Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Dicembre 2004

Progetto di legge 29 dicembre 1999

Lombardia. Approvazione del progetto di legge: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”, 29 dicembre 1999.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia” n. 2 del 10 gennaio 2000)

La Giunta regionale

Vista la l.r. 9 maggio 1992, n. 20 “Norme per la realizzazione di edifici e di attrezzature destinate a servizi religiosi “;

Considerato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile 1993 n. 195 è necessario apportare modifiche ed inserire integrazioni alla citata legge al fine di consentirne l’applicazione a tutte le Confessioni religiose comprese quelle “senza intese” con lo Stato italiano purché riconosciute in base alla vigente legislazione e che risultino significativamente insediate nelle comunità locali;

Rilevato, inoltre, che a seguito dell’esperienza di questi anni è necessario inserire ulteriori modifiche alla legge in argomento riferite in particolare all’insediamento di attrezzature religiose nei nuovi quartieri e alle modalità di quantificazione e di erogazione dei contributi per l’edilizia religiosa;

Visto il progetto di legge “Modifiche e integrazioni della legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi” e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo. Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare il progetto di legge “Modifiche e integrazioni della legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”.

2) Di trasmettere il presente progetto di legge al Consiglio Regionale per l’approvazione.

Progetto di legge “Modifiche e integrazioni della legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”.

Arti

(Sostituzione dell’art. 1 della I. r. 9 maggio 1992, n. 20)

1. L’art. 1 della 1. r. 9 maggio 1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Finalità)

1. La regione e i comuni lombardi concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui alla presente legge, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito dei comuni ove siano realizzati gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere applicate anche agli enti delle confessioni religiose diverse da quelle indicate al precedente comma 1,

purché aventi personalità giuridica e una presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito dei comuni ove siano effettuati gli interventi disciplinati dalla presente legge ed i cui statuti esprimano chiaramente il carattere religioso delle finalità istituzionali e previa stipulazione di apposita convenzione tra il comune e le confessioni interessate.”

Art. 2

(Modifiche e integrazioni dell’art. 2 della L. r. 9 maggio 1992, n. 20)

1. La lett. a) del comma i dell’art. 2 della 1. r. 9 maggio 1992 n. 20 è sostituita dalla seguente:

“a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, compresa l’area destinata al sagrato.”.

2. Dopo il comma 2 dell’art. 2 della I. r. 9 maggio 1992, n. 20 è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Gli edifici di culto e le altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruite con i contributi di cui alla presente legge non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent’anni dall’erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi costruiti su aree espropriate e cedute in diritto di superficie alle Confessioni religiose assegnatarie, le quali sono tenute al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d’uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Art. 3

(Sostituzione dell’art. 3 della I. r. 9 maggio 1992, n. 20)

1. L’art. 3 della 1. r. 9 maggio 1992, n. 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Rapporti con la pianificazione urbanistica comunale)

i. In fase di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti, le aree che attualmente accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse anche di carattere sovracomunale, sono specificamente individuate e disciplinate nonché computate nella loro misura effettiva nell’ambito della dotazione complessiva di attrezzature pubbliche o di uso pubblico previste dalla vigente legislazione.

2. Qualora sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti residenziali gli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti devono necessariamente assicurare nuove aree per attrezzature religiose, comprese quelle destinate ad accogliere attrezzature religiose di carattere sovracomunale, in misura non inferiore a 1,5 mq/ab, localizzandole per quanto possibile in continuità con quelle esistenti.

3. Nelle zone C di nuova espansione, di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, laddove le Confessioni religiose interessate segnalino la necessità di autonomi e specifici centri religiosi da porre al servizio degli insediamenti programmati, le aree per attrezzature religiose devono essere garantite per una superficie pari, di massima, al almeno 5.000 mq.

4. le varianti di piano regolatore generale comunale dirette ad adeguare lo strumento urbanistico stesso ai disposti di cui al presente articolo sono assunte

con le procedure semplificate di cui all’art. 3 della 1. r. 23 giugno 1997, n. 23 “Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio”.

Art. 4

(Modifiche e integrazioni dell’art. 4 della I. r. 9 maggio 1992, n. 20)

1.11 comma i dell’art. 4 della 1. r. 9 maggio 1992, n. 20 è sostituito dal seguente:

“i. In ciascun comune almeno l’8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate al precedente art. 2 nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all’acquisto delle aree necessarie. Tale fondo viene determinato con riguardo a tutte le concessioni edilizie rilasciate nell’anno precedente e deve essere incrementato di una quota anch’essa non inferiore all’8% computata in base:

a) al valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai titolari delle concessioni edilizie a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;

b) al valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

c) ad ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.”

2.11 comma 3 dell’art. 4 della 1. r. 9 maggio 1992, n. 20 è sostituito dal seguente:

“3. A tal fine le autorità religiose competenti, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna confessione, trasmettono ai comuni entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente, corredato dalle relative previsioni indicative di spesa.”.

3.Il comma 4 dell’art. 4 della 1. r. 9 maggio 1992, n. 20 è sostituito dal seguente:

“4. Entro il successivo 30 novembre il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrano tra quelli di cui al precedente art. 2, comma 1, ripartisce i predetti contributi tra le confessioni religiose che ne abbiano fatto istanza, proporzionalmente alla loro consistenza ed incidenza sociale nel comune, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi, da corrispondersi entro trenta giorni dall’esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, devono essere utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione e la relativa spesa documentata con apposita relazione che gli enti assegnatari devono trasmettere al comune alla scadenza del predetto termine.”