Protocollo di intesa 01 aprile 2008
Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie, 1° aprile 2008
L’anno 2008, il giorno 1° del mese di aprile, nella sede tra la Regione Toscana, tra la Regione Toscana (…) e la Conferenza Episcopale Toscana (…)
Premesso che
1) l’art. 38 della legge 23/12/1978 n. 833 prevede che presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale deve essere assicurato il servizio di assistenza religiosa e, in particolare, dispone che l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica deve avvenire attraverso specifiche intese fra l’Unità sanitaria locale e gli Ordinari diocesani competenti per territorio;
2) l’art. 11 della legge 25/3/1985 n. 121, contenente la ratifica e la esecuzione all’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, garantisce la libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici che siano degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche e prevede che l’assistenza spirituale nei confronti dei medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità;
3) il Piano sanitario regionale 1999-2001, parte IV lett. A, in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa sopra citata, prevede che le Aziende sanitarie sono tenute a disciplinare l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli Ordinari diocesani competenti per territorio e, a tal fine, stabilisce che la Giunta regionale predisponga, d’intesa con la Conferenza Episcopale Toscana, apposito schema tipo di convenzione;
4) la Giunta regionale, con deliberazione n. 119 del 7 febbraio 2000, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana (successivamente sottoscritto in data 29 febbraio 2000) per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie e lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le aziende sanitarie e gli ordinari diocesani;
5) il Piano sanitario regionale 2002-2004, al paragrafo 5, punto 5.3.2.19, in relazione al servizio di assistenza religiosa, conferma le disposizioni contenute nel precedente Piano sanitario regionale e impegna la Giunta regionale a provvedere all’aggiornamento, d’intesa con la Conferenza Episcopale Toscana, dello schema tipo di convenzione adottato;
6) la Giunta regionale, con deliberazione n. 274 del 24 marzo 2003, in attuazione del PSR 2002/2004, ha provveduto ad approvare il nuovo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana (successivamente sottoscritto in data 24 gennaio 2005) per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie e il conseguente nuovo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le Aziende sanitarie e gli ordinari diocesani;
7) il Piano sanitario regionale 2005-2007, al paragrafo 5, punto 5.2.2.8., prevede sono confermate le disposizioni recate dal precedente P.S.R. 2002-2004, relativamente all’assistenza religiosa, prevedendo che la Giunta regionale aggiorna, d’intesa con la Conferenza Episcopale Toscana, lo schema tipo di convenzione adottato nell’ambito dei precedenti Piani sanitari e ne dà comunicazione al Consiglio regionale;
8) in attuazione di quanto previsto dal PSR 2005-2007, è necessario procedere all’aggiornamento sia dello schema del protocollo d’intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiose cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie, sia dello schema tipo di convenzione da stipularsi tra le aziende sanitarie e gli ordinari diocesani;
Si conviene
Art. 1
1. Nella presente intesa:
a) l’Azienda Unità sanitaria locale e l’Azienda Ospedaliera sono indicate con la dicitura “Azienda
Sanitaria”;
b) l’ordinario diocesano competente per territorio per il culto cattolico è indicato come “Ordinario
Diocesano”.
Art. 2
1. Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso le strutture di ricovero l’esercizio della libertà religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie della confessione cattolica, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini.
2. La presente intesa, in conformità con quanto disposto dalle norme concordatarie, statali e regionali vigenti in materia, definisce gli indirizzi e le direttive per la disciplina del servizio di assistenza religiosa, così come definito nel comma precedente.
3. Sulla base degli indirizzi e delle direttive contenute nella presente intesa e nel rispetto dello schema tipo di convenzione allegato, le Aziende sanitarie e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da assicurare nelle strutture di ricovero presenti sul territorio dell’Azienda.
4. La Regione Toscana, entro sei mesi dalla stipula del presente protocollo, si impegna ad aprire un tavolo di confronto tra i soggetti interessati per la promozione di intese atte a definire le condizioni e le modalità per l’estensione del servizio di assistenza religiosa alle strutture ospedaliere private operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
1. L’Azienda sanitaria, d’intesa con l’Ordinario diocesano, determina il numero degli assistenti religiosi cui affidare il servizio di assistenza religiosa.
2. Il numero di assistenti religiosi viene concordato tenendo conto della rilevanza dell’attività di ricovero, in coerenza con le previsioni aziendali concernenti il percorso assistenziale al fine di garantire qualità, efficienza ed efficacia nell’assolvimento del servizio.
Il numero degli assistenti religiosi viene concordato in funzione dei seguenti criteri:
– numero di ricoveri riferito all’anno precedente;
– numero e dimensioni delle strutture di ricovero, loro eventuale articolazione in più sedi e dislocazione delle stesse sul territorio di competenza dell’Azienda sanitaria.
3. Nel caso di più assistenti nella stessa struttura ospedaliera o presidio unico riconosciuto si può individuare la figura dell’assistente coordinatore di nomina dell’Ordinario diocesano;
4. In relazione alle diversificate esigenze dell’assistenza religiosa, nelle Aziende sanitarie in cui debbano essere designati due o più assistenti religiosi, l’Ordinario diocesano potrà conferire l’incarico, oltre che a sacerdoti, eccezionalmente a diaconi permanenti e a religiose in numero non superiore alla metà del totale degli assistenti previsti.
Art. 4
1. Il servizio di assistenza religiosa è svolto da assistenti religiosi assunti a ruolo dall’Azienda sanitaria, su proposta dell’Ordinario diocesano. Sulla base di apposita intesa fra le parti, il suddetto servizio può essere assicurato anche da assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale.
2. Nelle Aziende sanitarie in cui debbano essere designati due o più assistenti religiosi in regime convenzionale, l’Ordinario diocesano e l’Azienda sanitaria possono stipulare un’unica convenzione relativamente ai diversi soggetti incaricati dell’assistenza religiosa; la loro designazione o sostituzione, decretata dall’Ordinario diocesano e comunicata all’Azienda, non richiede modifica della convenzione in atto.
3. Per lo svolgimento dell’assistenza religiosa, sia nelle strutture di ricovero già attive, sia in quelle in corso di strutturazione, è garantito l’uso di locali per le funzioni di culto, di locali per l’attività religiosa relativa ai servizi mortuari, con relative sacrestie, e di locali ad uso di ufficio, e di alloggio; il numero dei locali predetti sarà determinato nella apposita convenzione sottoscritta tra le parti;
4. Al fine di assicurare la continuità del servizio di assistenza religiosa, l’Azienda sanitaria può stipulare apposite intese con altre Aziende sanitarie della Regione Toscana o di altra regione, in modo da far fronte a situazioni di difficoltà in ordine alla copertura dei posti di assistente religioso.
5. Le intese indicate al comma precedente, per la cui stipula devono essere sentiti gli Ordinari diocesani interessati, possono prevedere la copertura dei posti di assistente religioso con personale dipendente o con personale incaricato in regime convenzionale.
Art. 5
1. La risoluzione di eventuali controversie tra Azienda sanitaria e ordinario diocesano relativamente all’interpretazione o all’applicazione delle convenzioni di cui all’art. 2 comma 3 viene demandata ad una commissione regionale.
2. La commissione regionale viene appositamente costituita ogni qual volta insorga una controversia nei casi di cui al comma precedente.
3. La commissione regionale, nominata dalla Giunta regionale, è così costituita:
a) un membro designato dalla Giunta regionale;
b) un membro designato dalla Conferenza Episcopale Toscana;
c) un membro designato d’intesa fra i membri di cui alle precedenti lettere a) e b).
Art. 6
Le parti convengono di valutare la ricezione di eventuali proposte di integrazione e modifica a seguito della recognitio degli organi ecclesiastici competenti.
Per la Regione Toscana
Claudio Martini
Presidente della Giunta Regionale
Per la Conferenza Episcopale Toscana
S.E.R. Card. Ennio Antonelli
Allegato
Schema tipo di convenzione fra l’Azienda sanitaria e l’Ordinario diocesano per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero dell’Azienda.
Art. 1
Definizioni
1. Nella presente intesa:
a) l’Azienda Unità sanitaria locale e l’Azienda Ospedaliera sono indicate con la dicitura “Azienda
Sanitaria”;
b) l’ordinario diocesano competente per territorio per il culto cattolico è indicato come “Ordinario
Diocesano”;
c) la Legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, è indicata come
“Legge n. 68/99”;
d) la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è indicata come “Legge 833/78”;
e) il Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali, è indicato come “DPR 761/79”;
f) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995, concernente lo schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari, è indicato come “D.P.C.M. del 19 maggio 1995 ”;
g) il Piano Sanitario Regionale 2005/2007 è indicato come “PSR 2005/2007”
h) il protocollo d’intesa stipulato in data (…) tra la Giunta regionale e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie è indicato come “protocollo d’intesa”.
Art. 2
Oggetto del servizio di assistenza religiosa
1. Ai sensi dell’art. 38 della Legge 833/78, del P.S.R. 2005/2007 (paragrafo 5.2.2.8) e di quanto previsto dal D.P.C.M. del 19 maggio 1995 nonché delle norme ivi richiamate, l’Azienda sanitaria istituisce il servizio di assistenza religiosa il cui ordinamento è disciplinato dalla presente convenzione.
2. L’assistenza religiosa è svolta, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, dall’assistente religioso in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall’Ordinario diocesano, nelle strutture di ricovero dell’Azienda sanitaria.
3. Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi dell’Azienda sanitaria, la direzione aziendale assume le proprie decisioni sentiti gli assistenti religiosi.
4. L’Ordinario diocesano provvede a designare, anche al di fuori del personale di assistenza religiosa, un membro del comitato etico locale dell’Azienda sanitaria di cui al paragrafo 3.1.3. del P.S.R. 2005/2007 e all’art. 99 L.R. 40/2005.
5. Il servizio di assistenza religiosa è gratuito.
Art. 3
Destinatari dell’assistenza religiosa
1. Il servizio di assistenza religiosa è rivolto, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini:
-agli assistiti delle strutture di ricovero di competenza territoriale dell’Azienda sanitaria;
-ai familiari dei medesimi assistiti;
-al personale dell’Azienda sanitaria, compatibilmente con l’assolvimento dei propri obblighi di servizio.
Art. 4
Assunzione e cessazione del servizio di assistenza religiosa
1. L’Azienda sanitaria, d’intesa con l’Ordinario diocesano e sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui al protocollo d’intesa, determina in n. (…) il numero degli assistenti religiosi cui affidare il servizio di assistenza religiosa.
2. Il servizio di assistenza religiosa è affidato ad assistenti religiosi assunti a ruolo. Il predetto servizio, d’intesa tra le parti, può essere assicurato anche da assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale.
3. La designazione degli assistenti religiosi assunti a ruolo e la loro sostituzione compete all’Ordinario diocesano o al suo delegato.
4. Possono essere assunti a ruolo ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DPR 761/79,conformemente ed analogamente a quanto previsto per alcune categorie dalla legge 68/99 e stante il regime derogatorio introdotto dal citato DPR 761, gli assistenti religiosi in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
5. La nomina dell’assistente religioso da parte dell’Azienda sanitaria instaura un rapporto di impiego speciale, disciplinato dalla vigente normativa e dalla presente convenzione.
6. Il servizio svolto dagli assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale è disciplinato dalle norme contenute in specifiche convenzioni stipulate tra l’Azienda sanitaria e l’Ordinario diocesano, secondo le linee generali stabilite dal protocollo d’intesa e dalla presente convenzione.
Art. 5
Diritti e doveri del personale di assistenza religiosa
1. Per l’esercizio della propria azione pastorale, gli assistenti religiosi dipendono unicamente dall’Ordinario diocesano, il quale provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti fra gli assistenti religiosi in servizio presso la stessa Azienda sanitaria.
1. bis Nel caso di più assistenti nella stessa struttura ospedaliera o presidio unico riconosciuto si può individuare la figura dell’assistente coordinatore di nomina dell’Ordinario diocesano.
2. In caso di assenza dal servizio di un assistente religioso per il riposo settimanale, festa infrasettimanale, recupero per festività soppresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortunio, l’ordinario diocesano provvede alla sua sostituzione, possibilmente con un sostituto fisso. Tale sostituto usufruirà dello stesso trattamento economico previsto per l’assistente religioso in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato. Il trattamento economico verrà corrisposto al sostituto anche nel caso che il titolare fruisca del congedo ordinario. Nei casi di urgenza provvede direttamente l’assistente religioso, dandone immediata comunicazione all’Azienda sanitaria e all’ordinario diocesano.
3. Nelle strutture ove il servizio di assistenza religiosa è svolto da due o più unità di personale, l’ordinario diocesano provvede alla sostituzione degli assistenti religiosi, con le modalità di cui al precedente comma 2, solo in caso di assenza dal servizio degli stessi non inferiore a 30 giorni.
4. L’assistente religioso può essere coadiuvato da altre persone. L’assistente religioso comunica alla Direzione Aziendale i nominativi dei sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, o laici, che lo coadiuvano continuativamente o saltuariamente senza oneri per l’Azienda sanitaria. Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa, l’Ordinario diocesano e i parroci dei ricoverati hanno accesso ai locali delle strutture di ricovero dell’Azienda sanitaria con le stesse modalità del personale di assistenza religiosa.
5. Ferma restando la piena autonomia operativa degli assistenti religiosi, la direzione aziendale assume le proprie decisioni in ordine alle esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi dell’Azienda, sentiti gli assistenti religiosi.
6. In caso di pericolo di vita, a richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono impedire di svolgere il proprio ministero al personale di assistenza religiosa che è tenuto comunque ad uniformarsi alle opportune prescrizioni igienico-sanitarie.
7. Il personale di assistenza religiosa, oltre all’aggiornamento obbligatorio organizzato dall’Azienda per il personale, ha diritto di partecipare a iniziative di aggiornamento facoltativo ai sensi dell’art. 29 del CCNL del 7.4.1999 come modificato dall’art. 20 del CCNL del 19.04.2004.
8. Il personale di assistenza religiosa collabora, nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, alle iniziative di formazione e di educazione alla salute promossi dall’Azienda per quanto attiene alla dimensione etica/esistenziale della professione e ai valori spirituali legati alla salute.
9. Il personale di assistenza religiosa ha diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) preparati dalle competenti strutture dell’Azienda al costo determinato per il restante personale dipendente. Tale costo, qualora determinato per solo uno dei pasti giornalieri, si applica anche agli altri pasti richiesti dal personale di assistenza religiosa.
10. Il personale di assistenza religiosa può consumare i pasti nel proprio alloggio in coincidenza con l’orario di apertura della mensa o di somministrazione dei pasti al personale sanitario in servizio oppure, in alternativa, usufruire della mensa del personale.
Art. 6
Orario di servizio e reperibilità del personale di assistenza religiosa
1. Il personale di assistenza religiosa svolge i propri compiti, di cui al precedente art. 2, in orari fissi, comunicati all’Azienda sanitaria, comunque non inferiori al monte orario mensile previsto dalla normativa statale.
2. La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. A tal fine il personale di assistenza religiosa garantisce la propria reperibilità per i casi urgenti nelle ore notturne e, comunque, al di fuori dell’orario di servizio.
3. Fuori degli orari di cui al precedente comma e in ogni altro caso di assenza dal servizio, anche di notte, previamente comunicata all’Azienda sanitaria, l’assistenza religiosa è assicurata, per i casi urgenti, da persona designata dall’assistente religioso.
4. La reperibilità per i casi urgenti fuori orario di servizio nelle strutture cui sono assegnati due o più assistenti religiosi è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.
5. Nessun compenso è dovuto dall’Azienda sanitaria per la reperibilità relativa ai casi urgenti di cui ai precedenti commi.
Art. 7
Trattamento economico del personale di assistenza religiosa
1. Il trattamento economico del personale di assistenza religiosa sarà calcolato secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente con riferimento a quello applicato al personale di categoria D. Al personale di assistenza religiosa spettano le progressioni economiche orizzontali di categoria previste dalla Contrattazione Collettiva vigente.
1. bis Il trattamento economico dell’ assistente coordinatore di nomina dell’Ordinario diocesano, di cui al comma 1 bis dell’art. 5 della presente convenzione, è quello previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale al personale della categoria “Ds”.
2. Il personale di assistenza religiosa è tenuto ad assicurare dieci pronte disponibilità mensili che saranno retribuite secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente per il personale delle Aziende sanitarie.
Art. 8
Locali ed attrezzature del servizio di assistenza religiosa
1. Per lo svolgimento dell’assistenza religiosa, sia nelle strutture di ricovero già attive, sia in quelle in corso di strutturazione, è garantito l’uso di n. (…) locali per le funzioni di culto, di n. (…) locali per l’attività religiosa relativa ai servizi mortuari, con relative sacrestie, e di n. (…) locali ad uso di ufficio e alloggio, così come risulta dall’elenco contenuto nell’allegato n. 1 alla presente convenzione. Al servizio di assistenza religiosa verrà garantito, in orari concordati, l’uso non esclusivo di spazi aziendali per riunioni.
2. All’assistente religioso viene messo a disposizione un locale per l’alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicante con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa, adeguatamente arredato.
3. I locali indicati ai comma precedenti vengono resi disponibili entro (…) giorni dalla data di firma della presente convenzione. In caso di indisponibilità dei locali entro detto termine, l’Azienda sanitaria si impegna a mettere a disposizione del personale di assistenza religiosa una sede temporanea idonea al servizio.
4. Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie, nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell’Azienda sanitaria. L’assistente religioso è, comunque, consegnatario responsabile dei beni mobili ed immobili destinati all’assolvimento del servizio.
Art. 9
Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie tra Azienda sanitaria e Ordinario diocesano relativamente all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione è demandata alla apposita commissione regionale prevista nel protocollo d’intesa.
2. L’Azienda sanitaria e l’Ordinario diocesano si impegnano ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni adottate dalla suddetta commissione.
Autore:
Regione Toscana - Conferenza Episcopale Toscana
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ospedali, Ministri di culto, Cappellani, Assistenza spirituale, Libertà religiosa, Diritto alla salute, Malati, Case di cura
Natura:
Protocollo di intesa