Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Febbraio 2004

Parere 28 settembre 1994, n.122

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 28 settembre 1994, n. 122.

Pres. Iannotta.

(omissis)

Nell’adunanza del 2 febbraio 1994 la Sezione ha sospeso l’emissione del richiesto parere, ritenendo necessario acquisire precisazioni in ordine alle attività di catechesi ed educazione cristiana svolte dalla Fondazione ed ai motivi per i quali le stesse non sono state poste in risalto nello Statuto.

Nella richiesta di chiarimenti veniva anche prospettata l’opportunità di modificare lo Statuto per dare maggiore risalto alle norme relative alla attività religiosa, istituire un Collegio di Revisori dei Conti e prevedere, ai sensi del can. 1292 del Codice di Diritto Canonico, l’autorizzazione della Santa Sede per l’alienazione dei beni di carattere storico ed artistico.

L’Ente ha ritenuto fondate le suesposte considerazioni ed ha deliberato un nuovo testo statutario, in cui (art. 4) vengono esplicitate quali attività religiose verranno svolte, si fa riferimento ai controlli canonici cui la Fondazione è soggetta in caso di alienazione dei beni aventi valore storico ed artistico (art. 8) e viene istituito il Collegio dei Revisori dei Conti (artt. 12-13) i cui componenti, nominati per quattro anni, sono scelti tra persone in possesso di elevate qualità professionali.

La Fondazione, costituita con l’apporto determinante di Don G.S. ed approvata dall’Ordinario diocesano di Bologna, si propone (art. 2) “l’assistenza morale e religiosa” alle persone anziane ed ai giovani, agevolandone l’inserimento nella vita sociale ed ecclesiale, procurando agli anziani la possibilità di usufruire di “ambienti di fraterna convivenza” ed offrendo ai giovani la possibilità di partecipare ad iniziative di istruzione e formazione religiosa ed anche culturali e ricreative.

Lo Statuto, approvato, in due riprese, precisa le prevalenti attività di catechesi ed educazione cristiana (cfr. art. 16 legge 20 maggio 1985 n. 222) che vengono svolte permanentemente dalla Fondazione. L’organizzazione dell’Ente è stata adeguata alle prescrizioni delle leggi dello Stato e del Codice di Diritto Canonico.

Il testo, come riferito in premessa, corrisponde a tali esigenze, anche sotto il profilo formale.

Nulla si ha da osservare in merito alla regolarità ed alla opportunità dell’accettazione della donazione da parte dell’Ente.

In relazione a quanto sopra, visto il parere favorevole del Ministero dell’Interno, del prefetto di Bologna e delle Autorità Ecclesiastiche competenti;

Visti gli artt. 1, 2, 3 e 12 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole al chiesto riconoscimento della Fondazione ed alla autorizzazione a che l’Ente accetti le donazioni indicate in premessa.