Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Maggio 2004

Parere 29 gennaio 2004, n.2

Gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale. Parere 29 gennaio 2004, n. 2: “Livello di protezione dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche Passeggeri (PNR – Passenger Name Records) trasferite all’Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (Bureau of Customs and Border Protection – US CPB)”.

INTRODUZIONE

Sulla scia degli eventi dell’11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno adottato un insieme di leggi e di regolamenti che impongono alle compagnie aeree che gestiscono voli destinati al loro territorio di trasferire alle autorità americane dati personali sui passeggeri e sui membri dell’equipaggio dei voli destinati a tale paese o da esso provenienti. In particolare, le autorità hanno imposto alle compagnie aeree l’obbligo di fornire all’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti (CBP) un accesso elettronico ai dati relativi ai passeggeri che figurano nelle pratiche “PNR” per i voli a destinazione degli Stati Uniti, provenienti da tale Paese o che lo attraversano. Le compagnie aeree che respingono tali domande sono suscettibili di essere sanzionate con pesanti ammende e anche con la perdita dei loro diritti di atterraggio, mentre i loro passeggeri subirebbero ritardi al loro arrivo negli Stati Uniti.
Il gruppo di lavoro ha emesso un primo parere nell’ottobre 2002 e un secondo il 13 giugno 2003.

(omissis)

Conformemente al suo parere 4/2003, il gruppo di lavoro ritiene che sia opportuno emettere un nuovo parere alla luce degli ultimi sviluppi concernenti il trasferimento dei dati passeggeri PNR, tenendo conto in particolare dei risultati dei negoziati tra la Commissione europea e le autorità americane.

(omissis)

D. DATI SENSIBILI

Il dialogo ha in particolare consentito di fare in modo che alcuni dati PNR non saranno utilizzati, ma soppressi dalle autorità americane, tenendo presente che a tale riguardo l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva fa riferimento ai dati a carattere personale che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento dei dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
Un elenco dei codici e degli ambiti dei dati da sopprimere non è ancora disponibile. Il gruppo di lavoro tiene tuttavia a sottolineare che se alcuni codici devono chiaramente essere soppressi (ad esempio quelli che riguardano le preferenze alimentari, lo stato di salute o le condizioni religiose, quali “Tariffa pellegrino”, “missionario” o “clero”, altri codici richiedono un esame approfondito, in particolare gli ambiti “liberi” del tipo “Notazioni generali” che sono suscettibili di contenere dati sensibili. Nella loro dichiarazione d’intenti (versione 12 gennaio) le autorità americane fanno sapere che questi elementi sarebbero soppressi attraverso l’utilizzazione di un elenco di parole che fanno scattare la procedura di soppressione. Un simile approccio non garantisce l’eliminazione dell’insieme dei dati sensibili che figurano in questi ambiti. Pertanto l’ unica soluzione sicura consisterebbe nell’escludere questi campi dal trasferimento, conformemente al parere 4/2003.
A tale proposito, il gruppo di lavoro ricorda il suo parere del 13 giugno 2003 secondo il quale il trasferimento di dati sensibili deve essere escluso. Non si può quindi prevedere di procedere a soppressioni solo dopo aver trasmesso i dati sensibili alle autorità americane. Il gruppo di lavoro invita la Commissione a trovare soluzioni tecniche adeguate (come ad esempio filtri) al fine di evitare qualunque trasmissione di dati sensibili alle autorità americane.

(omissis)