Parere 14 luglio 1993, n.806
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 14 luglio 1993, n. 806.
Considerato
La Chiesa in questione risulta nel diritto canonico eretta in Chiesa rettoria con personalità giuridica. La domanda di riconoscimento della personalità giuridica civile è stata presentata dall’Ordinario della Diocesi di …
Il fine di religione e di culto è presupposto nell’ente, che è comunque parte della Chiesa.
In ordine alla situazione patrimoniale, osserva la Sezione che, nonostante non abbia uno stabile patrimonio iniziale, si può ritenere, in relazione allo scopo che l’erigendo ente si prefigge (costituito da quello di praticare il culto), che la piena disponibilità dell’edificio (che è di proprietà dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) e le sicure offerte dei fedeli siano sufficienti appunto alla realizzazione dello scopo.
Pertanto concorrono nel caso di specie le condizioni richieste dalla legge 222/1985 che ammette il riconoscimento giuridico delle Chiese solo se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, di qualsiasi natura o denominazione, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e l’officiatura.
(omissis)
P.Q.M.
esprime parere favorevole.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti confessionali, Sufficienza dei mezzi, Sicurezza offerte, Piena disponibilità, Edificio, Assenza, Patrimonio iniziale, Chiesa rettoria, Fine di religione e di culto, Irrilevanza, Stabilità, Fedeli, Riconoscimento, Personalità giuridica
Natura:
Parere