutarie;
– che la Conferenza Episcopale Pugliese è l’organo di governo della Regione Ecclesiastica pugliese, Ente civilmente riconosciuto, cui compete mantenere i rapporti con le Istituzioni politiche della regione in rappresentanza degli interessi religiosi cattolici;
– che la Conferenza Episcopale Pugliese assicura, attraverso gli Enti ecclesiastici proprietari dei beni di interesse culturale presenti sul territorio regionale, l’impegno alla conservazione e valorizzazione degli stessi, che costituiscono testimonianza della storia, della cultura e della tradizione della popolazione pugliese;
– che le disposizioni dell’art. 12 dell’accordo sottoscritto in data 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, comportante modifiche al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, ratificato e portato ad esecuzione con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, prevedono rapporti di reciproca collaborazione fra la Pubblica Amministrazione e l’Autorità Ecclesiastica per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;
– che il disposto dell’art. 8 del D.P.R. n. 571 del 26/9/1996 relativo all’Intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana prevede che le disposizioni in essa contenute “possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate nell’esercizio delle rispettive competenze tra le Regioni e gli Enti autonomi territoriali ecclesiastiche;
– che in analogia con quanto stabilito a livello statale e in altre regioni italiane, per quanto riguarda gli interventi relativi ai beni culturali di proprietà ecclesiastica, è opportuno stabilire una forma di consultazione regolata con protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese;

VISTO

– la L. 25 marzo 1985, n. 121 (Modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929) ed in particolare l’art. 12 n. 1;
– il D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571 (Intesa fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sottoscritta in data 13 settembre 1996, relativa ai Beni Culturali Ecclesiastici);

PRESO ATTO

del documento della Conferenza Episcopale Italiana “I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti”, approvato dalla XXXVI Assemblea Generale del Vescovi italiani (26 -29 ottobre 1992) ed in conformità agli indirizzi dell’Autorità Ecclesiastica;

TUTTO CIO’ PREMESSO

considerato che le Parti, come sopra costituite, convengono sulla opportunità di definire un accordo atto a coordinare gli interventi rientranti nelle rispettive competenze e tesi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, al fine di ottimizzare il perseguimento di comuni obiettivi.
Tale accordo viene definito sulla base dei principi dell’Intesa sottoscritta tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in data 13.09.1996 e portata ad esecuzione con D.P.R. 26.09.1996, n° 571, per le finalità di cui all’art. 12, n° 1, co. 1 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense. Quanto sopra costituisce parte integrante della presente Intesa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Finalità

Scopo della presente Intesa è l’attivazione di reciproche forme di collaborazione permanente fra la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese, al fine di concordare opportune disposizioni per armonizzare ed ottimizzare gli interventi sul patrimonio storico, artistico e culturale appartenente ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche.

Articolo 2
Soggetti sottoscrittori

Sono competenti, per l’attuazione delle presenti disposizioni:
a) il Presidente della Giunta Regionale della Puglia o persona da lui delegata;
b) il Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese o persona da lui delegata.

Gli Ordinari diocesani, territorialmente competenti, ciascuno nell’ambito della propria giurisdizione ecclesiastica e secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, fungono da tramite tra il Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese o persona da lui delegata, e gli Istituti di vita consacrata, le Società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciute.

Articolo 3
Accordi

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui all’art. 1, la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese promuovono, altresi, accordi e programmi congiunti anche con Comuni e Province.
Detti accordi potranno definire anche la realizzazione di interventi ed iniziative che richiedono una partecipazione organizzativa e finanziaria congiunta, individuando le forme. i modi, i tempi e le risorse finanziarie attivabili da ciascuna delle Parti interessate.

Articolo 4
Reciprocità di informazione

Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni per il perseguimento dei compiti prioritari di cui all’art I.
In particolare, fra i soggetti competenti ai sensi dell’art. 2, è assicurata la più ampia informazione in ordine alla pianificazione annuale e pluriennale, ai piani di spesa e alle determinazioni finali, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli artt. 1 e 3.

Articolo 5
Commissione paritetica per i Beni Culturali Ecclesiastici

Al fine di favorire lo scambio di informazioni, di suggerire orientamenti per sviluppare forme di collaborazione, di esaminare problematiche di comune interesse, di verificare con continuità l’attuazione delle presenti disposizioni e di contribuire in tal modo alla concreta attuazione del presente accordo, le parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Intesa, una Commissione paritetica per i Beni Culturali Ecclesiastici.
Attraverso tale organismo, la Regione e la Conferenza Episcopale Pugliese oltre a scambiarsi reciproche informazioni in ordine ai piani e programmi disciplinati dalla normativa vigente e/o a quelli predisposti dall’autorità ecclesiastica, a iniziative sostenute mediante l’erogazione di contributi europei, nazionali, regionali o della Conferenza Episcopale Italiana, provvederanno a relazionare, con cadenza almeno semestrale, sul loro stato di attuazione.
La Commissione è composta: per la Regione Puglia, dal Capo di Gabinetto del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, dall’Assessore ai Beni Culturali, dal Dirigente del Settore Beni Culturali;
per la Conferenza Episcopale Pugliese, dal Vescovo delegato, dall’Incaricato per i Beni Culturali e da un Componente dalla stessa designato.

Articolo 6
Procedure

Ciascun Soggetto sottoscrittore, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell’attività amministrativa prevista dalla vigente normativa e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie destinate agli interventi connessi al presente Protocollo.
Le Parti concordano, altresi, che i piani relativi ad interventi e/o iniziative di interesse regionale afferenti i beni culturali saranno presentati alla Regione Puglia per il tramite del Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese o persona da lui incaricata.

Articolo 7
Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro

Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro di beni culturali nella disponibilità di Enti ed Istituzioni, soggetti alla loro giurisdizione, compresi quelli di cui all’art. 2 comma 2, gli Ordinari diocesani territorialmente competenti presenteranno un piano annuale, evidenziando le priorità e l’eventuale partecipazione finanziaria all’intervento di altri Enti pubblici e/o privati. Tali priorità saranno oggetto di valutazione da parte della Giunta Regionale, per l’inserimento nei propri programmi di finanziamento.

Articolo 8
Archivi, Musei, Biblioteche

La Regione Puglia concorrerà al sostegno economico per la fruizione degli Archivi, Musei e Biblioteche diocesane nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e delle procedure previste per la concessione dei relativi contributi.

Articolo 9
Fruizione e accessibilità al pubblico

Recupero funzionale di immobili in disuso
La Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese si impegnano ad individuare, di comune accordo, modalità ed ambiti operativi al fine di assicurare le più idonee condizioni di fruizione pubblica e valorizzazione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, nel rispetto delle esigenze di culto.
La Conferenza Episcopale Pugliese si impegna a favorire la stipula di convenzioni con gli Enti proprietari per l’utilizzo di beni immobili ecclesiastici attualmente in disuso.
Per il recupero -funzionale degli edifici di culto in disuso che rivestono carattere di riconosciuta importanza storico-artistica, la loro ristrutturazione dovrà corrispondere al titolo della dignità originaria, conformemente al can. 1212 del CIC e all’art. 831, comma 2 del Codice Civile.

Articolo 10
Modalità di attuazione

L’attuazione della presente Intesa, nel rispetto degli indirizzi e dei suggerimenti che saranno forniti dalla Commissione paritetica di cui al precedente art. 5, è rispettivamente demandata alle strutture e organi regionali e agli organismi ecclesiastici competenti per la materia e potrà essere, di volta in volta, regolamentata da apposite Convenzioni.

Articolo 11
Decorrenza
La presente Intesa entrerà in vigore dalla data di pubblicazione ed avrà durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente, salvo diverso intendimento di una delle parti, espresso con formale comunicazione.
La presente Intesa potrà comunque essere oggetto di verifica e modificata di comune accordo.

Regione Puglia Conferenza Episcopale Pugliese
On.le Dott. Raffaele Fitto S.E. Mons. Cosmo Francesco Ruppi