Parere 29 agosto 1994, n.2392
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 29 agosto 1994, n. 2392.
Considerato
Il rappresentante legale della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, con sede in Napoli, con l’assenso della Congregazione per l’Educazione Cattolica, rilasciato in data 16 aprile 1993, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente, nonché l’approvazione del relativo statuto.
L’ente del quale si chiede il riconoscimento e l’approvazione dello statuto, è nato dalla unione delle preesistenti facoltà Teologica Napoletana e Facoltà Teologica San Luigi a Posillipo, avvenuta in data 12 dicembre 1969 ed è stato formalmente eretto canonicamente con provvedimento della Congregazione Cattolica in data 18 aprile 1994 in atti.
L’Ente, che si propone come fini istituzionali la formazione degli aspiranti sacerdoti e degli altri operatori pastorali nonché l’approfondimento e la promozione, mediante studi e ricerche, delle discipline teologiche finalizzate all’evangelizzazione, ha sede nei locali dell’Arcidiocesi di Napoli, ceduti in uso gratuito a tempo indeterminato, con convenzione in data 1º gennaio 1993, in atti, ritenuti idonei all’uso cui sono destinati, giusta perizia giurata, in atti, dell’Ingegnere Antonio Autorino.
Il patrimonio della Pontificia Facoltà di che trattasi è idoneo, per quanto risulta dagli atti depositati, al conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
In ordine allo Statuto, munito dell’assenso della competente Congregazione in data 16 aprile 1993, la Sezione osserva che, all’articolo 13, nella composizione del collegio dei revisori dei conti, sarebbe opportuno che uno dei tre fosse iscritto all’albo dei revisori ufficiali dei conti ed, all’articolo 17, fosse indicato chi ha il potere di estinguere, e in che modo e in quali casi, la Facoltà.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Statuto, Sacerdoti, Formazione, Patrimonio, Evangelizzazione, Finalità, Approvazione, Pontificia Facoltà Teologica, Operatori pastorali
Natura:
Parere