Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Febbraio 2004

Parere 07 dicembre 1993, n.1085

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 7 dicembre 1993, n. 1085.

Pres. Iannotta.

Considerato

La Sezione non ha rilievi da esprimere in ordine all’istanza concernente l’accettazione delle donazioni e il riconoscimento giuridico della Procura Generale in oggetto indicata.

Per quanto attiene, invece, allo statuto di cui si chiede l’approvazione, la Sezione condivide le osservazioni formulate dal Ministero riferente.

E’ necessario, invero, modificare il testo dell’articolo cinque nel senso di richiedere la dichiarazione di accettazione da parte del nominato alla carica di rappresentante legale della Procura. Invero, non deve dimenticarsi che l’effetto proprio del riconoscimento giuridico di ente consiste nel dare piena vita nell’ordinamento dello Stato, alla sua personalità giuridica, cioè nell’immettere nel sistema delle relazioni giuridiche un nuovo soggetto di rapporti giuridici, attivi e passivi, che in tale sistema va ad agire spendendo una propria e distinta responsabilità. Sicché appare necessario che la struttura dell’ente riconoscendo e la sua disciplina sia regolata dalle norme dell’ordinamento nel quale è destinato ad operare.

Per altro verso esigenze di affidamento dei terzi, tutelate dalle norme statali, implicano che l’indicazione del rappresentante legale, negli atti di nomina di quest’ultimo, sia assistita dal massimo di credibilità. Tale condizione è assicurata anche dall’accettazione del nominato.

Questa soluzione non disattende i principi tipici del diritto canonico, posto che l’eventuale vigenza del dovere di obbedienza, per quanto riguarda la preposizione ad un ufficio, importa la natura vincolata dell’accettazione. Questa, ancorché irriducibile, per la ragione suindicata, a manifestazione di piena autonomia individuale, costituisce comunque un presupposto di affidabilità della reale titolarità della rappresentanza legale.

La Sezione condivide anche la osservazione formulata dal Ministero dell’Interno circa la necessità di prevedere nello statuto la redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, nonché le modalità di approvazione dei medesimi, oltre i termini massimi per la stessa approvazione (l’approvazione del bilancio preventivo deve essere anteriore all’inizio dell’esaurimento finanziario). E ciò in considerazione dell’esercizio delle attività di cultura e di formazione previste all’art. 2 dello statuto. Ritiene, altresì, la Sezione, necessario che sia prevista la presenza di un collegio dei revisori dei conti (o, anche di un solo revisore dei conti) dotati di particolare competenza professionale.

Va, infine, all’art. 8, fatto espresso richiamo alle norme del codice civile relative alla procedura di liquidazione ed estinzione dell’ente medesimo.

P.Q.M.

esprime parere favorevole con osservazioni.