Protocollo 18 giugno 1997, n.FG-1-467/ACA
Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli Affari dei Culti. Servizio Affari dei Culti.
Prot.n. FG-1-467/ACA, 18 giugno 1997.
OGGETTO: Celebrazione matrimonio – Ministro di culto Ermanno Giuliato.
Con la nota in riferimento é stato fatto presente che l’ufficiale dello stato civile del Comune di Villorba avrebbe rifiutato l’autorizzazione alla celebrazione di un matrimonio al ministro di culto in oggetto, la cui nomina risulta approvata da questo Ministero per l’intera provincia di Treviso, giusta provvedimento in data 8 marzo 1977.
Il predetto rifiuto, basandosi su una rigida applicazione dell’art. 26 del R.D. n. 289/1930, avrebbe a motivo la circostanza che nè il ministro di culto nè i nubendi risiedono a Villorba.
Al riguardo, pur con la consapevolezza dei delicati profili che la materia presenta, si concorda con la diversa opinione fatta presente da codesta Congregazione – e che risulta ormai condivisa pressocchè unanimemente – secondo cui il ministro di culto acattolico può validamente celebrare matrimoni entro il proprio ambito territoriale di competenza, quale risulta dal decreto governativo di approvazione della nomina.
Ai fini del consolidarsi di tale assunto un ruolo determinante e stato svolto dal Consiglio di Stato, il cui avviso opportunamente e stato richiamato ne “Lo stato civile italiano” settembre 1995, pag. 665.
Ma vi e di più, dal momento che già da svariati anni sembra essere instaurata da parte degli ufficiali dello stato civile una interpretazione addirittura più elastica (suffragata dal consenso delle superiori competenti autorità quali i Procuratori della Repubblica) della validità territoriale dell’approvazione governativa; infatti risulta che ministri di culto presentatisi ad un Ufficio di stato civile differente da quello per il quale il loro decreto di nomina era stato notificato, esibendo il decreto stesso, hanno ottenuto di poter celebrare – anche al di fuori della propria circoscrizione territoriale – matrimoni validi per gli effetti civili in applicazione dell’art. 26, 2° comma, del R.D. n. 289/1930.
Tale orientamento, peraltro mai seguito da quest’Ufficio, poggia su talune opinioni dottrinarie e decisioni giurisprudenziali (Cosi il Tribunale di Caltanissetta, in sede penale ed in sede civile, rispettivamente il 21 novembre – 9 dicembre 1958 ed il 20 febbraio – 8 aprile 1959), condiviso, tra l’altro, dal Ministero di Grazia e Giustizia, cui la presente e diretta per conoscenza; si ricorda infatti che, con nota n. 26-14-5 del 7 gennaio 1984. indirizzata a quest’Ufficio, il predetto Dicastero ha espresso l’avviso che fosse “quanto mai opportuno investire nuovamente della questione il Consiglio di Stato al quale si prospetterebbero tutte le argomentazioni addotte …” (la vicenda si e conclusa poi con un altro parere reso dall’Alto Consesso in data 16 marzo 1984 in cui si ribadiva che il ministro di culto acattolico non può celebrare matrimoni se non nell’ambito territoriale indicato con l’atto di approvazione).
Tutto ciò premesso, si auspica che nuovi contatti tra le autorità interessate – Ufficiale di stato civile, Procura della Repubblica, Ministero di Grazia e Giustizia – possano giovare a risolvere favorevolmente la questione anche al fine di non creare disparità di trattamento con analoghi casi.
Al Ministero di Grazia e Giustizia ed alla Prefettura di Treviso, si trasmette, per opportuna conoscenza, copia dell’esposto qui pervenuto.
Autore:
Ministero dell'Interno
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Residenza, Ministro di culto, Celebrazione, Ufficiale dello stato civile, Autorizzazione
Natura:
Protocollo