Pronuncia 04 ottobre 1994, n.121
Giurì di autodisciplina pubblicitaria. Pronuncia 4 ottobre 1994, n. 121: “Comitato di controllo c. Chiesa Nazionale di Scientology d’Italia, R.C.S. Pubblicità S.p.A.”.
(Vanzetti; Auteri)
(omissis)
Il Giurì ritiene di non avere il potere di pronunciare nei confronti della Chiesa di Scientology che non ha aderito al codice di autodisciplina. é vero che il contratto di inserzione è stato concluso con un editore che inserisce la clausola di accettazione del codice di autodisciplina nelle condizioni generali di contratto riprodotte sui moduli a stampa con cui conclude di regola i contratti con gli inserzionisti. Ma nel caso in esame il contratto è stato concluso con scambio di lettere e la Chiesa di Scientology, che non è inserzionista abituale, poteva non conoscere le condizioni generali di contratto dell’editore. Ciò tuttavia non esime il Giurì dal pronunciarsi in relazione alla pubblicità censurata nei confronti dell’editore (o meglio di RCS Pubblicità) che ha pubblicato tale pubblicità.
La possibilità di valutare sulla base del codice di autodisciplina i due annunci contestati dal Comitato di controllo dipende dalla qualificazione di tali annunci come pubblicità nonostante essi provengano da un gruppo religioso e siano rivolti, almeno principalmente, a propagandare le idee di tale gruppo. In linea generale non si può dubitare, alla stregua della definizione di pubblicità accolta nelle “norme preliminari e generali del codice di autodisciplina”, che non costituisce pubblicità un annuncio, sia pure diffuso a pagamento e attraverso i mezzi di comunicazione di massa, che sia rivolto a diffondere le idee di un gruppo religioso, come è certamente la Chiesa Nazionale di Scientology. Tanto basta a respingere le censure rivolte dal Comitato di controllo all’annuncio che presenta le testimonianze di diverse persone sull’influenza che ha avuto Scientology sulla loro vita personale o professionale: tali testimonianze riguardano l’esperienza religiosa o spirituale, vengono utilizzate per promuovere le idee di Scientology e quindi non possono essere valutate sulla base dell’art. 4 del c.a.p. che, in conformità alle finalità del codice, si riferisce alla utilizzazione di testimonianze di persone per promuovere la vendita di beni o servizi.
Ciò non esclude che anche gli annunci di un gruppo religioso (o di una associazione che persegua fini ideali e non economici) possano assumere natura pubblicitaria nella misura in cui sono rivolti a promuovere la cessione di beni o la prestazione di servizi dietro corrispettivo. Ciò si deve ritenere certamente con riguardo al caso in cui la cessione di prodotti o la prestazione di servizi avvenga nell’ambito di una vera e propria attività di impresa, che può essere svolta anche da una associazione riconosciuta o non riconosciuta, sia che tale attività sia strumentale al perseguimento dei fini ideali dell’associazione, sia che serva a procurare i mezzi finanziari per perseguire tali fini. Ma, al di là di tale ipotesi, ciò si può dire anche in tutti i casi in cui vengano pubblicizzati beni o servizi offerti dietro corrispettivo, e forse anche nel caso in cui l’offerta dei beni e servizi sia strumentale rispetto alle finalità ideali dell’associazione e il corrispettivo abbia la sola funzione di coprire i relativi costi. Si potrebbe considerare infatti che anche in quest’ultimo caso ci si trova di fronte ad una “comunicazione… diretta a promuovere la vendita di beni o servizi”, che dà luogo all’esigenza di una tutela sia dei destinatari della comunicazione che degli imprenditori che offrono beni o servizi in concorrenza con l’associazione o il gruppo religioso.
Nel caso in esame la questione accennata si pone sia con riguardo alla parte degli annunci che invita a scrivere alla Chiesa Nazionale di Scientology “per sapere come ottenere una copia del libro “Che cos’è Scientology”, sia con riguardo alla parte di uno dei due annunci che parla del programma Narconon di recupero dei tossicodipendenti. Ma, quanto al primo punto, è chiaro che l’annuncio vuole invitare i lettori a informarsi sulle idee di Scientology e solo a tale fine indica il modo di procurarsi una copia del libro senza peraltro pubblicizzarne i pregi e le condizioni di offerta (e senza neppure suggerire che l’offerta sarebbe gratuita). Quanto al secondo punto, è dubbio se l’annuncio offra un servizio di Scientology o di enti collegati o si limiti a presentare una delle iniziative sociali in cui vengono applicate le idee di Scientology, ma è certo che non è stato allegato né provato che il trattamento venga offerto dietro un corrispettivo. Pertanto gli annunci non hanno natura pubblicitaria neppure per gli aspetti qui esaminati.
P.Q.M.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara non esservi luogo a provvedere nei confronti della Chiesa Nazionale di Scientology d’Italia. Pronunciando nei soli confronti di R.C.S. Pubblicità, dichiara che i messaggi denunciati non costituiscono pubblicità.
Autore:
Giurì di autodisciplina pubblicitaria
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Chiesa di Scientology, Annunci religiosi, Natura non pubblicitaria dell'annuncio
Natura:
Pronuncia