Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Dicembre 2004

Protocollo di intesa 22 febbraio 1994

Regione Umbria – Conferenza Episcopale Umbra: “Protocollo d’intesa tra la Regione Umbria e la Conferenza Episcopale Umbra per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni e servizi culturali ecclesiastici”, 22 febbraio 1994.

L’anno millenovecentonovantaquattro il giorno ventidue del mese di febbraio in Perugia, nella sede della Giunta Regionale, Via Pievaiola n. 15, avanti a me Lino Luciani, Ufficiale Rogante della Regione, autorizzato a ricevere gli atti della Regione stessa con deliberazione n. 955 del 19 febbraio 1980, sono comparsi i Signori:

1) Claudio Carnieri, nato a Terni il 17 marzo 1944 domiciliato a Perugia, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Regione Umbria — Giunta Regionale — nella sua qualita` di Presidente;

2) Mons. Antonio Ambrosanio, Arcivescovo di Spoleto-Norcia, nato a Napoli il 18 agosto 1928, il quale interviene al presente atto nella sua qualita` di Presidente della Conferenza Episcopale Umbra (C.E.U.) con sede in Assisi (PG) Via S. Pietro Campagna n. 151.
Detti comparenti, della cui identita` personale e qualifiche io Ufficiale Rogante sono certo, previa rinuncia, d’accordo tra loro e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni a questo atto,

DICHIARANO E PREMETTONO CHE

— attengono ai compiti e alle intenzioni della Regione dell’Umbria e della Conferenza Episcopale Umbra la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale di propria competenza;

— la Conferenza Episcopale Umbra e` l’organo di riunione di tutti i Vescovi titolari delle Diocesi dell’Umbria e come tale e` dotata di rappresentanza degli interessi ecclesiastici della regione;

— il patrimonio culturale di proprieta` degli enti ecclesiastici umbri o comunque di giurisdizione ecclesiastica e` parte integrante ed essenziale della generalita` del patrimonio regionale e riveste un considerevole interesse dal punto di vista storico e culturale;

— la peculiare destinazione ad usi sacri e` essenziale alla natura e alla qualita` culturale dei beni che per funzione abbiano carattere ecclesiale e che tale condizione costituisce un valore per se stesso irrinunciabile e un’esigenza ad ogni modo condizionante, sicche´ ad essa dovra` essere innanzitutto commisurata la previsione d’intervento;

— tra i fini istituzionali della Regione Umbria c’e` la valorizzazione dei beni e dei servizi culturali di interesse regionale;

— appare a tali fini necessario un intervento coordinato tra Autorita` Ecclesiastiche, Governo Regionale, Enti locali al fine di ottimizzare gli interventi tesi alla valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici di interesse regionale e locale;

e dopo aver richiamato le leggi regionali 3 maggio 1990 n. 35 e 3 maggio 1990 n. 37;

Convengono, in intesa programmatica, quanto segue:

1. La Regione dell’Umbria partecipa nell’ambito delle proprie competenze alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico dell’Umbria in attuazione della legislazione regionale di settore e di ogni altra normativa applicabile a tal fine.

2. Le forme, i modi e i tempi dell’intervento regionale vengono concordati tra C.E.U. e Regione Umbria sulla base di piani annuali o poliennali di intervento). Per il perseguimento degli obiettivi comuni la Regione e la C.E.U. promuovono altresì accordi e programmi congiunti con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali, Ambientali nonche´ con Comuni e Province.

3. Le parti concordano di avvalersi, nella realizzazione dei piani, dell’apporto di istituzioni scientifiche specializzate, di studiosi, di idonee aziende e strutture private e associazioni di volontariato.

4. Le parti convengono di svolgere, ciascuno per la sfera della propria competenza, una azione di promozione tra le Diocesi e gli Enti locali per la realizzazione di piani locali di intervento e di valorizzazione dei beni e dei servizi culturali.

5. La Regione dell’Umbria partecipa al finanziamento dei piani di cui all’art. 2 con le risorse indicate nelle leggi di settore, con eventuali finanziamenti da prevedere nel bilancio, e promuovendo la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici e privati.

6. Ai fini di cui ai precedenti articoli viene istituita una Commissione paritetica C.E.U. Regione Umbria avente i seguenti compiti:

1) proporre il piano di intervento di cui all’art. 2 ed individuare i relativi finanziamenti

2) definire gli accordi di programma da sottoporre all’approvazione degli organi competenti;

3) vigilare sull’attuazione dei piani approvati;

4) relazionare periodicamente sullo stato del patrimonio culturale ecclesiastico e sul funzionamento delle strutture di conservazione, nonche´ sullo stato di attuazione dei piani.

7. La presente intesa, stilata in unico originale in forma pubblica amministrativa a rogito dell’Ufficiale Rogante della Regione, entrera` in vigore dal momento della repertoriazione).
La durata della presente Intesa e` di tre anni rinnovabili o fino a che una delle parti contraenti non inviera` all’altra avviso scritto di scioglimento.
Copia dell’intesa sara` notificata alla C.E.U. dall’ufficiale Rogante.

8. Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga alla presente Intesa dovra` essere formalizzata come il presente atto.

9. Le parti danno atto che l’intesa programmatica suespressa rientra nelle prerogative di cui all’art. 11 della L. 23 gennaio 1992 n. 44 per cui trova applicazione l’art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).
In ogni caso avvalendosi del disposto di cui agli artt. 6 e 8 dello stesso D.P.R. n. 131/86 dichiarano di registrare in misura fissa l’atto con oneri a carico ell’amministrazione Regionale.