Protocollo di intesa 22 luglio 1998
Protocollo di Intesa fra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese per il servizio di assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale, 22 luglio 1998.
(da “Conferenza Episcopale Italiana. Osservatorio Giuridico Legislativo. Notiziario” a. IV, n. 11, 1998)
La Regione Piemonte (C.F. n. 8007670016) rappresentata nella persona del Presidente pro-tempore On. Enzo GHIGO, nato a Torino il 24-2-1953, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino – P.zza Castello, 165
e la Conferenza Episcopale Piemontese rappresentata nella persona del Presidente Cardinale Giovanni SALDARINI, nato a Cantù (CO) l’11-12-1924, domiciliato in Via Arcivescovado, 12 – 10121 Torino
Premesso che:
il Piano Sanitario Regionale di cui alla legge regionale 12-12-1997 n. 61, all’allegato A punto 2.3, dispone che il servizio di assistenza religiosa, istituito in conformità con la legislazione nazionale vigente e con le norme concordatarie, ha il compito di assicurare, presso le strutture di ricovero del servizio sanitario regionale l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto.
Considerato inoltre che sono le medesime disposizioni del Piano Sanitario Regionale sopra richiamate a disporre che la Regione Piemonte stipuli, per il culto cattolico, con la Conferenza Episcopale Piemontese un protocollo d’Intesa concernente i criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa.
Art. 1
Soggetti dell’assistenza religiosa
L’assistenza religiosa cattolica è assicurata dall’A.S.L. o A.S.O. mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti e loro familiari e al personale del Servizio Sanitario Nazionale il libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa, così come previsto dall’allegato A punto 2.3 L.R. 12-12-1997, n. 61.
A tale servizio è riconosciuta autonomia nell’ambito della struttura organizzativa dell’A.S.L. o A.S.O. di appartenenza.
Art. 2
Competenze
L’A.S.L. o A.S.O. provvede a garantire l’assistenza religiosa nell’ordine e con i mezzi che le sono propri. L’esercizio di detto servizio nella sfera dell’azione spirituale e pastorale è prerogativa della competente Autorità Ecclesiastica.
Art. 3
Servizio di assistenza religiosa
Il servizio di assistenza religiosa è assicurato presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 4
Oggetto della prestazione
L’assistenza religiosa comprende:
a) il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale per l’apporto dell’assistenza religiosa al processo terapeutico dell’ammalato;
b) la relazione di sostegno psicologico a livello umano e sociale;
c) il ministero spirituale, attuato informa individuale e/o comunitaria con mezzi di comunicazione d’uso nell’attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell’ambiente di ricovero, mediante la celebrazione del culto divino, l’amministrazione dei Sacramenti, la catechesi, l’organizzazione di attività pastorali e culturali religiose;
d) il contributo in materia etico – religiosa nei Comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio;
e) le prestazioni di carattere amministrativo per l’organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della cappella, degli arredi e suppellettili sacre, ecc.).
Art. 5
Qualificazione e dotazione del personale di assistenza religiosa
1) Il personale di assistenza religiosa, debitamente abilitato dall’Ordinario Diocesano del luogo, si qualifica in: presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici.
2) La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti – letto dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero nell’A.S.L. o A.S.O. in modo tale che vi sia un Assistente Religioso ogni 250 posti letto (con una unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro), salvo quanto disposto dagli articoli successivi.
3) Ogni Azienda dotata di un presidio ospedaliero deve avere almeno un Assistente Religioso.
4) Per i presidi ospedalieri che superano i 1.250 posti – letto, il numero di Assistenti Religiosi è incrementato di una unità ogni 300 posti – letto.
Il parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia.
Art. 6
Competenza dell’Ordinario Diocesano
Ai sensi dell’art. 9, terzo comma del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, spetta all’Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale pro-tempore, quando il servizio fosse affidato ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di assistenza religiosa nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento.
Art. 7
Assunzione del personale di assistenza religiosa
L’assunzione in servizio del personale di assistenza religiosa è effettuata per chiamata con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. o A.S.O. su designazione dell’Ordinario Diocesano di competenza.
All’Ordinario Diocesano di competenza spetta la designazione degli Assistenti Religiosi supplenti in caso di temporanea assenza o impedimento dei titolari, per aspettativa, congedi o riposo.
Il personale di assistenza religiosa potrà assicurare il servizio anche tramite convenzione nei casi:
a) di raggiungimento dell’età pensionabile;
b) di soggetti segnalati dall’Ordinario Diocesano.
In tali fattispecie il trattamento economico da corrispondere dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale di ruolo.
Art. 8
Corsi di formazione e di aggiornamento
Il personale di assistenza religiosa ha facoltà di partecipare a corsi specifici di formazione e di aggiornamento usufruendo degli istituti contrattuali previsti in materia.
Art. 9
Dipendenza gerarchica
Nell’esercizio dell’apostolato e dell’azione pastorale il personale di assistenza religiosa dipende unicamente dall’Ordinario Diocesano, a norma delle leggi della Chiesa.
Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale il personale di assistenza religiosa dipende dall’Amministrazione dell’A.S.L. o A.S.O. della quale sono tenuti a rispettare le norme regolamentari, compatibilmente con la peculiarità del loro servizio.
Art. 10
Esonero
L’esonero dal servizio del personale di assistenza religiosa, per gravi e documentati motivi segnalati dall’A.S.L. o A.S.O., è disposto di intesa con l’Ordinario Diocesano.
Art. 11
Organizzazione e coordinamenti
L’organizzazione dell’assistenza religiosa è coordinata con le esigenze degli altri servizi e presidi A.S.L. o A.S.O. e concertata con la Direzione Generale.
L’Ordinario Diocesano designa, nel caso di più Assistenti Religiosi, uno di loro come coordinatore a cui spetta il compito di coordinare l’azione pastorale.
Art. 12
Attività di persone estranee al servizio di assistenza religiosa
Il personale di assistenza religiosa può essere coadiuvato da terzi, a titolo di volontariato, nell’espletamento del suo ministero, secondo le necessità e in circostanze particolari.
E’ riconosciuta ai Parroci la possibilità di celebrare i funerali dei loro fedeli nella chiesa dell’Ospedale. Tale facoltà è subordinata alla richiesta dei familiari del defunto e in accordo col personale di assistenza religiosa.
Ai sacerdoti e ai diaconi è consentito l’ingresso fuori dall’orario normale di visita, quando fanno visita ai pazienti per motivi di ministero.
Art. 13
Servizio permanente e sostituti
La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso con la presenza del necessario personale nell’arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.
La continuità dell’assistenza è assicurata con l’organizzazione di un servizio di guardia attiva sulla base dell’orario contrattuale previsto e un servizio d’attesa durante le ore notturne, senza organici autonomi, da effettuarsi a integrazione e nell’ambito della normale attività liturgico – pastorale e amministrativa, secondo i turni di lavoro opportunamente articolati.
In quelle strutture ove risulti assegnato un solo Assistente Religioso, la A.S.L. o A.S.O. dovrà garantire, in caso di ferie o comunque di assenza giustificata del titolare, la sostituzione retribuita.
Il personale di assistenza religiosa ha facoltà di effettuare assenze brevi, garantendo l’immediata reperibilità propria o di terzi sostituti.
Art. 14
Locali e attrezzature
Per l’espletamento del servizio di assistenza religiosa e il buon andamento del culto (tenendo conto che la stessa persona opera 24 ore su 24) dovranno essere adeguati ed in buon ordine:
a) i locali della Cappella e della Sacrestia con relative attrezzature;
b) una sala – riunioni, anche in uso non esclusivo, per le esigenze delle attività pastorali;
c) i locali di alloggio del personale di assistenza religiosa nonché i locali di ufficio, con opportune attrezzature (telefono abilitato alle comunicazioni urbane ed interurbane, cerca persona, ecc.);
d) una camera con servizi, convenientemente arredata, per uso studio – alloggio, per il personale supplente o residente fuori dalla struttura di ricovero.
Art. 15
Finanziamento delle spese di servizio
Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ed il riassetto, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento di tutti i fabbricati e i locali adibiti al servizio sono a carico dell’A.S.L. o A.S.O.
Il personale di servizio di assistenza religiosa, ai fini dell’inquadramento retributivo, viene inserito nel profilo professionale previsto dal D.P.R. 761/79.
Si estendono al personale di assistenza religiosa cattolica le disposizioni contenute nella normativa e nel C.C.L.N. vigente per quanto riguarda il godimento del congedo ordinario, delle aspettative, del congedo straordinario e dei riposi (di norma due giorni alla settimana) garantendone il sostituto, nominato dall’Ordinario Diocesano.
Le spese per il vitto, dove il servizio mensa non esiste o è insufficiente, sono valutate forfettariamente in misura non difforme da quelle applicate al restante personale e scomputate mensilmente sulle retribuzioni.
Art. 16
Responsabilità
Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio del personale di assistenza religiosa in rapporto al loro ministero, il Direttore Generale renderà edotto l’interessato e (in caso di recidiva) riferirà all’Ordinario Diocesano per gli eventuali provvedimenti.
Art. 17
Carattere speciale del rapporto di impiego del personale di assistenza religiosa
La nomina instaura un rapporto d’impiego a carattere speciale, disciplinato dalla presente Intesa a integrazione della normativa prevista dal D.P.R. 20-12-1979 n. 761 e delle norme contrattuali in vigore.
Il presente protocollo costituisce fonte giuridica dell’ordinamento del servizio di assistenza religiosa da deliberarsi dall’A.S.L. o A.S.O. Nei dubbi interpretativi e nei casi non previsti si farà ricorso ad ulteriore accordo fra le parti e, nelle materie riguardanti il personale, allo stato giuridico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Autore:
Regione Piemonte - Conferenza Episcopale Piemontese
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Finanziamento, Competenze, Personale, Libertà religiosa, Pratiche di culto, Soggetti, Ordinario diocesano
Natura:
Protocollo di intesa