Progetto di legge 02 ottobre 1998, n.5285
Camera dei Deputati. Proposta di legge n. 5285 d’iniziativa dei Deputati Maselli, Carli, Moroni e altri (Lega Nord), concernente: “Norme per la tutela dei beni culturali delle città capoluogo di provincia, già capitali di Stato”, 2 ottobre 1998.
(Da “Atti Parlamentari” – XIII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti)
Art.1
1. La Repubblica, riconoscendo che l’esercizio della funzione di capitale di Stato durante l’età moderna ha concentrato, in talune città capoluogo di provincia, quantità ingenti di beni culturali che necessitano di particolari cure per la conservazione e valorizzazione, ne garantisce la tutela.
Art.2
1. I musei, le biblioteche e gli archivi statali, esistenti nelle città di cui all’articolo 1, sono inseriti in una apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale.
Art.3
1. Nel rispetto delle singole autonomie, sono favorite forme di collaborazione tra i musei, le biblioteche e gli archivi statali delle città di cui all’articolo 1 ed analoghe istituzioni, dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, al fine di favorire la conservazione, l’utilizzazione e la valorizzazione dei beni culturali ivi conservati.
Art.4
1. E’ previsto il censimento dei beni artistici, librari ed archivistici esistenti presso enti pubblici, ecclesiastici e privati, situati nelle città di cui all’articolo 1, al fine della loro catalogazione e conservazione, anche tramite l’utilizzazione di strumenti informatici.
Art.5
1. Nelle città oggetto della presente legge è istituita una consulta, formata da enti ed istituzioni pubbliche, ecclesiastiche e private, al fine di studiare le modalità migliori per la conservazione ed il restauro dei monumenti e dei beni culturali esistenti.
Art.6
1. Sono istituiti, anche in collaborazione con le università più vicine, in ciascuna delle città oggetto della presente legge, corsi di diploma universitario in archivistica e diplomatica, in biblioteconomia ed in conservazione di beni culturali.
Art.7
1. I teatri delle città oggetto della presente legge, possono ottenere particolari incentivi al fine di organizzare stagioni di significativo contenuto culturale, in armonia con la tradizione esistente nella città.
Art.8
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, si fa fronte mediante stanziamenti di quote dell’8 per mille dello Stato dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Autore:
Camera dei Deputati
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Valorizzazione, Tutela, Archivi, Biblioteche, Enti ecclesiastici, Musei
Natura:
Progetto di legge