Parere 31 maggio 1995, n.1268
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 31 maggio 1995, n. 1268.
Ritenuto
La valutazione della congruità del patrimonio prescinde dalla contingente situazione iniziale, ma deve aver riguardo all’idoneità dell’ente anche nel suo successivo sviluppo al perseguimento degli scopi che si propone; che ai sensi dell’art. 2 dello statuto l’ente si ripromette di perseguire fini missionari-istituzionali, di realizzare la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa, per il bene e la salvezza del prossimo, nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità, sia spirituale che temporale, rispondenti alle particolari esigenze e necessità dei tempi e di luoghi dove l’ente è o possa essere presente, e in questo senso di esercitare attività educative ed assistenziali; che in relazione a tali fini, soprattutto per quanto concerne le attività educative ed assistenziali, il patrimonio di 20 milioni appare chiaramente incongruo; che in tale contesto alcuna rilevanza assume il fatto che nella fase costitutiva l’ente sia composto solo da tre consorelle che svolgono attività infermieristica; che appare pertanto necessario adeguare il patrimonio ai fini istituzionali, o elevando il patrimonio, o riducendo le finalità istituzionali;
P.Q.M.
Sospesa ogni pronunzia in rito e nel merito, invita l’Amministrazione a richiedere all’ente l’adeguamento del patrimonio ai fini istituzionali nei sensi indicati in motivazione.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Personalità giuridica, Statuto, Riconoscimento, Patrimonio, Fini, Approvazione, Congregazione monastica, Casa di Procura, Incongruità
Natura:
Parere