Protocollo 19 giugno 1998, n.111/bis-A.C.C.
Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli affari dei culti. Servizio Affari dei culti. Prot. 111/bis-A.C.C. concernente: “Riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto cattolico” 19 giugno 1998.
Con riferimento alla circolare n. 111 del 20/04/1998 si rende necessario fornire ulteriori elementi interpretativi riguardo ad alcuni atti istruttori richiesti per il riconoscimento giuridico di specifiche tipologie di enti.
Tali chiarimenti sono stati sollecitati dagli organismi centrali della chiesa – a cui è stata inviata copia della circolare – e trovano adesione da parte di questa Direzione Generale.
In particolare va meglio definito l’accertamento del carattere “non locale” richiesto per associazioni pubbliche di fedeli e società di vita apostolica laddove nella citata circolare allo stesso è stato attribuito il significato di svolgimento dell’attività istituzionale nell’ambito territoriale di almeno due Diocesi.
Al riguardo – fermo restando che l’indicazione data nelle schede costituisce un valido indirizzo in via generale – occorre precisare che il difetto di tale requisito non rappresenta elemento ostativo al riconoscimento qualora il carattere non locale richiesto dall’art. 9 della legge 222/85 venga attestato dalla Santa Sede.
Potrebbe verificarsi infatti che un ente delle tipologie indicate pur non estendendo la sua attività in almeno due Diocesi operi in un territorio diocesano di particolare estensione soddisfacendo in tal modo alla prescrizione della legge 222/85.
Va inoltre soggiunto – sempre in ordine al carattere non locale – la non necessarietà del nulla osta dell’Ordinario Diocesano della Diocesi a cui appartiene l’ente essendo sufficiente a soddisfare tale requisito il decreto di erezione canonica.
Per quanto concerne il riconoscimento dell’ente chiesa si fa osservare che la funzione pastorale svolta dal medesimo – richiesta tra gli elementi specifici da acquisire per l’istruttoria – è da intendersi implicitamente contenuta nella dichiarazione di apertura al culto pubblico.
Posto che comunque la funzione pastorale nella maggior parte dei casi è desumibile dal provvedimento di erezione canonica si rammenta che le prescrizioni dell’art. 11 della legge 222/85 richiedono come unici requisiti essenziali ai fini del riconoscimento l’apertura al culto pubblico e la non annessione ad altro ente ecclesiastico.
Si richiama l’attenzione su quanto sopra esposto considerato che le precisazioni formulate costituiscono parte integrante della citata circolare n. 111.
Il Direttore Generale
Autore:
Ministero dell'Interno - Direzione generale degli affari dei culti
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Carattere non locale, Associazioni pubbliche di fedeli, Società di vita apostolica, Apertura al culto pubblico
Natura:
Protocollo