Parere 06 marzo 2007
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Sezioni Riunite. Parere 6 marzo 2007: “Interventi di recupero del patrimonio culturale e finaziamenti regionali in favore di una Chiesa parrocchiale e della annessa casa canonica”.
OGGETTO:
Ricorso straordinario della PARROCCHIA […] verbale di esclusione, D.A. n. 7892/15-11-2002, nota n. 877/13-11-2002 e nota n. 1135/4-12-2002 tutti emessi dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.
Domanda di sospensione.
Il Consiglio
Vista la relazione n. 18234/223.03.8 del 6 dicembre 2004, con la quale la Presidenza della Regione siciliana – Ufficio legislativo e legale – ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Ermanno de Francisco;
FATTO
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana per l’annullamento:
1. del verbale della commissione esaminatrice, recante l’esclusione dal finanziamento di cui al P.O.R. 2002/2006 dell’intervento n. 166, per il restauro e l’adeguamento degli impianti della Chiesa di Santa Maria dell’Itria in Piazza Armerina;
2. del Decr. Ass. Reg. Beni culturali e ambientali 15.11.2002, n. 7892, di approvazione degli atti della ricordata commissione esaminatrice;
3. della nota 13.11.2002, prot. n. 877, con cui lo stesso Assessorato ha comunicato l’esclusione della ricorrente, nonché della nota 4.12.2002, prot. n. 1135.
L’Ufficio riferente concludeva per l’accoglimento del ricorso.
DIRITTO
L’impugnata deliberazione ha escluso dal finanziamento il restauro e l’adeguamento degli impianti della Chiesa parrocchiale di Santa Maria dell’Itria e dell’annessa Canonica – pur dopo aver espressamente affermato che detto intervento, sotto altri profili, fosse ammissibile – perché il progetto non prevedeva soltanto “il restauro e la realizzazione di impianti nella Chiesa, intervento che era stato ritenuto conforme a quanto disposto dal Complemento di Programmazione, ma includeva nel suo ambito” anche “interventi nella casa canonica dove si prevedeva di realizzare attività di formazione, catechesi, volontariato, svago, divertimento ed attività sportiva, intervento”, ritenuto “certamente non conforme alle previsioni del complemento di programmazione”; perciò tutto il progetto fu giudicato di “tipologia non coerente”.
Il ricorso reca due motivi: l’uno censura “violazione e falsa applicazione delle disposizioni del bando e del complemento di programmazione; eccesso di potere”; l’altro “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 e L.R. n. 10/1991”.
Il gravame è fondato, alla stregua dei rilievi di cui appresso.
Posto che l’art. 5 del bando in esame, per quanto concerne le “risorse culturali”, consente l’ammissibilità a finanziamento degli interventi volti a realizzare il “recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale”, non può ritenersi necessariamente implicata, da una tanto ampia previsione del bando, la restrittiva esegesi (in seguito alla quale è stato emanato il provvedimento di diniego qui impugnato), secondo cui la canonica non sarebbe comunque ex se ammissibile a finanziamento nell’ambito del piano.
Occorre, da un lato, tener presente che essa è collegata alla Chiesa parrocchiale da un vincolo pertinenziale (ex artt. 817 e 818 cod. civ., quale pertinenza immobiliare: cfr. Cass. n. 974/1975), il che fornisce una generale indicazione di almeno potenziale estendibilità alla canonica del trattamento giuridico previsto, anche dal P.O.R. in discorso, per la cosa principale; nonché, dall’altro lato, che gli atti impugnati non hanno motivato sufficientemente circa le ragioni per cui la struttura parrocchiale nel suo insieme, cioè comprensiva anche della canonica, non assumerebbe uno specifico rilievo sul piano “culturale”, anche quale centro di aggregazione umana, di ritrovo, di incontro, di formazione e, in generale, di sviluppo della persona umana (obiettivi, questi ultimi, lato sensu passibili di essere compresi nella considerazione dell’art. 11 del bando che pone i “criteri di selezione e valutazione” delle domande presentate).
Deve in proposito rilevarsi, con specifico riferimento al surriferito secondo motivo del ricorso straordinario, che l’Amministrazione non ha coerentemente valutato – né esternato dando adeguato conto del proprio iter argomentativi – le effettive e reali caratteristiche dell’intervento proposto per l’ammissione al finanziamento: né perché non si sia condivisa la considerazione della Chiesa e della canonica come costituenti un unico contesto architettonico-urbanistico (come argomentato dalla parte istante); né, comunque, perché, quand’anche si fosse motivatamente disattesa quest’ultima prospettazione, non si potessero quantomeno ammettere a parziale finanziamento i soli interventi scindibili relativi alla Chiesa.
In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi indicati.
P.Q.M.
esprime parere per l’accoglimento del ricorso.
IL SEGRETARIO
F.to: Giuseppe Chiofalo
IL PRESIDENTE
F.to: Riccardo Virgilio
Autore:
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Finanziamenti, Restauro, Edifici di culto, Patrimonio culturale, Parrocchia, Beni culturali, Chiesa parrocchiale, Adeguamento degli impianti, Casa canonica, Vincolo pertinenziale
Natura:
Parere