Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Luglio 2004

Progetto di legge 19 giugno 2003, n.4089

Camera dei Deputati. XIV legislatura.
Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Domenico Di Virgilio, n. 4089 del 19 giugno 2003: “Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di obiezione di coscienza agli interventi per l’interruzione della gravidanza”.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto di
proporre obiezione di coscienza nell’ordinamento giuridico italiano ha una tutela costituzionale, indicata negli articoli 2 (diritti dell’uomo), 19 (liberta` di pensiero), 21 (liberta` religiosa) e ribadita dalle sentenze della Corte costituzionale sia in materia di servizio militare sia in materia di aborto (nn. 196 e 445 del 1987). La vita umana e` un valore fondamentale: la sua tutela e` la radice dell’intero ordinamento giuridico (Hominum causa omne ius constitutum est). Questo giustifica la previsione dell’obiezione di coscienza anche quando la centralita` di una lesione della vita umana, consentita dall’ordinamento in situazioni eccezionali, appaia remota, come e` il caso del servizio militare prestato in tempo di pace in un sistema costituzionale, come quello italiano, che (articolo 11 della Costituzione) rifiuta la guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali.
La legge 12 ottobre 1993, n. 413, ha previsto l’obiezione di coscienza addirittura per la sperimentazione animale. Ne deriva la evidente necessita` di intendere l’obiezione di coscienza in materia di aborto nel modo piu` ampio, atteso che, nella coscienza dell’obiettore, l’atto abortivo costituisce soppressione attuale di un essere umano. Ne´ la coscienza individuale appare priva di obiettiva ragionevolezza, posto che il Comitato nazionale di bioetica nel suo documento pubblicato il 12 luglio 1996 su « Identita` e Statuto dell’embrione umano»
ha concluso affermando, all’unanimita` « il dovere morale di trattare l’embrione umano, fin dalla fecondazione, come una persona ». E` questo un giudizio che ha trovato autorevolissimo conforto nelle motivazioni della sentenza n. 35 del 1997 della Corte costituzionale dove si dichiara che « il diritto alla vita fin dalla fecondazione » ha trovato « un sempre maggior riconoscimento anche a livello internazionale e mondiale ».
Peraltro, si sono manifestate recentemente alcune incertezze nell’interpretazione dell’articolo 9 della citata legge n. 194 del 1978, a seguito dell’introduzione nel mercato farmaceutico italiano di un prodotto a base di Levonorgestrel, denominato « Norlevo », capace di impedire l’annidamento dell’ovulo fecondato in utero. Tale effetto, nonostante il linguaggio non scientifico che denomina l’uso del Levonorgestrel come « pillola del giorno dopo » o « contraccezione di emergenza », e` assolutamente sicuro, tanto che lo stesso foglio illustrativo del prodotto ricorda la frequente possibilita` di distruzione dell’ovulo fecondato. Va ricordato che tale indicazione e` stata imposta dal tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva annullato il decreto di autorizzazione alla vendita del « Norlevo » per l’equivocita` del foglio illustrativo dove non si spiegava « in maniera chiara e non equivoca » che « il farmaco agisce sull’ovulo fecondato impedendo le successive fasi del processo biologico della procreazione ». Immediatamente dopo l’introduzione in commercio del « Norlevo » si e` posto il problema se il personale delle farmacie sia facoltizzato, se obiettore, a non tenere in farmacia tale prodotto o a non consegnarlo alla clientela che ne fa richiesta. Piu` recentemente nella regione Campania e` stata emanata una circolare (n. 22886 del 4 febbraio 2003) secondo la quale neppure i medici obiettori sarebbero facoltizzati a non prescrivere il suddetto prodotto. Sebbene tale circolare possa ritenersi, forse, revocata (missiva protocollo 2003/0138750 del 29 aprile 2003 della regione Campania) restano gravi equivocita` che debbono essere risolte per dare tranquillita` alla coscienza di tanti opera¬tori sanitari e per stabilire regole e comportamenti certi in un delicato settore.
L’articolo 1 della legge n. 194 del 1978, impegnando la Repubblica a tutelare la vita umana fin dal suo inizio (identificabile ovviamente nel concepimento-fecondazione) gia` fornisce un criterio interpretativo in favore della estensione della obiezione anche alle fasi della vita umana che precedono l’annidamento. Che poi i farmacisti debbano essere considerati « personale sanitario » ai sensi del successivo articolo 9 e` espressamente stabilito dall’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 28 luglio 1934, n. 1265.
Contro l’interpretazione secondo la quale la citata legge n. 194 del 1978 all’articolo 9 comprende tra le attivita` specificamente dirette alla interruzione di gravidanza anche il « Norlevo » si e` osservato che la gravidanza comincerebbe soltanto con l’impianto dell’embrione nell’endometrio; che, quindi, l’effetto antinidatorio non costituirebbe interruzione volontaria della gravidanza e che, pertanto, l’obiezione di coscienza non potrebbe essere proposta ne´ dai medici, ne´ dai farmacisti. A conferma di cio` si e` osservato che il filtro di riflessione e dissuasione previsto dall’articolo 5 della medesima legge n. 194 del 1978 suppone accertamenti ed attese che non sono possibili per l’uso di un preparato chimico il quale, per ottenere l’effetto cui e` destinato, deve essere assunto entro 72 ore dalla fecondazione.
E` facile rispondere che tutti i vocabolari della lingua italiana e i manuali di ostetricia e ginecologia, nessuno escluso, definiscono la gravidanza come la « condizione in cui si trova la donna o la femmina di mammifero dal momento della fecondazione al parto » (grande dizionario italiano, diretto da Tullio De Mauro, UTET 1999, vedi anche Enciclopedia medica italiana a cura di G. Tesauro, edizioni scientifiche Sansoni). Qualora si voglia cambiare il significato della parola « gravidanza » per tener conto delle nuove metodiche di fecondazione in vitro, resta certo che la citata legge n. 194 del 1978 (approvata prima ancora che nascesse il primo essere umano concepito in provetta) intende tutelare la vita umana « dal suo inizio » e non distingue tra embrione impiantato e non impiantato. In ogni caso la ratio legis intende proteggere la coscienza che, considerando l’embrione un essere umano, non intende essere coinvolta nella sua uccisione: per tale coscienza non vi e` alcuna differenza tra il prodotto del concepimento prima e dopo l’impianto.
Quanto alla difficolta` di applicare l’articolo 5 della citata legge n. 194 del 1978 alla somministrazione del Norlevo, questo non significa affatto che la legge escluda la obiezione di coscienza per l’aborto precocissimo, per il semplice fatto che esso, all’epoca della legge non era attuabile. Al contrario,si potrebbe sostenere che l’uso della pillola del giorno dopo non e` consentito proprio per l’impossibilita` di effettuare le procedure che rendono legittima l’interruzione volontaria della gravidanza oppure, con una contraria interpretazione permissiva, si potrebbe dire che la gravidanza e` accertata attraverso le dichiarazioni della donna e che l’impossibilita` di attendere 7 giorni per l’intervento giustifica il rilascio di un certificato di urgenza. Si potrebbe anche dire che il citato articolo 5 e` inapplicabile all’aborto pre-impiantatorio ma nessuna di queste interpretazioni toglie vigore all’articolo 9, in cui trova spazio una obiezione di coscienza costituzionalmente protetta, corrispondente a un principio generale, giustificata dal valore indivisibile della vita umana quale percepito dalla coscienza individuale.
Nonostante l’evidenza di queste riflessioni e` opportuna una interpretazione che abbia forza normativa, in modo da rimuovere eventuali incertezze.
Si confida pertanto in una rapida approvazione della proposta di legge qui illustrata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La facolta` di proporre obiezione di coscienza ai sensi dell’articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, deve intendersi riferita a tutto il personale sanitario, ivi compresi i farmacisti, in relazione alla prescrizione e alla vendita di prodotti farmaceutici idonei ad impedire lo sviluppo dell’embrione umano anche nelle fasi che precedono l’impianto nell’endometrio.