Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2004

Parere 19 luglio 1995, n.590

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 19 luglio 1995, n. 590.

Considerato:

1. L’ordinario diocesano di Reggio Emilia-Guastalla ha chiesto al Ministero dell’Interno il riconoscimento della personalità giuridica, come ente di culto, della Fondazione “Santa Maria delle Grazie” con sede in Reggiolo, e l’autorizzazione alla Fondazione stessa ad accettare la donazione, da parte del sig. Giuseppe Ciscato, di un complesso immobiliare valutato dall’U.T.E. lire 4.930 milioni.

Questa Sezione, esaminato l’affare nell’adunanza dell’8 marzo 1995, ha osservato che la formulazione dello statuto appariva troppo generica relativamente all’indicazione delle finalità dell’ente; e che non risultava di fatto, di quali fonti di finanziamento potesse avvalersi in futuro la fondazione, atteso che il patrimonio immobiliare, benché di valore certamente cospicuo, poteva apparire produttivo di oneri piuttosto che di redditi.

2. Con la sua nuova relazione, il Ministero comunica che lo statuto della fondazione è stato integrato e specificato.

In particolare, quanto agli scopi, alla formulazione originaria: “La Fondazione si propone la promozione ed il sostegno di opere ed iniziative di formazione religiosa-cristiana-cattolica rivolte a coloro che assistono gli emarginati, gli handicappati e gli anziani, e di sostegno per sacerdoti bisognosi per età o infermità”sono state aggiunte le seguenti espressioni: “attraverso l’attivazione di una casa di accoglienza e di assistenza per persone, preferibilmente sacerdoti, di età avanzata e bisognosi di cure, utilizzando parte degli immobili appartenenti al suo patrimonio”.

Quanto alle fonti di finanziamento, è stato specificato che i redditi saranno costituiti, fra l’altro, dalle “rette che saranno versate dagli ospiti della casa di riposo e assistenza, da gestire attraverso il volontariato”, nonché dalle “rendite della proprietà agricola circostante la villa”.

3. Il Collegio ritiene che le integrazioni dello statuto siano idonee a superare le perplessità dapprima manifestate.

Sussistono, pertanto, tutte le condizioni perché si possa procedere al riconoscimento dell’ente, all’approvazione dello statuto ed all’autorizzazione ad accettare la donazione.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.