Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2005

Protocollo di intesa 01 aprile 2003

Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle Aziende Sanitarie, 1 aprile 2003.

L’anno 2003, il giorno uno del mese di aprile, in Lastra a Signa, Eremo di Lecceto,

TRA

La Regione Toscana, rappresentata dal Presidente Claudio Martini, autorizzato alla firma giusta deliberazione 274 della GRT del 24.03.2003

E

La Conferenza Episcopale Toscana, rappresentata da Mons. Alessandro Plotti

PREMESSO CHE

1) l’art. 38 della legge 23/12/1978 n. 8333 prevede che presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale deve essere assicurato il servizio di assistenza religiosa e, in particolare, dispone che l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica deve avvenire attraverso specifiche intese fra l’Unità sanitaria locale e gli Ordinari diocesani competenti per territorio;

2) l’art. l l della legge 25/3/1985, con la quale si ratifica e si dà esecuzione all’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’l 1 febbraio 1929, garantisce la libertà religiosa e 1’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici che siano degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche e prevede che l’assistenza spirituale nei confronti dei medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità;

3) il Piano sanitario regionale 1999-2001, parte IV lett.A, in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa sopra citata, prevede che le Aziende sanitarie sono tenute a disciplinare l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli Ordinari diocesani competenti per territorio e, a tal fine, stabilisce che la Giunta regionale predispone, d’intesa con la Conferenza Episcopale Toscana, apposito schema tipo di convenzione;

4) la Giunta regionale. con deliberazione n. 119 del 7 febbraio 2000, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie e lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le aziende sanitarie e gli ordinari diocesani;

5) in data 29 febbraio 2000, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al punto precedente, è stato stipulano un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie;

6) il Piano sanitario regionale 2002-2004, al paragrafo 5, punto 5.3.2.19, prende atto di quanto disposto dal precedente Piano sanitario in relazione al servizio di assistenza religiosa e, confermando tali disposizioni per il triennio di vigenza del Piano, impegna la Giunta regionale a provvedere all’aggiornamento, d’intesa con la Conferenza Episcopale Toscana, dello schema tipo di convenzione adottato;

7) secondo quanto previsto dal sopra citato Piano sanitario regionale 2002-2004, è necessario procedere all’aggiornamento sia del protocollo d’intesa stipulato in data 29 febbraio 2000 per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie sia dello schema tipo di.convenzione da stipularsi tra le aziende sanitarie e gli ordinari diocesani;

SI CONVIENE

ART. 1

1. Nella presente intesa:
a) l’Azienda Unità sanitaria locale e 1’Azienda Ospedaliera sono indicate con la dicitura “Azienda Sanitaria”;
b) l’ordinario diocesano competente per territorio per il culto cattolico è indicato come “Ordinario Diocesano”.

ART. 2

1. Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso le strutture di ricovero l’esercizio della libertà religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie della confessione cattolica, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini.
2. La presente intesa, in conformità con quanto disposto dalle norme concordatarie, statali e regionali vigenti in materia, definisce gli indirizzi e le direttive per la disciplina del servizio di assistenza religiosa, così come definito nel comma precedente.
3. Sulla base degli indirizzi e delle direttive contenute nella presente intesa e nel rispetto dello schema tipo di convenzione allegato, le Aziende sanitarie e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiose da assicurare nelle strutture di ricovero presenti sul territorio dell’Azienda.
4. La Regione Toscana, entro sei mesi dalla stipula del presente protocollo, si impegna ad aprire un tavolo di confronto tra i soggetti interessati per la promozione di intese atte a definire le condizioni e le modalità per l’estensione del servizio di assistenza religiosa alle strutture ospedaliere private operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.

ART. 3

1. L’Azienda sanitaria, d’intesa con l’Ordinario diocesano, determina il numero degli assistenti religiosi cui affidare il servizio di assistenza religiosa.
2. Il numero di assistenti religiosi viene concordato tenendo conto della rilevanza dell’attività di ricovero, in coerenza con le previsioni aziendale concernenti il percorso assistenziale al fine di garantire qualità, efficienza ed efficacia nell’assolvimento del servizio. Il numero degli assistenti religiosi viene concordato in funzione dei seguenti criteri:
– numero di ricoveri riferito all’anno precedente;
– numero e dimensioni delle strutture di ricovero, loro eventuale articolazione in più sedi e dislocazione delle stesse sul territorio di competenza dell’Azienda sanitaria.
3. In relazione alle diversificate esigenze dell’assistenza religiosa, nelle Aziende sanitarie in cui debbano essere designati due o più assistenti religiosi, 1’Ordinario diocesano potrà conferire l’incarico, oltre che a sacerdoti, a diaconi permanenti e a religiose, in numero non superiore alla meta del totale degli assistenti previsti.

ART. 4

1. Il servizio di assistenza religiosa è svolto da assistenti religiosi assunti a ruolo dall’Azienda sanitaria, su proposta dell’Ordinario diocesano. Sulla base di apposita intesa fra le parti, il suddetto servizio può essere assicurato anche da assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale.
2. Nelle Aziende sanitarie in cui debbano essere designati due o pin assistenti religiosi in regime convenzionale 1’Ordinario diocesano e 1’Azienda sanitaria possono stipulare un’unica convenzione relativamente ai diversi soggetti incaricati dell’assistenza religiosa; la loro designazione o sostituzione, decretata dall’Ordinario diocesano e comunicata e all’Azienda, non richiede modifica della convenzione in atto.
3. Al fine di assicurare la continuità del servizio di assistenza religiosa, 1’Azienda sanitaria pub stipulare apposite intese con altre Aziende sanitarie della Regione Toscana o di altra regione, in modo da far fronte a situazioni di difficoltà in ordine alla copertura dei posti di assistente religioso.
4. Le intese indicate al comma precedente, per la cui stipula devono essere sentiti gli Ordinari diocesani interessati, possono prevedere la copertura dei posti di assistente religioso con personale dipendente o con personale incaricato in regime convenzionale.

ART. 5

1. La risoluzione di eventuali controversie tra Azienda sanitaria e ordinario diocesano relativamente all’interpretazione o l’applicazione delle convenzioni di cui all’art. 2 comma 3 viene demandata ad una commissione regionale.
2. La commissione regionale viene appositamente costituita ogni qual volta insorga una controversia nei casi di cui al comma precedente.
3. La commissione regionale, nominata dalla Giunta regionale, è così costituita:
a) un membro designato dalla Giunta regionale;
b) un membro designato dalla Conferenza Episcopale Toscana;
c) un membro designato d’intesa fra i membri di cui alle precedenti lettere a) e b).

ART. 6

Le parti convengono di valutare la ricezione di eventuali proposte di integrazione e modifica a seguito della recognitio degli organi ecclesiastici competenti.