Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Gennaio 2012

Parere 31 dicembre 2001

INTERVENTI DI CIRCONCISIONE PER MOTIVI RELIGIOSI
(allegato alla Delibera della Giunta Regionale del Vento 31 dicembre 2001, n. 3892)

Il tema proposto all’attenzione del Comitato riguarda gli interventi di circoncisione di minori di sesso maschile e propone una duplice problematica: se possano trovare giustificazione quando non sussistano indicazioni di ordine sanitario (per finalità terapeutiche o anche profilattiche) e, nell’affermativa, se il loro costo possa essere posto a carico del Servizio Sanitario Pubblico.
Il Comitato ha esaminato caratteristiche e modalità di esecuzione delle pratiche rituali di circoncisione maschile e la loro prevalente collocazione temporale secondo le diverse
esigenze religiose (per gli ebrei: all’ottavo giorno dalla nascita; per i musulmani: in età prepuberale c adolescenziale). Escluso dunque che rientrino nell’oggetto del parere i casi per i quali si pongano indicazioni terapeutiche (ad esempio fimosi) o anche profilattiche (ad esempio per prevenire infezioni del tratto urinario nell’infanzia), il Comitato ha  evidenziato come in tema di circoncisione rituale la risposta ai due interrogativi proposti debba tener conto del significato del concetto di salute, del diritto costituzionale alla tutela della salute e, in tale ambito, dei compiti assegnati al Servizio Sanitario Nazionale. Sulle implicanze bioetiche della circoncisione maschile sono stati espressi, in questi ultimi tempi, alcuni pareri da parte di studiosi e, soprattutto, di organismi autorevoli in campo bioetico. In particolare il Comitato si è soffermato sul documento del Comitato Nazionale per la Bioetica (“La circoncisione: profili bioetici”, 1998) ed ha preso inoltre in considerazione il parere del Comitato di Bioetica del Dipartimento di Pediatria di Padova (1999).
Al termine della riflessione collegiale, che ha coinvolto tutti i suoi membri, il Comitato esprime le seguenti, unanimi, valutazioni:
1. L’intervento di circoncisione maschile, anche quando non giustificabile per motivi terapeutici o profilattici, rimane atto di competenza medica. Ciò appare con particolare evidenza quando venga eseguito nei confronti di soggetti prepuberi o adolescenti (casi nei quali è necessario ricorrere all’anestesia) e comunque perché comporta in ogni caso rischio di complicanze e, conseguentemente, necessità di diretta sorveglianza medica.
2. L’intervento di circoncisione per motivi rituali, pur giustificabile, non assolve alle funzioni di tutela della salute proprie del Servizio Sanitario Nazionale (così come definite dall’art. 1 L. 833/78*) né può essere fatto rientrare tra le “prestazioni uniformi ed essenziali” (così come definite dal D.Lgs. 229/99).
3. Di conseguenza il Comitato esprime il parere che l’intervento di circoncisione, anche quando privo di indicazioni di carattere medico, debba comunque essere affidato ad un medico e che l’intervento stesso, se eseguito per esclusive motivazioni religiose, non trovi giustificazioni di carattere etico per essere posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Presidente del Comitato ed estensore

Prof. Paolo Benciolini