Parere 24 febbraio 1993, n.104
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 24 febbraio 1993, n. 104.
Pres. Iannotta.
(omissis)
Considerato che la signora … stipulò l’11 ottobre 1989 un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l’immobile …, già oggetto del legato disposto con il testamento olografo 15 agosto 1985.
Tale immobile non fu alienato con il contratto preliminare, al quale, attesa la sua natura obbligatoria, non possono essere ricollegati effetti reali.
Pertanto il contratto suindicato non può essere identificato come la causa dell’alienazione del bene immobile, che, all’apertura della successione, era compreso nel patrimonio della de cuius. Da ciò segue che non è prospettabile la fattispecie disciplinata dall’art. 686 c.c., che riguarda l’alienazione della cosa legata.
Tuttavia si pone il problema di verificare se possa essere o meno data l’autorizzazione, chiesta dal legatario. In effetti il problema è giustificato dalla coesistenza del rapporto obbligatorio originato dal contratto preliminare e del legato.
Il rapporto suindicato permane oltre la morte della parte stipulante; nello stesso rapporto subentrano gli eredi e, in loro assenza, l’adempimento del rapporto rientra tra i compiti del curatore dell’eredità giacente.
La permanenza del rapporto obbligatorio tuttavia contraddice la disposizione testamentaria relativa al legato. In effetti quest’ultimo importa l’indisponibilità del bene, destinato al legatario, salvo sua rinuncia, che nel caso di specie non è stata espressa. Solo il testatore avrebbe potuto disporre del bene oggetto del legato, al punto da poter determinare la revoca del legato stesso, come si desume dall’art. 686 c.c.
Il fatto che il bene, oggetto del legato, non fosse stato alienato, all’apertura della successione, implica l’inefficacia del contratto preliminare, che non potrà essere eseguito. Pertanto è possibile accordare l’autorizzazione all’acquisto del bene legato, a sua volta oggetto del preliminare di vendita.
L’estraneità del caso di specie rispetto all’ambito di applicazione dell’art. 686 c.c. importa altresì l’irrilevanza di qualunque tentativo di verifica sulla presenza o meno di un intento revocatorio della testatrice.
(omissis)
P.Q.M.
esprime parere favorevole, salvo i diritti dei terzi.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Autorizzazione, Revoca, Ammissibilità, Legato, Vendita, Inefficacia, Ente confessionale, Bene, Contratto preliminare, Oggetto, Contratto definitivo, Mancanza
Natura:
Parere