Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Marzo 2004

Parere 25 gennaio 1995, n.24

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 25 gennaio 1995, n. 24.

(omissis)

La riconoscenda Congregazione, composta di 15 religiose, persegue finalità di culto, di religione, di assistenza e di istruzione attraverso opere di evangelizzazione e apostolato caritativo ed inoltre gestisce direttamente una scuola materna in Torano Castello-Sartano (Cosenza), una in Paternò Calabro (Cosenza) e una terza scuola materna in Candidoni (Reggio Calabria), attività in ordine alle quali le competenti autorità di vigilanza non hanno formulato obiezioni.

Il patrimonio iniziale della Congregazione è costituito dalla somma di circa 80.000.000 depositata presso il Banco di Napoli.

Sulla base di quanto precede l’Amministrazione ritiene che l’ente presenti i requisiti di stabilità prescritti dall’art. 8 della legge 20 maggio 1985 n. 222 sia sotto il profilo economico che quello della continuità nel tempo dell’opera svolta.

La riconoscenda Congregazione ha sede nei locali oggetto della donazione.

In considerazione dell’attività strumentale svolta nonché del movimento finanziario evidenziato, l’Amministrazione ha richiesto all’ente di inserire nello statuto una norma che preveda il Collegio dei Revisori dei Conti. L’Ente non ha ritenuto opportuno ottemperare stante la presenza, nello statuto, di un organo collegiale quale il Consiglio Generale e l’esistenza dei controlli superiori previsti dalle norme del diritto canonico.

In ordine allo statuto datato 18 gennaio 1994 munito dell’assenso dell’Ordinario diocesano di Napoli in data 29 gennaio 1991, l’Amministrazione non ha formulato obiezioni.

Il Prefetto di Napoli ha espresso parere favorevole in merito ai richiesti provvedimenti.

Considerato:

L’istruttoria effettuata dall’Amministrazione riferente ha accertato la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per il richiesto riconoscimento. La congregazione richiedente ha infatti la sua sede in Italia, risulta canonicamente eretta come istituto di diritto diocesano, ha ottenuto l’assenso degli organi superiori al riconoscimento civile, offre sufficienti garanzie di stabilità e dispone di un patrimonio adeguato alle proprie finalità istituzionali.

La riconoscenda congregazione composta da 15 religiose, persegue finalità di culto, di religione, di assistenza e di istruzione; gestisce inoltre tre scuole materne.

Ai fini del riconoscimento civilistico va richiamato il consolidato orientamento di questo Consiglio secondo il quale il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico comporta un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti morali.

Sotto questo profilo va considerato che importanza essenziale riveste il nuovo regime di pubblicità attuato per le persone giuridiche ecclesiastiche, mediante l’iscrizione nell’apposito registro, insieme alle indicazioni, prescritte dagli artt. 33 e 34 del C.C., delle norme di funzionamento e dei poteri degli organi dell’Ente (leggi 20 maggio 1985 n. 206 e 222). Con ciò ci è inteso rendere nota nei confronti di chiunque la struttura organizzativa dell’Ente ed i controlli interni della sua gestione.

Per quanto precede può ritenersi non indispensabile la previsione nello statuto di un revisore dei conti in quanto gli elementi relativi alle attività strumentali da rendere pubblici in sede di iscrizione sul registro delle persone giuridiche possono ritenersi sufficientemente idonei ad assicurare la tutela dei terzi che avranno rapporti di natura economica con il riconoscendo istituto.

Per quanto riguarda le norme statutarie non si hanno rilievi da formulare.

Può essere assecondata altresì la richiesta di autorizzazione ad accettare la donazione dell’Arcidiocesi di Napoli.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.