Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Giugno 2010

Protocollo di intesa 20 aprile 2004

Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Tavola Valdese per la salvaguardia della specificità e dell’identità dei presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, 20 aprile 2004

Art. 1 (Disposizioni generali)
La Regione Piemonte si impegna affinché le aziende sanitarie regionali cui sono attribuiti i presidi sanitari di Pomaretto, Torre Pellice e Torino si attengano, nella loro gestione, ai principi enunciati nel presente protocollo così come esplicitati negli articoli seguenti.

Art. 2 (Specificità presidi sanitari)
Nell’ambito degli atti aziendali di organizzazione adottati, a norma dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, è riconosciuta la specificità dei presidi oggetto d’intesa e ne è salvaguardata l’identità Valdese.
Nelle Carte dei servizi aziendali e nelle altre comunicazioni a carattere divulgativo distribuite dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti dovrà essere assicurata adeguata informazione sulla specificità dei presidi medesimi e sulla possibilità per gli assistiti di avvalersi del servizio di assistenza spirituale di cui all’articolo 4 e sulle celebrazioni del culto evangelico di cui all’articolo 5.

Art. 3 (Presidi sanitari)
I presidi oggetto d’intesa potranno conservare l’attuale denominazione, con la qualificazione «Valdese» fino a diversa determinazione della Tavola Valdese.
In ogni caso, verrà meno automaticamente la possibilità di mantenere la predetta denominazione qualora sia revocata l’autorizzazione all’uso della croce ugonotta di cui all’articolo 8.
Nell’ingresso di ciascuno dei presidi oggetto d’intesa sarà installata e mantenuta una targa commemorativa sulla loro origine, predisposta dalla Chiesa Valdese.
Qualora si rendesse necessario ridefinire la natura degli arredi dei locali facenti parte dei presidi oggetto d’intesa, sarà salvaguardata l’identità Valdese di cui all’articolo 5 della L.R. n. 11/2004, e a tal fine le direzioni aziendali acquisiranno il parere della Tavola Valdese firmataria della presente intesa.

Art. 4 (Assistenza spirituale dei pazienti)
Ai sensi dell’art. 38 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 la Chiesa Valdese, a propria cura e spese, potrà fornire ai ricoverati, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza individuale, anche al di fuori del normale orario di visita ai pazienti, l’assistenza spirituale da parte di ministri di culto e di visitatori laici appositamente preparati.

Art. 5 (Culto Evangelico)
La Chiesa Valdese potrà, a propria cura e spese, celebrare il culto evangelico all’interno dei presidi oggetto d’intesa, in un adeguato locale messo a disposizione dalle Direzioni delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 6 (Formazione di operatori di pastorale clinica)
In accordo con le Direzioni delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, la Chiesa Valdese potrà organizzare corsi di formazione, anche residenziali, per operatori di pastorale clinica.

Art. 7 (Commissione di bioetica)
Qualora dovesse costituirsi, all’interno dei presidi oggetto d’intesa, una commissione di bioetica, le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti riserveranno alla Chiesa Valdese la nomina di un soggetto che interverrà nell’esame delle problematiche che possano avere influenza sulle attività da realizzarsi nei presidi medesimi.

Art. 8 (Croce ugonotta)
Con la sottoscrizione del presente protocollo la Tavola Valdese autorizza l’uso della croce ugonotta quale segno distintivo dei presidi oggetto d’intesa, nel modello riportato in allegato al presente protocollo. La Tavola Valdese si riserva, in qualunque momento, la facoltà di revocare la predetta autorizzazione.

Art. 9 (Norma finale)
A fronte di mutamenti della legislazione che incidano in maniera sostanziale nelle materie oggetto del presente protocollo, le parti si impegnano a promuoverne tempestivamente le necessarie modificazioni o integrazioni. Qualsiasi modificazione dovrà comunque essere concordata fra le parti e risultare per iscritto.