Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2004

Parere 30 agosto 1995, n.2115

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 30 agosto 1995, n. 2115.

Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che con documentata istanza in data 24 giugno 1992, rinnovata in data 25 febbraio u.s., il Collegio Maronita, Ordine Maronita Beata Maria Vergine, con sede in Roma, Piazza S. Pietro in Vincoli n. 8, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente quale Seminario esercente attività di formazione per ecclesiastici e religiosi nelle discipline ecclesiastiche.

A supporto della predetta istanza dell’ente ha fatto pervenire, tra l’altro, due attestazioni della competente Congregazione per le Chiese Orientali datate, rispettivamente, 28 ottobre 1987 e 10 giugno 1992, dalle quali si evince che il Collegio Maronita Mariamita B.V.M. con sede in Roma, P.zza San Pietro in Vincoli, 8 è un ente religioso (Procura Generale in Roma, secondo quanto affermato nell’attestazione del 28 ottobre 1987; Casa Religiosa canonica, giusta l’attestazione del 10 giugno 1992) dipendente dall’anonimo Ordine Maronita Mariamita – Istituto religioso di diritto pontificio, approvato con Bolla Pontificia di Clemente XI nel 1707 – e che il rev. Naim Kmeid, nato a Bakaata-Kanaan (Libano) il 31 agosto 1935, di nazionalità libanese, è stato nominato dal suo Superiore Generale, Procuratore Generale del predetto Ordine religioso e che riveste, in quanto tale, la qualifica di rappresentante legale dell’Ordine medesimo.

Dall’esame delle attestazioni anziaccennate e dall’ulteriore documentazione acquisita nel caso dell’istruttoria l’Amministrazione ha rilevato una contraddittorietà nell’attribuire il decreto di erezione canonica del 1707, ora al Collegio Maronita Mariamita B.V.M. con sede in Roma, ora all’Ordine religioso d’appartenenza che, giusta quanto si evince dall’art. 5 dello statuto del collegio summenzionato risulterebbe avere la sua sede principale in Beirut (Libano).

In relazione a quanto sopra l’Amministrazione ha ritenuto di procedere ad una ricognizione, seppur sommario delle vicende storico-giuridiche di una realtà che ha avuto modo di operare nel nostro paese nell’arco di un periodo di oltre quattro secoli.

Da questa ricognizione emerge che, eretto in Roma dal Sommo Pontefice Gregorio XIII fin dal 1584, il Collegio de’ Maroniti del Monte Libario, detto anche Collegio-Ospizio Aleppino Maronita o Collegio Maronita B.M.V. oppure Collegio dei Monaci Maroniti di S. Antonio Abate o ancora Stabilimento dei Maroniti avente sede in P.zza S. Pietro in Vincoli, fu espressione di una realtà estera che trovò modo di operare nel nostro paese – similmente a quanto è avvenuto per altri Ordini religiosi – assumendo la veste di ente avente finalità di istruzione (da qui: Collegio, Stabilimento ecc.).

La mancanza agli atti dell’originario provvedimento canonico (Bolla Pontificia del 1584) unitamente alla totale essenza di carteggio utile ai fini di riscontrare quali fossero effettivamente, a quel tempo, le finalità istituzionali dell’ente, ha posto l’Amministrazione nel dubbio di ritenerlo o meno quale ente ecclesiastico vero e proprio; dubbio, peraltro, avallato dalla presenza agli atti di alcuni documenti che attesterebbero essere l’ente, ora ente non ecclesiastico appartenente a nazione estera, ora ente non ecclesiastico avente finalità di “… istruzione della gioventù di detta nazione”.

Ritiene l’Amministrazione che detti documenti richiedono una lettura che tenga conto del momento congiunturale in cui ebbero ad essere stilati, ovvero in costanza di una legislazione eversiva che voleva appresi da parte dello Stato italiano proprio i beni appartenenti agli ordini religiosi, per cui fu connaturale per questi ultimi tentare di porsi di fronte all’Autorità statale quali enti diversi da quelli ecclesiastici (per es. enti morali).

Nel caso di specie, infatti, la Giunta Liquidatrice dall’Asse Ecclesiastico di Roma, muovendo dalla considerazione che “… la Bolla di Papa Gregorio XIII dell’anno 1584 fondò non una Casa religiosa ma un collegio di Maroniti per la istruzione della gioventù di detta nazione…” e che “… in detta Casa si raccolgono per istudio giovani ai quali non è imposto obbligo di dedicarsi alla carriera ecclesiastica… che nella casa stessa non esistono regole, voti e disciplina monastica”, con pronuncia del 15 ottobre 1873 deliberò “che lo Stabilimento dei Maroniti avente sede in Piazza S. Pietro in Vincoli non è colpito di soppressione dalla legge 19 giugno 1873”.L’esistenza agli atti di tale documento impedì all’ente, che ne fece richiesta in data 8 giugno 1988, di ottenere da questa Amministrazione il rilascio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15 del d.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33, di un attestato per antico possesso di Stato, utile ai fini di potersi iscrivere nel registro delle persone giuridiche del Tribunale, quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

In tale situazione l’Amministrazione si chiede se, ai fini del richiesto riconoscimento civilistico, sia possibile far valere per tale ente, quale provvedimento di erezione canonica, quello del 1584 più volte citato nelle premesse e nei termini anziaccennati, rappresentando che, qualora ciò non fosse possibile, ne deriverebbe per l’ente la necessità di attivarsi per avere un nuovo decreto di erezione canonica, con ciò disconoscendo la propria origine storica la quale, a suo dire, avrebbe comunque avuto nel tempo una trasformazione delle proprie finalità che ne giustificano oggi il collocamento nell’ambito di una realtà propriamente ecclesiastica (ne è comprova l’assenso dato dalla Congregazione per le Chiese Orientali al richiesto riconoscimento).

(omissis)

In ordine allo statuto datato 25 febbraio 1995, questa Amministrazione ritiene del tutto carente il documento formulato, laddove non solo si rileva la mancanza dell’assenso della competente Congregazione per le Chiese Orientali ma, altresì, di una norma relativa al patrimonio, alla devoluzione in caso di estinzione ed al rinvio ai codici civile e canonico, per tutto quanto nello stesso non contemplato. Né la subordinazione del riconoscendo ente all’Ordine d’appartenenza in Beirut, di cui più specificamente è dato essere condivisa, ponendosi, così come formulata, a guisa di una Casa di procura in Italia di un Ordine religioso estero.

(omissis)

Considerato:

Dall’esame degli atti si evince che:

a) L’istanza di riconoscimento è stata avanzata dal rappresentante legale del Collegio Maronita con sede in Roma, Piazza S. Pietro in Vincoli n. 8;

b) la Congregazione per le Chiese orientali ha attestato che il predetto collegio è una casa religiosa canonica dell’Istituto religioso di diritto pontificio approvato con bolla del 1707 ed è canonicamente riconosciuto come persona giuridica ad ogni effetto;

c) l’ordine Maronita Mariamita il quale ha la sua procura generale in Roma presso il Collegio di Piazza S. Pietro in Vincoli n. 8 è un ente religioso di diritto pontificio;

d) che il riconoscimento è stato richiesto ai sensi della legge 20 maggio 1985 n. 222.

Gli elementi di fatto acquisiti vanno considerati alla luce della normativa da applicare.

(omissis)

Fatta questa premessa e passando al quesito dell’Amministrazione non sembra possa revocarsi in dubbio l’esistenza del provvedimento originario di erezione canonica del Collegio in esame emanato da Papa Gregorio XIII nell’anno 1584.

Il richiamo di questo documento ed il riassunto del suo contenuto presenti nel provvedimento della giunta liquidatrice dell’asse ecclesiastico in Roma del 15 ottobre 1873 non possono che essere considerati elementi di prova certa dell’esistenza della citata Bolla Pontificia.

D’altra parte non può ignorarsi che la Congregazione per le chiese orientali ha attestato che l’istituto in esame è il collegio religioso di diritto pontificio approvato con bolla del Papa Clemente XI nel 1707, il che rafforza la considerazione che ci si trova di fronte ad un duplice provvedimento di erezione canonica riguardante lo stesso seminario preposto alla formazione di ecclesiastici e religiosi appartenenti ad una particolare estrazione per il quale la Santa Sede ha dato il suo assenso. é da notare che l’attribuzione ai sensi della legge 222 del 1985 della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ad una certa entità presuppone che essa sia stata già eretta in ente giuridico dall’ordinamento canonico.

(omissis)

Per quanto riguarda le perplessità scaturenti da contraddizioni presenti nei vecchi documenti che, a giudizio dell’Amministrazione, si oppongono al riconoscimento richiesto si ritiene che, nello spirito dell’accordo del 1984 del quale la legge 222 del 1983 costituisce esecuzione, un chiarimento decisivo possa intervenire a seguito di contatti dell’Amministrazione con le competenti autorità della Santa Sede.

Per quanto riguarda infine lo statuto si conviene con l’Amministrazione circa la necessità di apportare le modifiche indicate alla luce delle più recenti pronunce emesse in materia da questo Consiglio.