Parere 14 luglio 1994, n.801
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 14 luglio 1994, n. 801.
Considerato
Il Ministero ha riferito sulla domanda, presentata dall’autorità ecclesiastica competente con il parere favorevole del Prefetto, per la erezione della chiesa in oggetto in ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
Peraltro dagli atti risulta che, allo stato, non è previsto che del patrimonio dell’erigendo ente-chiesa entri a far parte, in proprietà, la chiesa-edificio.
Questa Sezione, su richiesta del Ministero, ha pronunciato un parere di massima (10 novembre 1993, n. 1132/93) sulla questione se in situazioni del genere sia possibile riconoscere civilmente un ente ecclesiastico, con riferimento alla figura tipica dell’ente-chiesa. La risposta al quesito è stata negativa: si è detto, infatti, che l’ente chiesa si caratterizza proprio per il fatto che la proprietà dell’edificio sacro è l’elemento primario ed essenziale del patrimonio.
Ciò non toglie che nelle singole situazioni sia ipotizzabile la costituzione, e il riconoscimento civile, di un ente ecclesiastico appartenente ad altra figura tipica (es.: fondazione di culto) sempreché ne ricorrano i presupposti e venga fatta richiesta in tal senso.
Anche nel caso in oggetto, pertanto, si deve esprimere parere contrario, “allo stato degli atti”, al riconoscimento della personalità giuridica della chiesa in oggetto. Con riserva di riesame nell’ipotesi che l’atto costitutivo venga modificato nel senso che si preveda il conferimento della proprietà dell’edificio sacro (beninteso, con il consenso del soggetto che attualmente ne è proprietario), ovvero nel caso che all’erigendo ente si attribuiscano i connotati di altra figura canonica o civile.
P.Q.M.
esprime parere contrario, allo stato degli atti.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Chiesa, Proprietà, Patrimonio, Edificio sacro, Elemento primario, Ente erigendo
Natura:
Parere