Protocollo di intesa 12 gennaio 2000
Regione Umbria – Regione Ecclesiastica Umbria: “Protocollo d’intesa circa la fruizione dei beni culturali ecclesiastici tra il Presidente della Regione Umbria e il Presidente della Regione Ecclesiastica Umbria”, 12 gennaio 2000.
(da “Conferenza Episcopale Italiana. Osservatorio Giuridico Legislativo. Notiziario” anno VI, n. 2, 2000)
Il Presidente della Regione dell’Umbria
Il Presidente della Regione Ecclesiastica Umbria
Premesso che:
– l’Umbria è una terra ricca di arte e cultura, visitata ogni anno da milioni di persone;
– il patrimonio artistico di proprietà degli enti ed istituzioni ecclesiastiche umbre è parte integrante ed essenziale del patrimonio culturale regionale e riveste un considerevole interesse dal punto di vista storico, culturale e religioso;
– la Regione Umbria (di seguito denominata Regione) e la Regione Ecclesiastica Umbria (di seguito denominata R.E.U.) collaborano secondo le rispettive competenze alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione del patrimonio sopra indicato in base al Protocollo d’intesa fra la Regione e la Conferenza Episcopale Umbra firmato il 22 febbraio 1994 e nel contesto dell’Intesa fra il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana firmata il 13 settembre 1996 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996 n. 571;
– la destinazione al culto della gran parte dei beni culturali ecclesiastici ne caratterizza profondamente la fisionomia e incide sulla loro corretta e completa fruizione turistica;
– la legge quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217 assegna alle Regioni competenze in materia di assistenza turistica e segnatamente di disciplina delle professioni turistiche;
– ai sensi della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36, compete alla guida turistica specializzata accompagnare persone singole o gruppi turistici nella visita di luoghi e monumenti notevoli dal punto di vista culturale e turistico, illustrandone le caratteristiche storico-artistiche anche in una o più lingue estere;
– la citata legge regionale 14 agosto 1986, n. 36, ha fissato i casi di esenzione dall’obbligo della licenza ai fini dell’esercizio della professione di guida turistica;
– la Regione e la R.E.U. intendono assicurare ai pellegrini ed ai turisti un servizio di guide qualificate non solo dal punto di vista tecnico-professionale ma anche della conoscenza degli aspetti religiosi e culturali dei beni ecclesiastici;
– in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche”, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 1996, n. 5100, ha individuato l’elenco provvisorio dei siti che possono essere illustrati ai turisti solo da guide abilitate secondo la normativa italiana,
Convengono
l. I beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono fruibili dai pellegrini e dai turisti nel rispetto della loro natura e destinazione e fatte salve le esigenze culturali e pastorali fissate dai rispettivi titolari.
2. Gli amministratori degli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, nell’ambito delle loro attività istituzionali, curano mediante personale ecclesiastico e laico opportunamente preparato, l’illustrazione dei beni stessi ai partecipanti a pellegrinaggi che ne facciano richiesta.
3. Gli accompagnatori, sacerdoti o laici, dei gruppi di pellegrini in visita ai beni culturali ecclesiastici godono dell’esenzione dall’obbligo della licenza di cui all’articolo 4, lettera b della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36, purché debitamente autorizzati dagli amministratori degli enti ecclesiastici proprietari dei beni culturali stessi.
4. Le guide turistiche abilitare ai sensi della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 e iscritte nell’elenco regionale possono esercitare la loro attività nei confronti di gruppi di turisti per l’illustrazione degli aspetti storico-religiosi dei beni culturali appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche, nei limiti di cui al precedente n. l.
5. Gli amministratori di enti ecclesiastici proprietari, mediante il personale di cui al precedente n. 2, hanno facoltà di curare in loco l’illustrazione dei beni culturali in favore dei turisti che ne facciano richiesta.
Nel caso di gruppi accompagnati da guida abilitata, il personale di cui la precedente n. 2, ha facoltà di affiancare le guide stesse per illustrare gli aspetti ed i contenuti religiosi e liturgici dei beni culturali ecclesiastici.
6. La deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 1996, n. 5100, attivata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, concernente l’elenco provvisorio dei siti riservati per l’illustrazione delle guide turistiche, sarà oggetto di verifica ed eventuale modifica, previa consultazione della Conferenza Episcopale Umbra.
7. La Regione e la R.E.U. si impegnano a concordare le modalità, i contenuti ed i tempi dell’aggiornamento delle guide già operanti e della formazione dei nuovi professionisti con particolare riferimento agli aspetti religiosi e liturgici dei beni culturali ecclesiastici.
8. I programmi delle future sessioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica comprendono anche elementi di liturgia, culto e storia della Chiesa cattolica in Umbria.
La Giunta regionale nomina come membro della commissione che esamina i candidati all’esercizio della professione di guida turistica un componente con specifica competenza culturale e religiosa, designato d’intesa con la Conferenza Episcopale Umbra.
9. La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovata per identico periodo di tempo, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti, comunicata tre mesi prima della data di scadenza.
Autore:
Regione Umbria - Regione Ecclesiastica Umbria
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Pellegrinaggi, Professioni turistiche, Fruizione turistica, Destinazione al culto, Licenza, Liturgia, Culto
Natura:
Protocollo di intesa