Parere 19 luglio 1995, n.1582
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 19 luglio 1995, n. 1582.
(omissis)
Considerato:
Il Ministero dell’Interno riferisce che ha chiesto il riconoscimento giuridico, quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la Casa di Procura dell’Istituto dei Sacerdoti Diocesani di Schönstatt.
L’Istituto dei Sacerdoti Diocesani di Schönstatt è in istituto secolare di diritto diocesano, eretto canonicamente dal Vescovo di Trier (Germania) nel 1989 ed ha due sedi in Germania ed una in ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Repubblica Dominicana e Porto Rico.
In Italia l’unica attività dell’Istituto è rappresentata dalla Casa di Procura, la cui funzione principale è quella di rappresentare l’Istituto presso le istituzioni ecclesiastiche della Santa Sede e quelle civili dello Stato italiano.
La Sezione osserva che, allo stato, non sembrano sussistere elementi sufficienti per attribuire alla Casa un’autonoma personalità giuridica nell’ordinamento statale.
Ciò si dice con riguardo sia al patrimonio, sia alla rilevanza dell’attività.
Dai bilanci annuali 1989-93 risulta, infatti, che le entrate della Casa sono costituite esclusivamente dai finanziamenti provenienti dalla direzione generale dell’Istituto. Anche la sede, descritta come “villino unifamiliare” appartiene alla direzione generale, che la mette a disposizione della struttura romana. Le risorse proprie della Casa di Procura sembrano rappresentate solo da un deposito bancario di venticinque milioni di lire, manifestamente insufficiente a garantire la solvibilità e l’autonomia finanziaria dell’ente, essendo pari a circa un terzo delle spese annue.
E’ vero che la direzione generale si impegna formalmente a dare un sostegno economico illimitato, anche in futuro, alla Casa di Procura: ma questa è una ulteriore prova del fatto che detta Casa non ha e non avrà alcuna autonomia patrimoniale e finanziaria, dipendendo integralmente dall’Istituto di cui è filiazione.
Anche sotto il profilo della rilevanza si osserva che l’attività della Casa in questione non sembra, allo stato, aver acquistato uno spessore e una continuità tali da giustificare l’attribuzione di una separata personalità giuridica.
I bilanci annuali, oltre ad evidenziare, come già detto, una totale dipendenza dalla sede centrale, per la loro ridotta entità lasciano intendere che anche l’attività è alquanto ristretta e verosimilmente si esaurisce nella funzione di rappresentanza dell’Istituto presso la Santa Sede. Ed incidentalmente si rileva che non è stato specificato quanti siano i sacerdoti italiani aggregati all’Istituto, né quanti di loro siano i membri conviventi della comunità che ha sede nella Casa di Roma.
Si può dunque concludere che la Casa non possiede, allo stato, i requisiti per il conseguimento della personalità giuridica.
P.Q.M.
Esprime parere contrario.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Personalità giuridica, Riconoscimento, Sede, Difetto, Diritto diocesano, Istituto secolare, Casa di Procura, Istituto dei Sacerdoti Diocesani di Schönstatt, Estero, Autonomia patrimoniale
Natura:
Parere