Protocollo di intesa 08 giugno 2005
Protocollo di Intesa tra la Regione Sicilia e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 8 giugno 2005.
La Regione siciliana, nella persona del Presidente, On. Dott Salvatore Cuffaro, con sede in Palazzo D’Orleans — Piazza Indipendenza – Palermo, e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U.C.E.I.), con sede in Lungotevere Sanzio 9 – Roma, rappresentata dal Presidente, Prof. Amos Luzzatto, con l’assistenza dell’Avv. Dario Tedeschi, componente del Consiglio della stessa Unione,
premesso:
• che i rapporti tra lo Stato italiano e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U.C.E.I.) sono regolati dalla legge 8 marzo 1989, n. 101, emanata sulla base della intesa, stipulata tra le parti il 27 febbraio 1987 in conformità all’art. 8, comma 3°, della Costituzione italiana;
• che, a norma dell’art. 19 della legge sopra citata, l’U.C.E.I. è l’ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell’ebraismo;
• che, inoltre, sempre in conformità alla succitata legge, l’U.C.E.I. cura e tutela gli degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici;
• che la legge 20 luglio 2000, n. 211, ha riconosciuto il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetti di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati, ed ha previsto in tale data l’organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione;
• che la presenza ebraica in Sicilia, le cui vicende sono strettamente legate alla storia dell’Isola e, più in generale, a quelle dell’intero Paese, ha avuto antiche origini, di cui permangono tuttora significative tracce sul territorio;
• che è intendimento delle parti rendere possibile un proficuo e diretto dialogo tra l’Amministrazione regionale e l’U.C.E.I., al fine di promuovere ed istituzionalizzare iniziative a contenuto culturale ed educativo riguardanti l’ebraismo, nel territorio della Regione siciliana;
addivengono alla seguente intesa:
1. Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, quale ente esponenziale dell’Ebraismo italiano in virtù della intesa stipulata con lo Stato italiano il 27 febbraio 1987 e della successiva legge 8 marzo 1989, n. 101, è l’interlocutore di riferimento per tutte le questioni e le iniziative pubbliche concernenti la presenza ebraica nella Regione siciliana. I rami dell’amministrazione della Regione siciliana sentiranno l’U.C.E.I. in occasione di ogni iniziativa dagli stessi promossa o supportata nei settori della cultura e dell’educazione che interessi, quale oggetto principale o rilevante, l’ebraismo nei suoi aspetti religiosi e culturali.
2. La Regione siciliana e l’U.C.E.I. convengono di valutare congiuntamente la possibilità di promuovere e sostenere, nel rispetto delle rispettive normative e programmazioni di riferimento, iniziative congiunte nei seguenti settori di interesse comune preminente:
• Tutela dei beni e delle tradizioni culturali ebraiche: censimento dei beni artistici e monumentali ebraici, in collaborazione con le Soprintendenze regionali; corsi dì cultura ebraica, in collaborazione con Università ed altre Istituzioni culturali locali, istituzione di un itinerario turistico ebraico; collaborazione con i musei regionali, al fine di esporre i pezzi riferibili al passato ebraico della Regione; collaborazione per la istituzione di un museo ebraico in Palermo.
• Conoscenza e diffusione delle regole alimentari ebraiche, anche attraverso apposite iniziative di conoscenza e divulgazione e altre opportune forme di collaborazione informativa tra le competenti strutture dell’U.C.E.I. e della Regione siciliana.
• Rapporti con le Istituzioni locali: diffusione a livello delle Istituzioni locali, a cura della Regione siciliana d’intesa con l’U.C.E.I., di quanto congiuntamente realizzato o da realizzarsi in ambito regionale.
3. Per le finalità di cui al punto 2 I’U.C.E.I. farà riferimento agli Assessorati regionali secondo le specifiche competenze per materia, informandone la Presidenza della Regione.
4. Le parti valuteranno congiuntamente le iniziative da organizzarsi da parte della Regione siciliana, ai sensi della legge 20 luglio 2000, n. 211, in occasione della data del 27 gennaio “Giorno della Memoria”.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che dal presente protocollo d’intesa non scaturisce alcun onere finanziario diretto per il bilancio regionale.
Paleremo, lì 8 giugno 2005
Per l’U.C.E.I.
IL PRESIDENTE
(Prof. Amos Luzzatto)
Per la Regione siciliana
IL PRESIDENTE
(On. Dott. Salvatore Cuffaro)
Autore:
Regione Sicilia - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Conservazione, Intesa, Collaborazione, Beni culturali, Giorno della Memoria, Shoah, Dialogo, Ebraismo, Comunità ebraiche, Tradizioni, Museo, Regole alimentari
Natura:
Protocollo di intesa