Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Aprile 2005

Parere 08 aprile 2005, n.110

Consiglio Universitario Nazionale, Parere Generale n. 110, Adunanza del 24/2/2005: “Primo parere sul riordino delle classi di laurea dell’area giuridica. Classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario quadriennale, successivo all’anno di base, indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali”.

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il D.M. n.509/1999;

Visto il D.M. n. 270/2004;

Viste le note dell’On. Sottosegretario di Stato Sen. Avv. Maria Grazia Siliquini prot. n. 2644 del 12/7/2004 e prot. CUN n. 282 dell’8/2/2005;

Viste le note del Direttore Generale – D.G.U. MIUR, Dr. Antonello Masia,prot. n.2853/A del 25/11/2004 e prot. n. 3124/A del 23/12/2004;

Sentito il Coordinamento della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà italiane;

Sentiti il Presidente ed il Direttivo della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza;

Tenuto conto della audizione del Sottosegretario di Stato Sen. Siliquini svoltasi al CUN nella seduta del 26 gennaio 2005 (verbale CUN n. 168);

Visto l’estratto del verbale della riunione del 16 febbraio 2005 del Tavolo tecnico-scientifico di coordinamento per la revisione delle classi dei corsi di studio, trasmesso al CUN con nota n. 39-2005/mgs del 24/2/2005;

Sentiti i Relatori,

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE

1. Il CUN osserva, anzitutto, che il riordino delle classi di laurea dell’area giuridica non può essere adeguatamente valutato senza il necessario raccordo con il contesto delle altre classi di laurea. L’istituzione della classe di laurea “quinquennale” in Giurisprudenza non può che essere considerata come una tessera di un quadro più ampio e composito.

2. I contenuti della Proposta di classe di laurea magistrale “quinquennale” in Giurisprudenza contraddicono il concetto di classe, confondendo tra classe e corso di laurea. In proposito, va segnalata l’anomalia rappresentata dalla riserva dell’attivazione dei suddetti corsi di laurea alle sole Facoltà di Giurisprudenza.

3. In coerenza con il disposto dell’art. 6, comma 3, del D.M. 270/2004, i corsi di laurea attivati nella classe di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza devono essere riservati all’accesso alle professioni legali, fermo restando che tali lauree magistrali non possono essere considerate requisito esclusivo per altre attività professionali (alta dirigenza, docenza, come risulta dal verbale della seduta del Tavolo di coordinamento).

4. Va valutata l’opportunità, analogamente agli altri percorsi destinati a professioni regolamentate a livello europeo, che anche per i corsi della laurea magistrale in Giurisprudenza possa essere prevista una programmazione degli accessi. Ciò risponderebbe alla ratio di estendere alla classe di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza l’applicazione di misure eccezionali, tra le quali si segnala, in specie, l’aumento senza limite del numero di cfu vincolati, introdotto dall’art. 10, commi 2 e 4, del D.M. 270/2004 (norma introdotta, peraltro, come modifica al testo del decreto, successivamente all’espressione dei pareri obbligatori del CUN e del CNSU).

5. Esigenze di ragionevolezza e di economicità di sistema suggeriscono che tutta l’area della formazione giuridica vada strutturata in due grandi ambiti: uno costituito dalla classe di laurea magistrale “quinquennale” in Giurisprudenza, riservata alle professioni legali; l’altro costituito da una classe di laurea triennale ad ampio spettro, con prosecuzione in una classe di laurea magistrale biennale diversamente denominata, finalizzata all’accesso alle altre attività proprie del giurista. Pertanto, non è condivisibile la previsione del mantenimento, accanto alla classe di laurea magistrale “quinquennale”, di due classi di laurea triennale (Scienze giuridiche e Scienze dei servizi giuridici).

6. Tra i due percorsi formativi dovrà essere prevista la possibilità di passaggio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, senza

peraltro alterare l’equilibrio generale del sistema. Di conseguenza, va consentito il passaggio, con debiti formativi, dal percorso quinquennale alla classe di laurea triennale e viceversa, fermo restando il divieto di passaggio dal percorso triennale ovvero dalla classe di laurea magistrale “quinquennale” a ciclo unico alla classe di laurea magistrale biennale, senza il previo conseguimento del titolo di laurea.

7. L’area della formazione giuridica dovrebbe assurgere a sistema definito ed organico. In sintesi la classe di laurea magistrale “quinquennale” va caratterizzata da una maggiore (ancorché sempre relativa) rigidità, proprio perché strutturalmente orientata per attività professionali ben definite in ragione delle quali si è ritenuto di dover superare il modello del 3+2. La classe di laurea triennale e quella di laurea magistrale biennale dovranno essere, al contrario, caratterizzate da una maggiore elasticità, al fine di rispondere adeguatamente alla pluralità di figure professionali esistenti e continuamente sopravvenienti anche nel settore giuridico. Nella strutturazione degli ordinamenti didattici delle tre classi di lauree dell’area giuridica si dovrà porre la massima cura nel garantire l’equilibrio del sistema.

8. Per quanto specificamente attiene all’ordinamento didattico di cui alla Proposta di revisione della classe della laurea magistrale in Giurisprudenza, va rilevata un’eccessiva rigidità della bozza di ordinamento didattico, che è in contrasto con la necessaria autonomia delle Università. È quindi necessario che, pur mantenendo una sostanziale “rigidità” del percorso di laurea quinquennale, si liberi un adeguato numero di crediti disponibili a livello locale.

9. Per quanto attiene agli obiettivi formativi qualificanti, in generale condivisibili nella formulazione proposta, si suggeriscono alcuni emendamenti, diretti ad evidenziare maggiormente le competenze che si acquisiscono nell’ambito della classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con le competenze postulate specificamente dalle professioni legali.

Si propone pertanto di emendare il testo della Proposta come segue:

Testo dello schema di decreto

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE, SUCCESSIVO ALL’ANNO DI BASE,

indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati dei corsi della classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario successivo all’anno di base devono:

– aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo

– aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi

– possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi, negoziali, processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati

– possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica di comprensione, di rappresentazione, di valutazione per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano necessarie.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:

– attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe;

– utilizzano le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di curricula coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;

– assicurano la coerenza ad un progetto formativo che persegua la conoscenza approfondita di tutti i settori dell’ordinamento, nelle diverse interrelazioni, ed il conseguimento di competenze culturali, tecniche e metodologiche rispondenti alla professionalità del giurista e idonee a garantire contro una rapida obsolescenza della professionalità acquisita.

– assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l’acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza [: a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari; b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia, dell’informatica giuridica; c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera] degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari, della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell’informatica giuridica, del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

N.B. Le frasi in carattere neretto, sbarrate e comprese tra parentesi quadre, indicano le parti del testo originale della Proposta eliminate e/o modificate dal presente parere del CUN.

10. Circa la strutturazione e distribuzione dei crediti formativi, anche alla luce di quanto detto innanzi, è necessario diminuire il numero dei crediti vincolati al fine di garantire quel minimo di flessibilità che risponde alle diverse tradizioni locali, alle vocazioni territoriali, alle differenti esigenze della società civile, alle logiche di una pluralità di specializzazioni, nonché all’esigenza di tutelare i diritti degli studenti ed il loro evidente interesse a passare, nell’attuale fase di transizione, dal vecchio al nuovo ordinamento. In sostanza sembra equilibrato ridurre da 100 a non più di 90 i crediti vincolati alle attività formative di base, e da 132 a non più di 110 i crediti vincolati alle attività formative caratterizzanti, in modo da lasciare all’autonomia dell’Università almeno 100 crediti, tra i quali peraltro sono compresi quelli da assegnare alla prova finale.

11. Per quanto riguarda, infine, la strutturazione delle attività formative e degli ambiti disciplinari, pare più congruente trasferire il settore scientifico-disciplinare IUS/11 (Diritto ecclesiastico e canonico) dall’ambito Amministrativistico all’ambito Costituzionalistico, data la prevalente affinità che tale settore presenta con il settore IUS/08 (Diritto costituzionale), prevedendo una ripartizione minima di crediti tra i due settori scientifico-disciplinari. Nella prospettiva di un riordino dei settori scientifico-disciplinari dell’area pubblicistica, sembra congruente lasciare il settore IUS/O9 (Istituzioni di diritto pubblico) alla libera disponibilità delle singole Facoltà; così come sembra, per comprensibili ragioni di affinità e di tradizione culturale, riunire i settori scientifico disciplinari IUS/13 (Diritto internazionale) e IUS/14 (Diritto dell’Unione europea) in un medesimo ambito disciplinare, peraltro con garanzia di un numero minimo di crediti da ripartirsi in parti eguali.

Per converso, pur apprezzandosi l’idea che conoscenze statistiche possano talora essere utili nell’esercizio delle professioni legali, si ritiene più opportuno lasciare gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare SECS/S/01 (Statistica) alle autonome scelte delle sedi locali.

12. Per le proposte di modifica della distribuzione dei crediti, si veda la tabella allegata.

13. Il parere è reso nei termini di cui sopra.