Parere 12 ottobre 1994, n.2702
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 12 ottobre 1994, n. 2702.
Pres. Iannotta.
Considerato
L’ente in oggetto è stato già riconosciuto dall’ordinamento canonico e ha quale legale rappresentante don F. D’E. cittadino italiano e residente in Italia.
Il fine di religione e di culto è presupposto nell’ente, che è parte della costituzione gerarchica della chiesa.
La chiesa ha sede in un edificio di culto di proprietà dell’ente, i cui locali sono pervenuti ad esso con atto di retrocessione a seguito della deliberazione del Commissario Prefettizio della Provincia di Matera dell’11 settembre 1933.
Sicché concorrono nel caso di specie le condizioni richieste dalla legge n. 222/1985 che ammette il riconoscimento delle chiese solo se aperte al pubblico e non ammesse ad altro ente ecclesiastico di qualsiasi natura e denominazione e sempre che siano fornite di mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.
Lo statuto determina l’organizzazione interna dell’ente, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Rettore. In proposito non si hanno osservazioni da fare.
Ciò stante, poiché concorrono tutte le condizioni prescritte, si ritiene che l’istante possa essere accolta ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 11 della legge 20 maggio 1985 n. 222.
P.Q.M.
esprime parere favorevole.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Statuto, Patrimonio, Amministrazione, Rettore, Approvazione, Sufficienza, Ente, Chiesa rettoria, Edificio, Piena disponibilità, Organizzazione interna
Natura:
Parere