Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2004

Parere 31 maggio 1995, n.1607

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 31 maggio 1995, n. 1607.

(omissis)

Considerato

Che la richiedente parrocchia è una persona giuridica pubblica facente parte della costituzione gerarchica della Chiesa; che ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai fini del riconoscimento civile gli enti ecclesiastici devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 33 e 34 del codice civile, da indicare anche ai fini della prescritta iscrizione nel registro delle persone giuridiche, e che il medesimo art. 5 dispone che agli enti ecclesiastici non può essere fatto un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private; che tra detti requisiti v’è anche l’indicazione del patrimonio, elemento questo richiesto come essenziale per tutte le persone giuridiche anche dall’art. 15 C.C.;

Ritenuto

Che all’art. 6 dello statuto è detto che il patrimonio della Parrocchia è costituito dalle offerte dei fedeli e da beni derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità o legati;

Considerato

Che la indicazione di cespiti patrimoniali eventuali ed inverti equivale alla inesistenza allo stato attuale di un patrimonio; che con il riconoscimento di una persona giuridica viene a crearsi nell’ordinamento un centro autonomo di imputazione di interessi, del quale il patrimonio costituisce la garanzia per i terzi; che pertanto non può prescindersi nello statuto dalla indicazione dei mezzi necessari al raggiungimento dello scopo sociale; che appare pertanto necessario adeguare lo statuto con la previsione degli elementi patrimoniali, ancorché minimali in considerazioni delle finalità di culto, ma sufficienti al raggiungimento dello scopo istituzionale;

P.Q.M.

Sospesa ogni pronunzia in rito e nel merito, invita l’Amministrazione a richiedere l’adeguamento dello statuto nei sensi indicati in motivazione.