Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Luglio 2004

Progetto di legge 19 settembre 2003, n.2492

Senato della Repubblica. XIV legislatura. Disegno di legge, di iniziativa del Senatore Maurizio Eufemi, n. 2492 del 19 settembre 2003: “Salvaguardia dei beni delle parrocchie e delle altre rappresentanze religiose ubicate nei comuni minori”.

Onorevoli Senatori. – Appare opportuno approvare sollecitamente, con norma ad hoc, la disposizione sulla salvaguardia e sul recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie cattoliche, nonché delle rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
La misura era originariamente prevista nell’articolo 2, comma 6, dell’ampio disegno di legge (atto Camera n. 1174, approvato in testo unificato), contenente una nutrita serie di misure di sostegno e valorizzazione dei 5.838 comuni «minori», con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2003, i cui tempi di esame si stanno però dilatando al Senato (atto Senato n. 1942), per la necessità di approfondimenti di taluni aspetti del tutto differenti ed indipendenti da quello qui evocato.
Ricordiamo che sulla formulazione finale di questa specifica disposizione si è già riscontrato il consenso di tutti i gruppi parlamentari e che la relativa copertura finanziaria è totalmente autonoma e autosufficiente rispetto alla restante parte del disegno di legge, derivando dalla quota dei proventi delle estrazioni del gioco del lotto riservata annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi della legge finanziaria per il 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Sul versante delle parrocchie, secondo i dati forniti dalla Conferenza episcopale italiana nell’audizione del 27 giugno 2002 dinanzi alle Commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera dei deputati, quelle interessate saranno 10.279 (pari a circa il 40 per cento del totale) e faranno capo a tutte le 227 diocesi italiane.
Le altre confessioni religiose con le quali il nostro Stato ha stipulato intese sono, in ordine cronologico: Chiese rappresentate dalla tavola valdese; Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno; Assemblee di Dio in Italia; Unione delle comunità ebraiche italiane; Unione cristiana evangelica battista d’Italia; Chiesa evangelica luterana in Italia.
Per i motivi sovraesposti, raccomandiamo la rapida approvazione del presente disegno di legge che è vivamente attesa e sollecitata dalle comunità locali civili e religiose.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinate agli stessi.