Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Marzo 2004

Parere 15 marzo 1995, n.670

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 15 marzo 1995, n. 670.

Considerato

La verifica dei requisiti e delle condizioni ai fini del riconoscimento civilistico delle persone giuridiche di diritto canonico aventi fini di religione e di culto va effettuata alla luce delle disposizioni della legge 222/1985.

Nel caso in esame, trattandosi di ente religioso con capacità di acquistare e possedere, secondo la documentazione in atto, possono ritenersi acquisiti i requisiti formali e sostanziali di sussistenza della “erectio” canonica.

Ne consegue, secondo il consolidato orientamento di questo consiglio, che il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico comporta un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto al riconoscimento degli altri enti morali.

Per quanto riguarda le attività di carattere assistenziale strumentali rispetto ai fini di religione e culto, va considerato che importanza essenziale riveste il nuovo regime di pubblicità prevista per le persone giuridiche di diritto canonico, riconosciute civilisticamente, che si realizza mediante l’iscrizione nell’apposito registro, insieme alle indicazioni di cui agli artt. 33 e 34 del codice civile, anche delle norme di funzionamento e dei poteri degli organi dell’ente, rendendo così nota nei confronti di chiunque la struttura organizzativa dell’ente stesso ed i controlli interni della sua gestione.

Per quanto riguarda le norme statutarie non si hanno rilievi da formulare tenuto conto del rinvio alle norme civilistiche per quanto non disciplinato statutariamente.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.