Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2004

Parere 31 maggio 1995, n.1598

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 31 maggio 1995, n. 1598.

Considerato:

1. Deve essere osservato, in primo luogo, che ognuno degli articoli dello statuto – che mancano del titolo ed il cui testo è molto lungo – raggruppa in più commi disposizioni che, pur collegate, sarebbe opportuno costituissero separati articoli, al fine di renderne più comprensibile l’oggetto.

In questa prospettiva, sarebbe utile elencare, in unico articolo, gli organi della fondazione, ed in separati articoli stabilire, organo per organo, le forme per la sua costituzione e le competenze.

2. Secondariamente, va preso atto che il contenuto degli articoli 3, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del nuovo statuto, che regolano la gestione ordinaria dell’ente, è conforme alle disposizioni applicate per gli enti di culto.

3. Difficoltà sorgono invece nella interpretazione all’articolo 8, nella parte in cui regola i poteri del direttore amministrativo.

Tali poteri, per espressa disposizione (cfr. art. 8 ultimo comma) sono infatti esercitati stabilmente anche dal presidente e dal vice presidente in forma disgiunta.

Occorre quindi che, indipendentemente da quanto avanti osservato sub. 1, i poteri del direttore amministrativo vengano più nettamente definiti in modo da evitare sovrapposizioni che deresponsabilizzano il direttore e sono in definitiva dannose per gli interessi dell’ente.

4. Notevoli perplessità sorgono, inoltre, in merito alle modalità ipotizzate per mantenere il collegamento (che si assume aver fini spirituali) tra la fondazione e l’Istituto volontarie della carità, e che si traducono, così come formulati, in una notevole limitazione dell’autonomia della fondazione.

Non è infatti accettabile che la nomina dei consiglieri di amministrazione, disposta dall’Ordinario diocesano, debba essere considerata alla stregua d’una designazione, e che i consiglieri necessitino permanentemente della fiducia del consiglio dell’Istituto volontarie della carità, che può anche revocarli.

Tali disposizioni, sostanzialmente creando una dipendenza della fondazione dall’Istituto, creano una commissione di poteri dannosa per la gestione e per gli interessi dei terzi, e sono quindi da eliminare dallo statuto.

Nulla vieta, del resto, che lo statuto riservi all’Istituto volontarie della carità la designazione di una parte dei componenti il consiglio di amministrazione, tra i quali l’Ordinario diocesano potrà scegliere quelli da nominare. Del pari, è difficilmente accettabile la regolamentazione del rapporto tra fondazione ed Istituto, nella parte in cui viene sancito l’obbligo del mantenimento per tutta la vita delle “volontarie per la Carità” (art. 5) che non svolgono più alcun servizio per la Fondazione.

Detta determinazione rientra indubbiamente tra le opere di carità e quindi è conforme agli scopi dell’ente. Tuttavia, la questione dovrebbe formare oggetto di separata regolamentazione da stabilirsi dal consiglio di amministrazione sulla base delle disponibilità finanziarie dell’ente, così come le previsioni attinenti alla gestione delle “comunità familiari”.

5. Dalle suesposte considerazioni deve trarsi la conclusione che lo statuto sottoposto per il parere necessita di sostanziali emendamenti da adottare tenendo presente che l’attività della fondazione, pur conforme agli interessi dell’Istituto volontarie della carità, non può essere considerata istituzionalmente strumentale per l’attività di detto Istituto, né da questo dipendente.

In tal caso, infatti, potrebbe porsi il problema della permanenza, nella fondazione, degli scopi per i quali è stata istituita.

Su tali argomenti va quindi attirata l’attenzione degli organi dell’ente, invitandoli a far conoscere le loro definitive determinazioni e, qualora convengano su quanto avanti indicato ad apportare all’atto le necessarie modifiche.

Con l’occasione, il Ministero dell’Interno, che ha segnalato alcuni errori nella descrizione dello stato patrimoniale dell’ente, vorrà fare correggere detto documento.

P.Q.M.

la sezione sospende di esprimere il proprio parere in attesa degli adempimenti richiesti.