Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Aprile 2005

Protocollo di intesa 25 febbraio 2005, n.72

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Provvedimento del Direttore Generale 25 febbraio 2005, n. 72: “Umanizzazione del percorso clinico. Approvazione del Protocollo d’Intesa con la Comunità Ebraica per l’assistenza religiosa di pazienti di A.O.U.C.”

AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 72 del 25 febbraio 2005

Oggetto: UMANIZZAZIONE DEL PERCORSO CLINICO. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA COMUNITA’ EBRAICA PER L’ASSISTENZA RELIGIOSA DI PAZIENTI DI AOUC

(Omissis)

Affisso all’albo dal 25 febbraio 2005 al 6 marzo 2005.
Esecutivo dal 7 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il provvedimento del Direttore Generale n . 33 del 26.01.2005 con cui si è approvato il Protocollo d’intesa con al Comunità Islamica per l’assistenza religiosa di pazienti di AOUC;

Evidenziato come, tenuto conto delle premesse di laicità di contesto ma anche di massima apertura alle esigenze del paziente anche in ordine all’assistenza religiosa, si rende opportuno addivenire ad analoga possibilità con la Comunità Ebraica;

Ritenuto di dovere provvedere alla stipula di un Protocollo d’intesa al fine di disciplinare il servizio di assistenza religiosa ebraica nelle strutture di ricovero sanitario dell’AOU Careggi;

Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R.T. n. 22/2000;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs. n. 229/99;

DISPONE

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e la Comunità Ebraica di Firenze, unito al presente provvedimento quale allegato di lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale, per assicurare assistenza religiosa ai ricoverati che ne facciano richiesta;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico di questa Azienda;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 41, comma II, della L.R.T. n. 22/2000.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Fausto Mariotti
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Salvatore Calabretta
IL DIRETTORE GENERALE
Cr. Andrea Des Dorides

ALLEGATO A

Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi – Firenze

PROTOCOLLO D’INTESA

L’anno 2005, nel giorno […] del mese di […] , in Firenze

Tra

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, (più avanti indicata per brevità AOUC) con sede legale in Firenze, Viale G. Pieraccini 17, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Andrea Des Dorides nato a Roma il 31.07.1948, domiciliato per la carica presso la stessa sede dell’Ente sopra menzionata

e

La Comunità Ebraica di Firenze con sede in Firenze, Via L.C. Farini 4, rappresentata dall’ing. Dario Bedarida nato a Livorno il 4.04.1962, domiciliato per la carica presso la stessa sede dell’Ente sopra menzionato

Premesso che

– l’AOUC, Ente del Servizio Sanitario Toscano, persegue le finalità pubbliche di tutela della salute, di promozione della qualità della vita, di prevenzione cura e riabilitazione delle malattie, concorrendo a tali obiettivi nella plurima ed univoca essenza di Ente preposto all’assistenza, didattica e ricerca condotta a livelli di alta specializzazione;
– la medesima per natura, le finalità, la dimensione e le tradizioni storiche rappresenta l’Ospedale della Toscana più ampio di riferimento, ponendosi al contempo come Azienda di rilevante dimensione nazionale interessata dall’afferenza di popolazione anche extra regionale;
– l’Azienda accoglie ogni utente che ad essa si rivolga nel rispetto dei principi di uguaglianza di nazionalità, di sesso e di religione;
– nella primaria finalità della cura e promozione della salute, l’AOUC accoglie i propri pazienti con l’obiettivo di accompagnarne il percorso clinico, nel totale rispetto e ricerca di ogni azione necessaria ad utile a rendere la permanenza all’interno delle proprie strutture, improntate alla civile convivenza e senza soluzione di continuità delle prerogative e dei diritti sociali di ogni singolo individuo, per la tutela delle loro fondamentali libertà ed aspettative;
– l’AOUC quale Ente della Regione Toscana persegue e favorisce l’esercizio della libertà religiosa, particolarmente vissuta e sentita in momenti in cui ogni utente affronta e vive il disagio e le paure che insorgono al manifestarsi delle malattie e durante il ricovero ospedaliero;
– l’AOUC promuove protocolli d’intesa con i gruppi religiosi più rappresentativi per favorire e al contempo disciplinare nelle forme consentite, il libero esercizio dei culti all’interno delle proprie strutture, nel rispetto delle cure erogate e delle eterogenee e contemporanee presenze all’interno dei propri reparti;

Considerata:

– la rilevante e significativa presenza sul territorio fiorentino e toscano della Comunità Ebraica;

Convengono

ART. 1 – SCOPI DEL PROTOCOLLO D’INTESA

Il presente protocollo d’intesa disciplina il servizio di assistenza religiosa ebraica nelle strutture di ricovero sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
Lo stesso disciplina altresì l’organizzazione del servizio di assistenza religiosa e le sue condizioni e modalità di svolgimento, da parte degli assistenti religiosi incaricati di espletare le funzioni connesse.
La designazione degli assistenti religiosi e la loro sostituzione competono alla Comunità Ebraica di Firenze, che ne assume la piena e totale responsabilità.

ART. 2 – ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

L’AOUC d’intesa con la predetta associazione determina in n. 3 (tre) i ministri di culto cui affidare il servizio di assistenza religiosa.
In prima applicazione della presente intesa i nomi delle persone scelte come Ministri di Culto sono: R.J.L. nato a […] il […] e residente a Firenze in […];
U.F. nato in […] il […] e residente a Firenze in […];
U.S. nato in […] il […] e residente a Firenze in […].
La Comunità s’impegna a fornire tempestivamente ogni variazione dei suddetti dati.
L’AOUC provvederà a consegnare alla Comunità medesima i cartellini identificati di ciascun assistente che dovranno essere esibiti da questi all’accesso delle strutture sanitarie della AOUC e per tutto il tempo di permanenza all’interno delle medesime.
Il servizio di assistenza religiosa è gratuito.
Nessun onere graverà sull’Azienda Sanitaria per l’esercizio dell’assistenza religiosa.

ART. 3 – DESTINATARI ED OGGETTO DEL SERVZIO

Il servizio di assistenza religiosa è rivolto, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, ai degenti ricoverati presso le strutture dell’AOUC ed ai loro familiari che li assistono e sarà attivato solo a richiesta degli stessi.
Il personale sanitario, ricevuta la richiesta di assistenza religiosa, provvederà a trasmetterla ai referenti della Comunità Ebraica.
Il Ministro di culto dovrà recarsi dal richiedente, rispettando il regolare svolgimento dei servizi sanitari e le prescrizioni igenico-sanitarie indicate dal personale di assistenza.
Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri sevizi dell’Azienda Sanitaria, la Direzione Aziendale assumerà le proprie decisioni sentiti gli assistenti religiosi.
Per lo svolgimento dell’assistenza religiosa è consentito, su richiesta dell’interessato ed a seguito di valutazione della Direzione Aziendale, il temporaneo uso di locali e spazi aziendali. L’assistente religiose è, per il tempo di utilizzo, consegnatario responsabile dei beni mobili e immobili resi disponibili dall’Azienda Sanitaria.
E’ riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al presente Protocollo il diritto di osservare, a loro richiesta e con l’assistenza della Comunità, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano. In tale contesto, su richiesta dell’interessato, d’intesa con la Comunità Ebraica di Firenze, verrà organizzato un servizio per la fornitura di pasti conformi alle prescrizioni alimentari ebraiche (“pasti casher”) da parte della Comunità o Ente/Persona fisica delegata dalla Comunità stessa. Tale servizio dovrà essere concordato con la Direzione Aziendale e Sanitaria per quanto concerne le modalità di accesso, distribuzione, conservazione del cibo nonché per la tipologia del pasto stesso in funzione delle condizioni sanitarie del degente.

ART. 4 – DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA

Il presente protocollo ha durata annuale, decorre dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovabile. E’ fatto salvo ad entrambe le parti l’esercizio del diritto di recesso e la proposta delle opportune modifiche atte a migliorare il servizio.

Letto, approvato e sottoscritto
Ing. Dario Bedarida
Presidente Comunità Ebraica Firenze
Dott. Andrea Des Dorides
Direttore Generale AOUC