Protocollo di intesa 21 marzo 2005
Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, del 21 marzo 2005.
L’anno 2005, il giorno 21 del mese di marzo presso la Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena – Via Francesco Sforza, 28 – Milano
tra
la REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154) rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, Roberto Formigoni, nato a Lecco il 30 marzo 1947 e domiciliato ai fini del presente atto in Milano, Via Pola n. 14, autorizzato alla stipulazione del presente Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. 20593 dell’ 11 febbraio 2005
e
la REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA (C.F. 97179710153) rappresentata dal Presidente pro tempore della Conferenza Episcopale Lombarda che per statuto è il legale rappresentante della Regione Ecclesiastica stessa, Card. Dionigi Tettamanzi, nato a Renate (MI) il 14 marzo 1934 e domiciliato ai fini del presente atto in Milano, Piazza Fontana n. 2, autorizzato alla stipulazione del presente Protocollo d’Intesa con delibera in data 7 febbraio 2005 della Conferenza Episcopale Lombarda e avuto l’assenso dei Vescovi delle Diocesi (Novara, Tortona, Vercelli e Verona) la cui circoscrizione comprende parte del territorio della Regione Lombardia, ed infine avendo ottenuto il presente Protocollo d’Intesa la debita “recognitio” della Santa Sede;
premesso che
1. la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce la dignità della persona umana e ne garantisce le libertà e i diritti inviolabili, compresi quelli afferenti la sfera religiosa, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
2. l’articolo 7 della Costituzione disciplina i rapporti con la Chiesa Cattolica;
3. l’accordo con protocollo addizionale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1984, ratificato e portato ad esecuzione con legge 25 marzo 1985, n. 121, recante modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, stabilisce all’art. 11 che la “… Repubblica italiana assicura che … la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche… non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa o nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici” e che la “… assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità”;
4. con particolare riferimento alla assistenza religiosa negli enti sanitari, l’articolo 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale (SSN), prevede che presso le strutture di ricovero del SSN venga “…assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino” e che, a tale scopo, l’unità sanitaria locale provveda “per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio”;
5. la legge regionale n. 48 del 16 settembre 1988, all’articolo 15, stabilisce che i “… ricoverati devono essere posti in grado di partecipare all’esercizio del loro culto e possono ricevere la visita del ministro di culto o dei religiosi di loro scelta”;
6. l’articolo 11 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, nello stabilire che i rapporti tra il servizio sanitario regionale, comprensivo di tutti i soggetti pubblici o privati operanti nell’ambito del servizio stesso, ed i cittadini sono fra l’altro improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, precisa che le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO) e tutti i soggetti accreditati, anche privati, sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata l.r. n. 48/1988;
7. in relazione all’ordinamento ed alla organizzazione del personale adibito alla assistenza religiosa, la legge n. 132 del 12 febbraio 1968, all’articolo 19, ha previsto fra le necessarie strutture ospedaliere anche il servizio di assistenza religiosa e ha precisato, al successivo articolo 39, che rientra fra il personale degli enti ospedalieri anche quello dedicato alla assistenza religiosa, costituito da ministri del culto cattolico quanto alla assistenza agli infermi di confessione cattolica, come pure confermato dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
8. l’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, ha ulteriormente disciplinato il servizio di assistenza religiosa negli enti ospedalieri, in particolare prevedendo che l’ordinamento “… del servizio di assistenza religiosa cattolica è determinato dai regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio” ed ulteriormente disciplinando modalità e forme dello svolgimento del servizio;
9. lo stato giuridico del personale addetto al servizio di assistenza religiosa è stato in particolare disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e trova ora regolamentazione nei contratti collettivi nazionali di lavoro, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro (già) pubblico nel settore sanitario;
10. alla luce delle competenze legislative confermate in capo alle regioni dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, la Regione Lombardia è tenuta ad assicurare lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
al fine di disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private accreditate operanti nel territorio della Lombardia,
tutto ciò premesso
SI CONVIENE
di addivenire ad un Protocollo d’Intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia come di seguito articolato.
Art. 1)
1. Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2) – Soggetti del servizio di assistenza religiosa
1. Nel presente Protocollo d’Intesa:
a) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, in generale, tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché le strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale, sono indicate anche solo con l’espressione “enti gestori” o “strutture di ricovero”;
b) con l’espressione “ordinario diocesano” si indica l’ordinario diocesano per il culto cattolico competente in relazione a ciascuna singola struttura di ricovero;
c) per assistenza religiosa cattolica si intende il servizio garantito per il tramite degli assistenti religiosi o di una “cappellania”, intesa come espressione della cura pastorale resa dalla comunità cristiana nelle istituzioni sanitarie e in quelle più generalmente dedite ai servizi alla persona, anche di carattere assistenziale, composta da uno o più sacerdoti-cappellani ai quali possono essere aggregati anche altri sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici, che operano quali volontari.
Art. 3) – Principi generali e destinatari del servizio di assistenza religiosa
1. La Regione Lombardia garantisce lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero di cui sopra all’articolo 2.
2. Il servizio di assistenza religiosa ha lo scopo di favorire l’esercizio della libertà religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle persone inferme di confessione cattolica e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l’assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza dei cittadini.
3. L’esercizio di detto servizio nella sfera dell’azione spirituale e pastorale è prerogativa della competente autorità ecclesiastica.
4. Il presente Protocollo d’Intesa, in conformità a quanto disposto dalle norme concordatarie e dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, definisce gli indirizzi e le direttive per la disciplina del servizio di assistenza religiosa, così come precisato dal presente articolo.
5. L’assistenza religiosa, relativamente all’apostolato e all’azione pastorale, é esercitata dagli assistenti religiosi in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall’ordinario diocesano.
6. Per le attività estranee alla sfera religiosa e pastorale, gli assistenti religiosi dipendono dall’ente gestore. Per esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi, gli enti gestori assumono le proprie decisioni d’intesa con gli assistenti religiosi.
Art. 4) – Rapporto fra enti gestori e ordinari diocesani
1. Sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel presente Protocollo d’Intesa, su richiesta anche di una sola delle Parti, gli enti gestori e gli ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle singole strutture di ricovero.
Art. 5) – Finalità del servizio di assistenza religiosa
1. Il servizio di assistenza religiosa ha per oggetto le attività dirette all’amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, alla cura delle anime, alla catechesi ed all’esercizio del culto.
2. Esso inoltre comprende:
a) il sostegno al processo terapeutico della persona ammalata;
b) la promozione di attività culturali a carattere religioso;
c) l’accompagnamento spirituale e umano e la relazione di aiuto;
d) il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio e la eventuale partecipazione nei comitati etici;
e) la promozione del volontariato, in particolare per la umanizzazione delle strutture, dei servizi e dei rapporti interpersonali;
f) l’attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso;
g) le prestazioni di carattere amministrativo per l’organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia degli edifici di culto, degli arredi e delle suppellettili sacre).
Art. 6) – Dotazione del personale di assistenza religiosa
1. Per ogni ente gestore deve essere previsto almeno un assistente religioso. Il numero degli assistenti religiosi varia in funzione della capacità di accoglienza delle strutture di ricovero.
2. Sino a 300 posti letto utilizzati, dovrà operare un assistente religioso. Da 301 a 700 posti letto, dovranno operare due assistenti religiosi. Oltre i 700 posti letto gli assistenti religiosi potranno essere aumentati di una unità ogni 350 posti letto. Il parametro viene arrotondato per eccesso alle centinaia.
3. Su richiesta dell’ordinario diocesano possono essere modificati, nell’ambito della convenzione di cui al precedente articolo 4, i parametri di riferimento stabiliti nel presente articolo, in considerazione della localizzazione dei presidi e delle effettive esigenze, nonché con riguardo alle strutture dedicate allo svolgimento di servizi alla persona.
4. Fatta in ogni caso salva la previsione di cui al comma 3 del presente articolo, gli atti, i contratti e le convenzioni in essere al momento dell’acquisizione di efficacia del presente Protocollo d’Intesa, che prevedono un numero di assistenti religiosi superiore a quello determinabile in applicazione dei parametri stabiliti nel presente articolo, continuano a produrre effetto sino alla loro naturale scadenza.
Art. 7) – Assunzione e cessazione degli assistenti religiosi
1. L’assunzione degli assistenti religiosi dà luogo alla costituzione di un rapporto speciale disciplinato dalla vigente normativa e dal presente Protocollo d’Intesa. L’inquadramento contrattuale e il trattamento economico sono determinati secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
2. Gli assistenti religiosi sono assunti dall’ente gestore, su designazione dell’ordinario diocesano, con contratto di durata indeterminata, a tempo pieno o parziale. Ai fini della assunzione si tiene conto dei requisiti previsti dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali vigenti.
3. La designazione degli assistenti religiosi e la loro sostituzione compete all’ordinario diocesano. Nell’ipotesi in cui l’ambito territoriale dell’ente gestore comprenda più presidi, e i relativi stabilimenti si trovino in diocesi diverse, la competenza nella designazione e nella sostituzione è di ciascun ordinario diocesano relativamente agli assistenti religiosi da assegnare al presidio di riferimento territoriale.
4. La facoltà di recesso degli assistenti religiosi è esercitata per il tramite dell’ordinario diocesano, il quale ha altresì la facoltà di richiedere all’ente gestore la risoluzione del rapporto di lavoro. L’esonero dal servizio degli assistenti religiosi, per gravi e documentati motivi indicati dall’ente gestore, è disposto in accordo con l’ordinario diocesano secondo modalità e forme precisate nella convenzione di cui al precedente articolo 4.
5. Il servizio di assistenza religiosa può essere assicurato anche da assistenti religiosi, incaricati in forza di strumenti contrattuali da definirsi nella convenzione di cui al precedente articolo 4, nei seguenti casi:
a) quando gli assistenti religiosi dipendenti intendano continuare lo svolgimento del servizio, con l’assenso dell’ordinario diocesano, oltre l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia;
b) quando il servizio di assistenza religiosa debba essere svolto presso strutture di ricovero aventi un numero di posti letto utilizzati sino a 300 e, in altri casi particolari, su richiesta dell’ordinario diocesano.
6. Nei casi di assistenti religiosi incaricati, il trattamento economico da corrispondere dovrà essere rapportato a quello attribuito al personale, secondo quanto prevede la contrattazione collettiva nazionale e quella aziendale, anche in relazione all’impegno garantito.
Art. 8) – Diritti e doveri degli assistenti religiosi e del personale collaborante
1. Spetta all’ordinario diocesano nominare l’assistente religioso-cappellano responsabile della “cappellania”, gli altri assistenti religiosi e i loro collaboratori stabili (sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici). Di tali nomine è data comunicazione all’ente gestore.
2. Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da altri soggetti, anche occasionalmente, senza oneri per l’ente gestore, salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I nominativi di questi ultimi sono comunicati all’ente gestore dal responsabile della cappellania.
3. I collaboratori degli assistenti religiosi, l’ordinario diocesano e i ministri di culto hanno accesso ai locali delle strutture di ricovero con le stesse modalità dei medesimi assistenti religiosi.
4. Gli assistenti religiosi hanno diritto a partecipare alle iniziative di aggiornamento facoltativo previste dalla normativa e/o dai contratti collettivi nazionali ed aziendali vigenti, colle modalità stabilite dalla convenzione di cui al precedente articolo 4 fra l’ente gestore e l’ordinario diocesano.
5. Gli assistenti religiosi, avuta notizia della presenza di degenti di confessione religiosa diversa dalla cattolica, hanno il diritto di segnalare la presenza degli stessi, qualora lo desiderino, ai responsabili della confessione religiosa di appartenenza.
6. Gli assistenti religiosi e gli altri soggetti che li coadiuvano hanno diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall’ente gestore, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti del medesimo ente gestore.
7. Per le singole prestazioni del servizio di assistenza religiosa non è dovuto alcun compenso da parte dei destinatari.
Art. 9) – Orario di servizio, reperibilità e sostituzione degli assistenti religiosi
1. Considerata la natura del servizio, gli assistenti religiosi svolgono normalmente i propri compiti in orari flessibili, per quanto possibile preventivamente comunicati all’ente gestore, per un tempo comunque non inferiore al debito orario mensile previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali di categoria del personale dipendente degli enti gestori e/o dalla convenzione di cui all’articolo 4 del presente Protocollo d’Intesa, e sono sempre a disposizione nelle ore notturne per i casi urgenti.
2. Nelle strutture di ricovero in cui sono assegnati due o più assistenti religiosi, la reperibilità per i casi urgenti fuori dall’orario di servizio è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.
3. Mediante la convenzione di cui al precedente articolo 4, l’ente gestore e l’ordinario diocesano disciplinano i casi di sostituzione (malattia, ferie, ecc.) degli assistenti religiosi, possibilmente con sostituti che garantiscano la continuità del servizio. I sostituti usufruiranno dello stesso trattamento economico previsto per l’assistente religioso, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato. Nei casi di urgenza, la medesima convenzione può prevedere la possibilità che la sostituzione venga disposta direttamente dagli assistenti religiosi, con immediata comunicazione all’ente gestore e all’ordinario diocesano.
Art. 10) – Strutture e beni in dotazione al servizio di assistenza religiosa
1. Per lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa l’ente gestore assicura spazi idonei per le funzioni di culto (chiesa o cappella e sacrestia), per l’attività religiosa relativa ai servizi mortuari, ad uso ufficio, per gli assistenti religiosi e i loro collaboratori, con relativi arredi, attrezzature ed accessori. Al servizio di assistenza religiosa é garantito, in orari concordati, l’uso anche non esclusivo di ulteriori spazi aziendali per riunioni.
2. L’ente gestore mette di norma a disposizione degli assistenti religiosi un alloggio, adeguatamente arredato, di regola ubicato all’interno della struttura di ricovero o comunque comunicante con la stessa.
3. In caso di temporanea indisponibilità degli spazi di cui ai precedenti commi, l’ente gestore garantirà l’attivazione del servizio di assistenza religiosa con strutture provvisorie, ma comunque adeguate alle necessità del servizio, nel contempo fissando il termine entro il quale il medesimo ente dovrà mettere a disposizione gli spazi previsti dal presente Protocollo.
4. Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in uso, le pulizie (escluse quelle dell’alloggio, se esterno alla struttura), nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell’ente gestore. Gli assistenti religiosi sono consegnatari responsabili dei beni mobili ed immobili destinati all’assolvimento del servizio.
Art. 11) – Ambito di applicazione
1. Gli enti gestori sono tenuti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, a disciplinare il servizio di assistenza religiosa in conformità a quanto previsto dal medesimo Protocollo. In caso di ritardo o di inosservanza del presente impegno, la Regione Lombardia si attiverà nei confronti degli enti gestori responsabili nelle forme consentite dalla vigente normativa.
2. La Regione Lombardia considera il servizio di assistenza religiosa presso gli enti gestori, sia pubblici che privati, quale fattore umanizzante in grado di concorrere al miglioramento dei servizi erogati e si impegna a favorirne la presenza nelle strutture sanitarie e in quelle di assistenza sociale e socio-sanitaria, convenzionate, autorizzate e accreditate.
3. Nei confronti degli enti gestori privati, ai quali la Regione Lombardia non potesse imporre l’accettazione del presente Protocollo, questo costituisce atto di indirizzo e direttiva generale.
Art. 12) – Commissione paritetica e risoluzione delle controversie
1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, viene istituita apposita commissione regionale paritetica, costituita da quattro componenti, di cui due in rappresentanza della Regione Lombardia e due in rappresentanza della Regione Ecclesiastica Lombardia.
2. Alla commissione regionale paritetica è affidata la ricerca di una soluzione di reciproco gradimento delle controversie relative alla interpretazione ed alla applicazione del presente Protocollo d’Intesa, anche per i casi di ritardo e/o di inosservanza di quanto stabilito dal precedente articolo 11, comma 1. Alla medesima commissione è inoltre affidata la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere fra gli enti gestori e l’ordinario diocesano, anche in relazione alla interpretazione ed alla esecuzione delle convenzioni di cui al precedente articolo 4.
Art. 13) – Norma finale
1. La Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia si impegnano a verificare periodicamente il contenuto del presente Protocollo d’Intesa, anche allo scopo di eventualmente superare le difficoltà e le incongruenze che dovessero manifestarsi nella prima fase di concreta attuazione, e comunque su richiesta di ciascuna delle Parti.
Milano, 21 marzo 2005
Per la Regione Lombardia
Il Presidente Roberto Formigoni
Per la Regione Ecclesiastica Lombardia
Il Presidente Dionigi Tettamanzi
Autore:
Regione Lombardia - Regione Ecclesiastica Lombardia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Assistenza religiosa, Degenti, Cappellania ospedaliera, Posti letto, Esigenze spirituali, Servizio sanitario nazionale, Missione pastorale, Nomina, Religiosi, Ordinario diocesano, Culto, Diaconi, Ecclesiastici, Libertà religiosa, Salute, Commissione paritetica, Sacerdoti, Chiesa cattolica
Natura:
Protocollo di intesa