Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2004

Parere 05 aprile 1995, n.814

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 5 aprile 1995, n. 814.

Considerato:

L’Ordinario diocesano di Belluno-Feltre, con suo decreto del 14 maggio 1994, ha eretto canonicamente il Santuario diocesano Maria Immacolata Nostra Signora di Lourdes, in località Nevegal; chiede ora il riconoscimento civile dello stesso ente, nonché l’approvazione del relativo statuto e l’autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

In concreto il Santuario (chiesa ed edifici annessi) è in corso di costruzione a cura della Diocesi e su terreno di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castion di Belluno, nella cui circoscrizione ecclesiastica è compresa la località Nevegal. é proprio questo complesso immobiliare che costituisce l’oggetto della donazione (atto 20 giugno 1994 ai rogiti del Notaio Osnato di Belluno), ed il soggetto donante è appunto la Parrocchia, la quale conserva naturalmente la sua sede propria, che si trova in altra località, nonché la parte restante del suo patrimonio.

Lo scopo dell’operazione è quello di costituire un centro pastorale nella località Nevegal, divenuta da alcuni anni importante meta turistica, e di farne un luogo di pellegrinaggi e di iniziative religiose di interesse trascendente l’àmbito locale.

La Sezione osserva, quanto al riconoscimento, che non vi è nel sistema della legge n. 222 del 1985 una figura autonoma dell’ente-santuario: si deve dunque ritenere che si tratta di una sottospecie dell’ente -chiesa. Ciò premesso, si ricorda che per il riconoscimento della personalità giuridica di una chiesa occorre che sia una chiesa aperta al culto pubblico e che non sia annessa ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: entrambe queste caratteristiche ricorrono nella fattispecie. Inoltre questa Sezione ha affermato che per la riconoscibilità di un ente-chiesa è necessario che del suo patrimonio faccia parte la proprietà della relativa chiesa-edificio: e anche questo nella specie si verifica, grazie alla donazione.

Infine, per il riconoscimento di un ente-chiesa è necessario che si preveda che esso disponga di entrate continuative e sufficienti ad alimentarne le attività. A questo proposito, non essendo ancora entrato in funzione il Santuario, non si hanno rendiconti significativi; tuttavia, considerate le circostanze e l’ubicazione del Santuario, è ragionevole immaginare che esso possa contare su adeguate offerte di fedeli.

Per gli altri aspetti (approvazione statuto, accettazione donazione) non si hanno rilievi da fare. Conclusivamente, si può rilasciare parere favorevole.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.